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Circolare

Circolare n. 51 del 28/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la disciplina del credito d’imposta introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 70/2011 per gli investimenti delle imprese in progetti di ricerca affidati a Università, enti pubblici di ricerca e altre eventuali strutture individuate con decreto. Vengono definiti i soggetti beneficiari, le strutture finanziabili, le attività e le spese agevolabili, i criteri di calcolo dell’incremento rispetto alla media 2008-2010, nonché modalità, termini di utilizzo e rilevanza fiscale del beneficio. Sono inoltre riportati esempi numerici di determinazione del credito e della relativa fruizione in compensazione.

Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca

Credito d’imposta per investimenti in progetti di ricerca presso Università ed enti pubblici

La circolare n. 51/E del 28 novembre 2011 fornisce chiarimenti applicativi sull’agevolazione introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 70/2011. La misura, sperimentale per gli anni 2011 e 2012, mira a incentivare le imprese a finanziare progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici di ricerca, con possibilità di coinvolgimento di ulteriori strutture qualificate eventualmente individuate da apposito decreto.

Ambito soggettivo

Il credito spetta a tutte le imprese che finanziano progetti di ricerca commissionati alle strutture ammesse, senza distinzione per forma giuridica, dimensioni, settore o regime contabile. La circolare ammette anche gli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale eventualmente svolta. Sono inclusi sia i soggetti residenti sia le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. Non è richiesta una data minima di avvio dell’attività: possono accedere al beneficio anche le imprese costituite o avviate dal 14 maggio 2011 in poi.

Strutture finanziabili

La norma fa riferimento alle Università e agli enti pubblici di ricerca; la circolare precisa che rientrano in tale nozione, tra gli altri, le Università e gli Istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti, gli enti pubblici di ricerca di cui al contratto collettivo quadro 2006-2009, l’Agenzia Spaziale Italiana, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli organismi di ricerca definiti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. È inoltre chiarito che i progetti possono essere sviluppati anche in associazione, consorzio o joint venture con altre strutture di ricerca qualificate, anche private, purché di equivalente livello scientifico. Non sono previste esclusioni basate sulla residenza della struttura di ricerca destinataria del finanziamento.

Ambito oggettivo: ricerca agevolabile e spese ammissibili

La circolare interpreta in senso ampio il riferimento ai "progetti di ricerca", richiamando le definizioni comunitarie di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tuttavia, per effetto del combinato disposto delle norme, risultano agevolabili solo le attività di ricerca commissionate alle Università o agli enti pubblici di ricerca; resta quindi esclusa la ricerca svolta direttamente dall’impresa, ossia la ricerca interna.

Quanto alle spese, la norma non elenca in modo analitico i costi ammissibili. La circolare esclude comunque i costi di ricerca sostenuti direttamente dall’impresa, anche quando riguardino beni o servizi messi a disposizione della struttura di ricerca. Per la qualificazione dei costi ammissibili si richiama l’interpretazione già adottata per il precedente credito d’imposta per ricerca, con particolare attenzione ai contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Le spese devono inoltre essere inerenti all’attività d’impresa e devono essere adeguatamente documentate; è quindi richiesto che l’impresa conservi la documentazione amministrativa e contabile utile a dimostrare, in sede di controllo, effettività, ammissibilità e inerenza.

Periodo di effettuazione degli investimenti

L’agevolazione riguarda gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Per le ricerche commissionate a soggetti esterni, la spesa si considera sostenuta alla data di ultimazione della prestazione oppure, se presenti stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente, indipendentemente dalla durata contrattuale. La circolare chiarisce inoltre che sono agevolabili anche i progetti iniziati prima del periodo di vigenza, limitatamente ai costi sostenuti nel periodo ammesso; pertanto, conta il momento di effettuazione della spesa e non quello di avvio del progetto.

Calcolo della media e misura del credito

Il credito compete nella misura del 90% della spesa incrementale, cioè dell’eccedenza degli investimenti in ricerca rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010. Il triennio di riferimento coincide con i tre periodi d’imposta precedenti il primo periodo agevolato; per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il riferimento va adattato ai rispettivi periodi d’imposta. La media va calcolata sempre su tre anni, anche se in uno o più esercizi gli investimenti sono pari a zero. Se nel triennio non risultano investimenti, il credito si applica all’intero importo investito nei periodi agevolati. Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media si calcola sul minor periodo disponibile, decorrente dall’esercizio di costituzione; la circolare precisa anche che possono beneficiare dell’agevolazione le imprese costituite o avviate dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo.

Modalità di utilizzo e adempimenti

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con esclusione di alcune tipologie di versamento espressamente richiamate dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Ai fini operativi è stato istituito il codice tributo 6835. Il credito va indicato nel quadro RU della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui matura, insieme all’ammontare complessivo degli investimenti realizzati e alla quota eccedente la media; deve essere indicato anche nella dichiarazione relativa al periodo di effettivo utilizzo in compensazione. La circolare precisa inoltre che l’agevolazione non è soggetta al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU.

Termini di fruizione

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i crediti maturati per investimenti realizzati nel 2011 sono fruibili in tre quote dal 2011 al 2013, mentre quelli maturati nel 2012 sono fruibili dal 2012 al 2014. Per i soggetti con esercizio non solare, il riferimento agli anni 2011 e 2012 va inteso come riferimento ai due periodi d’imposta agevolati. La quota annuale rappresenta il limite massimo di compensazione per ciascun anno; l’eventuale parte non utilizzata può essere riportata negli anni successivi secondo le regole ordinarie.

Cumulabilità e rilevanza fiscale

La circolare chiarisce che non esistono limiti specifici alla cumulabilità del credito con altre agevolazioni o contributi pubblici, salvo diversa disciplina delle singole misure. Resta comunque fermo il principio secondo cui il cumulo non può eccedere il costo effettivamente sostenuto. Sul piano fiscale, il credito non concorre alla formazione del reddito né del valore della produzione netta ai fini IRAP; non incide sulla deduzione degli interessi passivi ai sensi dell’art. 61 TUIR né sulla deduzione degli altri componenti negativi ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.

Esempi applicativi

La circolare conclude con sei esempi numerici che mostrano il funzionamento del meccanismo: imprese con periodo d’imposta coincidente o non coincidente con l’anno solare, investimenti nel primo o nel secondo periodo agevolato, assenza di investimenti in uno degli anni del triennio di riferimento, assenza totale di investimenti pregressi e imprese costituite durante il triennio. Gli esempi confermano che il credito è sempre pari al 90% dell’incremento rispetto alla media di raffronto e che la fruizione avviene in tre quote annuali di pari importo.

Punti principali

Finalità e quadro normativo

Il credito d’imposta è istituito in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012 per incentivare le imprese a finanziare progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici di ricerca, anche in associazione, consorzio o joint venture con altre strutture di ricerca qualificate. La circolare richiama il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011 e precisa che la misura sostituisce una precedente agevolazione mai divenuta operativa.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, settore e regime contabile, purché effettuino investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca. Sono ammessi anche gli enti non commerciali limitatamente all’eventuale attività commerciale, le imprese residenti e le stabili organizzazioni di imprese non residenti. Non è richiesto che l’impresa sia stata costituita prima del 14 maggio 2011.

Strutture di ricerca finanziabili

L’agevolazione riguarda in via principale Università ed enti pubblici di ricerca. Sono ricompresi, tra gli altri, Università e Istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti, enti pubblici di ricerca di cui al contratto collettivo quadro 2006-2009, l’ASI, gli IRCCS e gli organismi di ricerca definiti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Le attività possono essere svolte anche con forme associative tra soggetti di ricerca, anche privati, di equivalente livello scientifico.

Ambito oggettivo e ricerca agevolabile

L’agevolazione riguarda i progetti di ricerca commissionati alle strutture ammesse. La circolare ritiene applicabili, per individuare le attività agevolabili, le definizioni comunitarie di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. È esclusa la ricerca svolta direttamente dall’impresa, cioè la ricerca interna.

Investimenti e spese ammissibili

Non sono indicate analiticamente le spese ammissibili, ma sono esclusi in ogni caso i costi di ricerca sostenuti direttamente dall’impresa, anche se riferiti a beni o servizi messi a disposizione della struttura di ricerca. Per individuare i costi ammissibili si richiamano le regole già adottate per la precedente agevolazione per la ricerca, con particolare riferimento ai contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. È richiesto che le spese siano inerenti, effettive e documentate, con obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e contabile.

Periodo di effettuazione degli investimenti

Il credito spetta per gli investimenti realizzati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Per le ricerche commissionate a soggetti esterni, le spese si considerano sostenute alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, alla data di accettazione da parte del committente. Sono agevolabili anche progetti avviati prima del periodo agevolato, limitatamente ai costi sostenuti nel periodo ammesso.

Determinazione del credito

Il credito è pari al 90% dell’investimento incrementale, cioè dell’importo che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Il triennio di riferimento coincide con i tre periodi d’imposta precedenti il primo anno agevolato; per i soggetti con esercizio non solare si applica il medesimo criterio sui rispettivi periodi. La media va calcolata su tre anni anche se in uno o più anni non vi sono investimenti; se nel triennio non esistono investimenti, il 90% si applica all’intero importo sostenuto nei periodi agevolati.

Utilizzo in compensazione e adempimenti dichiarativi

Il credito si usa esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6835, ed è escluso dall’utilizzo per alcune tipologie di versamenti elencate dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione relativa al periodo di maturazione e anche in quella relativa al periodo di utilizzo in compensazione. Non si applica il limite annuale di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta del quadro RU.

Termini di fruizione

Il credito maturato per ciascun periodo agevolato è fruibile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell’investimento incrementale. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i crediti maturati nel 2011 si usano in tre quote dal 2011 al 2013, quelli maturati nel 2012 dal 2012 al 2014. La quota annuale è il limite massimo di fruizione; l’eventuale parte non utilizzata può essere riportata negli anni successivi secondo le regole ordinarie.

Cumulabilità e rilevanza fiscale

La circolare afferma che il credito può essere cumulato con altre agevolazioni o contributi pubblici, salvo diversa previsione delle relative norme, purché il totale dei benefici non superi i costi sostenuti. Fiscalmente il credito non concorre al reddito né alla base IRAP, non incide sulla deduzione degli interessi passivi ex art. 61 TUIR né sul calcolo della deducibilità di altri componenti negativi ex art. 109, comma 5, TUIR.

Esempi di calcolo

La circolare riporta sei esempi per illustrare il meccanismo di determinazione del credito, sia per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare sia per soggetti con esercizio non solare, per ipotesi con investimenti pregressi variabili, assenza di investimenti in uno o più anni del triennio, assenza totale di investimenti pregressi e imprese costituite nel corso del triennio di riferimento.

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