Circolare n. 49 del 8/11/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’addizionale erariale introdotta dal decreto-legge n. 98/2011 per autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con potenza superiore a 225 kW. Vengono individuati i soggetti tenuti al pagamento, i casi di esclusione per esenzioni, interruzioni dell’obbligo e ipotesi di vendita o acquisto nel 2011, nonché le modalità di versamento tramite modello F24 con elementi identificativi e i relativi termini, con scadenze specifiche per il 2011 e regola ordinaria dal 2012.
Addizionale erariale alla tassa automobilistica per veicoli oltre 225 kW: chiarimenti su soggetti obbligati, esenzioni e termini di versamento
Addizionale erariale alla tassa automobilistica per veicoli oltre 225 kW
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’addizionale erariale introdotta dall’art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011. Il tributo colpisce i veicoli di potenza superiore a 225 kW e si coordina con la disciplina della tassa automobilistica, di cui costituisce un’addizionale.
Oggetto dell’intervento e base normativa
L’addizionale è pari a 10 euro per ogni kilowatt di potenza eccedente i 225 kW. La circolare richiama anche il provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 ottobre 2011, emanato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, che ha definito modalità e termini di pagamento, nonché la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101, con cui sono stati istituiti gli appositi codici tributo per il modello F24 con elementi identificativi.
Soggetti tenuti al pagamento
Sono obbligati al pagamento i soggetti che, a decorrere dal 6 luglio 2011, risultino:
- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
L’obbligo riguarda le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 kW. La circolare sottolinea che l’addizionale, in quanto accessoria alla tassa automobilistica, è dovuta solo quando nel periodo considerato si realizza il presupposto della tassa stessa.
Criterio temporale e rapporto con il PRA
In via generale, l’addizionale è dovuta per i veicoli che, dal 6 luglio 2011, risultino iscritti nel pubblico registro automobilistico. Viene inoltre richiamato un chiarimento già espresso con la circolare n. 122 del 1998: la tassa automobilistica non è dovuta se la cessazione del diritto di proprietà, possesso o disponibilità del veicolo risulti da documentazione idonea con data certa anteriore al 6 luglio 2011. Tale principio si applica anche all’addizionale.
A titolo esemplificativo, non è dovuta se il veicolo è stato venduto il 5 luglio 2011 mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate.
Esenzioni ed esclusioni
La circolare precisa che l’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo sia esente dalla tassa automobilistica. Richiama, in particolare:
- le esenzioni previste dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39, tra cui quelle per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e per i veicoli in dotazione ai corpi armati dello Stato;
- l’esenzione prevista dall’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli storici.
Non è inoltre dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo consegnati alle imprese autorizzate o abilitate al commercio per la rivendita, durante il periodo di interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953. In tali casi, l’addizionale resta sospesa per tutto il periodo di interruzione e torna dovuta al termine, secondo le regole ordinarie dei veicoli di nuova immatricolazione.
Al contrario, non si applicano riduzioni della tassa automobilistica: la circolare esclude espressamente le riduzioni previste dal DPR n. 39/1953, come quelle per le autovetture da noleggio di rimessa o per quelle adibite al servizio pubblico da piazza, nonché ogni altra riduzione prevista da norme statali o regionali.
Modalità e termini di pagamento per il 2011
Per l’anno 2011, i soggetti che al 6 luglio 2011 risultavano titolari del veicolo dovevano versare l’addizionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 10 novembre 2011, mediante modello F24 con elementi identificativi e utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 101/2011.
La circolare chiarisce anche le principali casistiche:
- se il veicolo è ceduto dopo il 6 luglio 2011, il tributo è comunque dovuto in misura integrale dal titolare esistente alla data del 6 luglio 2011; il nuovo titolare non deve versare l’addizionale per il 2011;
- per i veicoli immatricolati nel periodo 7 luglio-31 dicembre 2011, l’imposta è dovuta in misura integrale per l’intero 2011 ed è versata entro il 31 gennaio 2012;
- se un veicolo acquistato dal 7 luglio 2011 viene rivenduto nel corso del 2011, il primo acquirente resta comunque obbligato al versamento integrale entro il 31 gennaio 2012, mentre il successivo acquirente non è tenuto al pagamento per il 2011.
Regola ordinaria dal 2012
A partire dal 2012, l’addizionale erariale deve essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica, senza ulteriori termini speciali indicati per l’anno di prima applicazione.
Punti principali
Introduzione dell’addizionale erariale
L’art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, ha introdotto un’addizionale erariale alla tassa automobilistica pari a 10 euro per ogni kW di potenza eccedente i 225 kW. Il tributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato e, per il pagamento, devono essere utilizzati il modello F24 con elementi identificativi e i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 101 del 20 ottobre 2011.
Soggetti obbligati al pagamento
Sono tenuti al pagamento i soggetti che, dal 6 luglio 2011, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 kW. L’addizionale ha natura accessoria rispetto alla tassa automobilistica e si applica solo quando sussiste il presupposto di applicazione della tassa stessa.
Esclusioni, esenzioni e interruzione dell’obbligo
Non è dovuta se la cessazione del diritto di proprietà, possesso o disponibilità del veicolo è attestata da documentazione con data certa anteriore al 6 luglio 2011. Non è dovuta nemmeno nei casi in cui il veicolo goda di esenzione dalla tassa automobilistica, come quelle previste dall’art. 17 del DPR n. 39/1953 o dall’art. 63 della legge n. 342/2000 per i veicoli storici. È esclusa anche per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate al commercio per la rivendita, durante il periodo di interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Non trovano invece applicazione le riduzioni previste per la tassa automobilistica, sia statali sia regionali.
Termini di versamento per il 2011
Per i soggetti che al 6 luglio 2011 risultavano già titolari del veicolo, l’addizionale per il 2011 doveva essere versata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 10 novembre 2011. Se il veicolo è ceduto dopo il 6 luglio 2011, il pagamento resta integralmente dovuto dal soggetto che era titolare alla data del 6 luglio 2011, mentre il nuovo titolare non è tenuto al versamento per il 2011.
Veicoli immatricolati o acquistati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011
Per i soggetti che diventano titolari di veicoli immatricolati nel periodo dal 7 luglio al 31 dicembre 2011, l’addizionale è dovuta in misura integrale per l’intero 2011 e va versata entro il 31 gennaio 2012 secondo le modalità stabilite dal decreto 7 ottobre 2011. Se il veicolo acquistato dal 7 luglio 2011 viene rivenduto nello stesso anno, il primo acquirente resta comunque tenuto al versamento integrale entro il 31 gennaio 2012 e il successivo acquirente non è obbligato per il 2011.
Regime dal 2012
Dal 2012 l’addizionale erariale segue gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
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