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Circolare

Circolare n. 46 del 24/10/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione della nuova imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli introdotta dal decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Fornisce indicazioni su quali intermediari sono tenuti al tributo, su quali depositi e titoli rilevano ai fini del calcolo, sul trattamento dei depositi sotto soglia, con saldo zero o detenuti tramite fiduciaria, nonché sulle regole di decorrenza delle nuove misure e sulla riliquidazione dell’imposta virtuale connessa al versamento dell’acconto del 95% entro il 30 novembre 2011.

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli: risposte a quesiti

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla nuova disciplina dell’imposta di bollo introdotta dall’art. 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, che ha inserito il comma 2-ter nell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972. L’intervento segue la circolare n. 40 del 4 agosto 2011 e risponde ai principali dubbi interpretativi emersi in prima applicazione.

Soggetti obbligati all’applicazione dell’imposta

La nuova imposta si applica alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate agli stessi clienti dagli intermediari finanziari. La circolare precisa che il riferimento non è più limitato alle sole banche, ma si estende a tutti gli intermediari presso i quali siano intrattenuti rapporti di deposito titoli con obbligo di invio di una comunicazione periodica volta a fornire un’informazione completa sul rapporto.

Sono quindi soggette all’imposta anche le società di intermediazione mobiliare. Restano invece escluse le comunicazioni relative a rapporti che non siano riconducibili alla custodia e amministrazione di titoli.

Comunicazioni relative a depositi dematerializzati di valore non superiore a 1.000 euro

La Nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa esclude dall’imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e successivamente dematerializzati, purché il complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1.000 euro.

La circolare chiarisce che l’esenzione va verificata con riferimento al complesso dei depositi intestati al medesimo soggetto presso il singolo intermediario. Se tale complesso supera la soglia di 1.000 euro, la comunicazione relativa al singolo deposito di valore inferiore a 1.000 euro è soggetta a imposta secondo il primo scaglione e il relativo valore concorre anche alla determinazione dello scaglione applicabile al deposito di importo maggiore.

Depositi con saldo zero e comunicazioni di estinzione

Quando, alla data di chiusura del periodo rendicontato, il deposito di titoli presenta saldo zero, non è dovuta l’imposta di bollo sostitutiva sulla relativa rendicontazione. La stessa esclusione opera per le comunicazioni relative all’estinzione dei depositi a saldo zero.

La circolare precisa inoltre che, in tali casi, non è dovuta neppure l’imposta di bollo di 1,81 euro prevista dall’art. 13, comma 2, della Tariffa, poiché essa si applica soltanto agli estratti conto e agli altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme superiori a 77,47 euro.

Titoli dematerializzati e presunzione di deposito

La disposizione dell’art. 6, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che considera depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità non cartolari e non materialmente detenuti, continua ad applicarsi anche dopo l’introduzione del nuovo comma 2-ter.

Secondo la circolare, la norma è infatti riferibile alla disciplina dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli anche senza un espresso rinvio testuale, poiché serve a chiarire che il prelievo colpisce anche i titoli dematerializzati per i quali sussista comunque un rapporto di deposito e amministrazione presso l’intermediario.

Determinazione dell’imposta: titoli rilevanti e scaglioni

Ai fini della determinazione dello scaglione d’imposta vanno considerati:

  • i titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF e della relativa disciplina CONSOB e Banca d’Italia;
  • i titoli non soggetti al regime di gestione accentrata ma comunque immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra intermediario e cliente.

Non devono invece essere considerate le quote di fondi comuni rappresentate in certificato cumulativo, anche se richiamate nella comunicazione al cliente.

Più depositi con la stessa periodicità di rendicontazione

Nel caso di pluralità di depositi intestati al medesimo soggetto presso lo stesso intermediario e con uguale periodicità di rendicontazione, la circolare indica di:

  • individuare preliminarmente il deposito di maggiore ammontare;
  • determinare l’imposta su tale deposito considerando anche il valore complessivo degli altri depositi intestati al medesimo soggetto;
  • calcolare l’imposta sugli altri depositi minori in base al valore di ciascun deposito alla fine del periodo rendicontato.

In pratica, solo per il deposito di importo maggiore rileva il cumulo degli altri rapporti intestati allo stesso soggetto presso il medesimo intermediario.

La circolare riporta inoltre schemi riepilogativi degli importi dovuti per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, distinguendo tra regime fino al 2012 e regime a partire dal 2013, con scaglioni parametrati alla periodicità del rendiconto mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Più depositi con periodicità diversa

Quando i depositi presso il medesimo intermediario hanno diversa periodicità di rendicontazione, occorre confrontare il valore del deposito rendicontato con il valore raggiunto dagli altri depositi alla medesima data, anche se questi non sono oggetto di rendicontazione in quel momento. Ciò serve a stabilire quale sia il deposito di maggiore ammontare.

Se il deposito oggetto di rendicontazione è il maggiore, l’imposta va determinata cumulando anche gli altri depositi. Se invece non è quello di maggiore ammontare, il calcolo si effettua autonomamente sul singolo deposito rendicontato.

La circolare propone esempi numerici per rendere operativo il criterio, sia in ipotesi di valori invariati nel tempo sia in caso di variazioni intervenute nel corso dell’anno.

Depositi intestati tramite fiduciaria

Per il cumulo dei depositi rileva esclusivamente l’intestazione al medesimo soggetto. Di conseguenza, se il fiduciante ha presso lo stesso intermediario un rapporto tramite fiduciaria e un rapporto in nome proprio, non si procede al cumulo, perché i rapporti non risultano intestati al medesimo soggetto.

Diversamente, se la fiduciaria intrattiene più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante, tali rapporti devono essere cumulati ai fini della determinazione del valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario.

Valorizzazione dei titoli espressi in valuta

I titoli espressi in valuta devono essere valorizzati applicando il cambio dell’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli. La regola è coerente con il criterio generale secondo cui, per la determinazione dello scaglione, rileva il valore del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.

Decorrenza delle nuove misure

In materia di decorrenza, la circolare supera le precedenti indicazioni contenute nella n. 40/2011 e stabilisce che, per ragioni di certezza e trasparenza dell’obbligazione tributaria, la data di emissione della comunicazione coincide con la data di chiusura del rendiconto.

La scelta è motivata dalle difficoltà operative di individuare la data effettiva di formazione del documento da parte di ciascun intermediario. Pertanto, ai fini dell’applicazione delle nuove misure, non rileva la data di invio, ma quella di chiusura del periodo rendicontato.

Riliquidazione dell’imposta assolta in modo virtuale

Gli intermediari autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono procedere a una riliquidazione entro il 31 ottobre. L’acconto del 95% da versare entro il 30 novembre 2011 va calcolato sull’imposta liquidata provvisoriamente ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972.

Nel calcolo dell’acconto deve essere considerata anche l’imposta riliquidata in base alle nuove disposizioni e ripartita nelle rate di ottobre e dicembre, anche quando tale riliquidazione sia stata effettuata dagli intermediari e non dagli uffici dell’Agenzia.

La circolare precisa infine che, se l’acconto versato entro il 30 novembre 2010 non è stato integralmente scomputato dai versamenti effettuati nel corso del 2011, il relativo credito può essere portato in diminuzione non solo delle rate di ottobre e dicembre, ma anche dell’acconto da versare entro il 30 novembre 2011.

Punti principali

Soggetti tenuti all’imposta

L’imposta si applica alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari ai clienti. Vi rientrano non solo le banche, ma tutti gli intermediari presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito titoli con obbligo di rendicontazione periodica; sono comprese anche le società di intermediazione mobiliare. Restano esclusi i rapporti non riconducibili alla custodia e amministrazione di titoli.

Depositi dematerializzati sotto 1.000 euro

L’esenzione prevista per i depositi il cui valore complessivo nominale o di rimborso presso ciascuna banca non supera 1.000 euro opera solo se il complessivo valore dei depositi intestati al medesimo soggetto presso quello stesso intermediario resta entro tale soglia. Se il cliente ha più depositi e il totale supera 1.000 euro, il singolo deposito sotto soglia è tassato con l’imposta del primo scaglione e il suo valore concorre alla determinazione dello scaglione applicabile agli altri depositi.

Depositi con saldo zero

Se alla chiusura del periodo rendicontato il deposito ha saldo zero, non è dovuta l’imposta di bollo sulla rendicontazione. Non è dovuta neppure per le comunicazioni di estinzione dei depositi a saldo zero. In tali casi non si applica nemmeno l’imposta di bollo di 1,81 euro prevista dall’articolo 13, comma 2, della Tariffa, perché essa riguarda solo estratti conto e documenti di addebito/accredito di importo superiore a 77,47 euro.

Presunzione sui titoli dematerializzati

La presunzione di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 146/1998, secondo cui si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi in forma non cartolare e non materialmente detenuti, continua a valere anche dopo le modifiche del 2011. Essa si applica quindi anche alla disciplina dell’imposta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui al nuovo comma 2-ter.

Determinazione dell’imposta e titoli rilevanti

Per individuare lo scaglione d’imposta occorre considerare i titoli obbligatoriamente immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF e della relativa disciplina attuativa, oltre ai titoli non soggetti a regime di accentramento ma comunque depositati presso l’intermediario su accordo con il cliente. Non vanno invece considerate le quote di fondi comuni immesse in certificato cumulativo, anche se annotate in comunicazione.

Pluralità di depositi con stessa periodicità

Quando il medesimo soggetto intrattiene più depositi con uguale periodicità di rendicontazione presso lo stesso intermediario, bisogna individuare il deposito di maggiore ammontare e calcolare su di esso l’imposta tenendo conto del valore complessivo di tutti i depositi intestati al medesimo soggetto. Per i depositi di minore importo l’imposta si calcola sul singolo valore alla fine del periodo di rendicontazione. Sono fornite tabelle con gli scaglioni applicabili alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche, sia fino al 2012 sia a partire dal 2013.

Pluralità di depositi con diversa periodicità

Se i depositi hanno periodicità di rendicontazione diversa, occorre confrontare il valore del deposito rendicontato con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, anche se non rendicontati in quel momento, per stabilire quale sia il deposito maggiore. Se quello rendicontato è il maggiore, lo scaglione va determinato cumulando anche gli altri depositi; se non lo è, il calcolo si effettua autonomamente sul deposito oggetto di rendicontazione.

Depositi intestati tramite fiduciaria

Il cumulo dei depositi si effettua solo tra rapporti intestati al medesimo soggetto. Pertanto, se il fiduciante ha presso lo stesso intermediario un rapporto tramite fiduciaria e un rapporto in nome proprio, i depositi non si cumulano perché non sono intestati allo stesso soggetto. Invece, se la fiduciaria intrattiene più rapporti per conto del medesimo fiduciante, tali rapporti vanno cumulati ai fini della determinazione del valore complessivo.

Titoli espressi in valuta

I titoli espressi in valuta devono essere valorizzati al cambio dell’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli. Il criterio coincide con quello già indicato per l’individuazione dello scaglione sulla base del valore del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.

Decorrenza delle nuove misure

Ai fini dell’applicazione delle nuove misure, la data da assumere è quella di chiusura del rendiconto, che viene considerata come data di emissione della comunicazione. Vengono quindi superate le precedenti istruzioni della circolare n. 40/2011 che facevano riferimento alla data di invio della comunicazione.

Riliquidazione dell’imposta virtuale e acconto

Gli intermediari autorizzati al pagamento dell’imposta in modo virtuale devono riliquidare l’imposta entro il 31 ottobre. L’acconto del 95% da versare entro il 30 novembre 2011 va calcolato sull’imposta liquidata provvisoriamente ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972, includendo anche la riliquidazione dovuta alle nuove norme e ripartita nelle rate di ottobre e dicembre. L’eventuale credito derivante dall’acconto 2010 può essere scomputato non solo dalle rate di ottobre e dicembre, ma anche dall’acconto 2011.

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