Circolare n. 53 del 6/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la riforma del riporto delle perdite d'impresa introdotta dal decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Viene spiegato che, per i soggetti IRES, il limite temporale quinquennale è superato da un riporto illimitato, ma ogni anno l'utilizzo delle perdite è ammesso solo fino all'80% del reddito imponibile. La circolare chiarisce inoltre l'applicazione della disciplina alle perdite dei primi tre periodi d'attività, ai regimi di trasparenza ex articoli 115 e 116 TUIR, al consolidato fiscale e alla decorrenza della nuova disciplina, che si applica già al periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, anche alle perdite pregresse compatibili con il nuovo regime.
Chiarimenti sul nuovo trattamento fiscale delle perdite d'impresa IRES
Chiarimenti sul trattamento fiscale delle perdite d'impresa ai sensi del DL n. 98/2011
La circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011 fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina del riporto delle perdite d'impresa in ambito IRES introdotta dall'articolo 23, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. L'intervento sostituisce il previgente limite temporale quinquennale con un riporto delle perdite illimitato nel tempo, ma soggetto a un limite quantitativo annuale di utilizzo pari all'80% del reddito imponibile.
Finalità della riforma
La circolare evidenzia che la modifica risponde a esigenze di semplificazione e stabilizzazione del sistema. In particolare, la nuova disciplina evita operazioni straordinarie finalizzate al cosiddetto refreshing delle perdite in scadenza, riduce le problematiche di stima delle imposte differite in bilancio e contribuisce a rendere più stabile il gettito, poiché una parte del reddito prodotto resta comunque tassata in ogni esercizio.
Ambito soggettivo
Le novità riguardano esclusivamente i soggetti IRES di cui all'articolo 73 del TUIR, ossia:
- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee e società cooperative europee residenti;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti e commerciali;
- società ed enti non residenti, inclusi i trust.
Restano esclusi i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il riporto quinquennale dell'articolo 8 del TUIR. Parimenti, restano esclusi, per effetto del rinvio dell'articolo 143, comma 2, TUIR all'articolo 8, gli enti non commerciali che esercitano attività d'impresa.
Ambito oggettivo e funzionamento del nuovo articolo 84 TUIR
La nuova formulazione dell'articolo 84 del TUIR elimina il limite temporale di riportabilità delle perdite e introduce un limite di periodo: in ciascun esercizio le perdite possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile solo fino all'80% di quest'ultimo. La circolare chiarisce che ciò non comporta la perdita definitiva del diritto al riporto, ma soltanto una modulazione della capienza annuale.
L'effetto pratico è che il 20% del reddito prodotto resta tassabile. L'esempio riportato mostra che, a fronte di perdite pregresse pari a 18.000 euro e di un reddito di 20.000 euro, la perdita utilizzabile è 16.000 euro, il reddito imponibile residuo è 4.000 euro e la perdita residua riportabile negli esercizi successivi è 2.000 euro.
Perdite dei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, la disciplina conferma il regime favorevole già previsto: tali perdite, se riferite a una nuova attività produttiva, possono essere riportate per intero, senza limiti temporali e senza applicazione del limite dell'80%.
La circolare precisa che il richiamo alle "modalità previste al comma 1" dell'articolo 84 non incide sulla misura delle perdite utilizzabili nei primi tre esercizi, ma serve solo a coordinare la disposizione con il nuovo impianto normativo. In presenza di perdite ulteriori successive, queste ultime seguono invece la regola ordinaria dell'80%.
Regime di trasparenza fiscale ex articolo 115 TUIR
Nel regime di trasparenza fiscale delle società di capitali, le perdite pregresse maturate prima dell'opzione restano nella disponibilità esclusiva del soggetto che le ha generate. Non vi è commistione tra tali perdite e i redditi imputati per trasparenza dalla partecipata ai soci.
La circolare distingue poi due piani:
- le perdite formatesi in capo alla partecipata prima dell'ingresso nel regime o eccedenti la quota di patrimonio netto contabile imputabile a ciascun socio seguono le regole ordinarie del nuovo articolo 84;
- le perdite di periodo della società partecipata, imputate ai soci in costanza di trasparenza entro il limite della quota di patrimonio netto contabile, non sono incise dalla riforma e, se non compensate integralmente, diventano componenti negativi riportabili dai soci secondo il limite dell'80%.
Vengono forniti esempi numerici per mostrare come i soci possano scomputare le perdite pregresse sul proprio reddito autonomamente prodotto e come il reddito imputato dalla trasparente si sommi, ai fini dell'imponibile, al reddito residuo dopo il riporto delle perdite.
Regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 TUIR
Le stesse considerazioni valgono, in linea generale, anche per la c.d. piccola trasparenza delle società a ristretta base proprietaria. Sono quindi rilevanti sia le perdite formatesi prima dell'opzione sia quelle eccedenti la quota di patrimonio netto contabile riferibile ai soci.
La circolare motiva l'estensione richiamando l'articolo 116, comma 2, TUIR e l'articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, che estendono, ove compatibili, le regole della trasparenza ex articolo 115. Resta fermo che la nuova disciplina dell'articolo 84 non produce effetti sui soci che applicano autonomamente l'articolo 8 del TUIR.
Regime del consolidato fiscale
Nel consolidato, le perdite fiscali anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, TUIR. Pertanto, le novità del nuovo articolo 84 incidono sulle perdite pregresse delle società che entrano nel perimetro di consolidamento, ma non sulle perdite di periodo maturate in costanza di consolidato, che continuano a essere trasferite integralmente alla fiscal unit.
La circolare sottolinea che ciascuna società partecipante, pur entrando nel consolidato, può utilizzare le proprie perdite pregresse solo nei limiti dell'80% del proprio reddito, trasferendo alla consolidante il residuo imponibile. Le perdite del consolidato dichiarate nel modello CNM, quadro CS, sono invece riportate a nuovo dalla controllante e utilizzate secondo il nuovo articolo 84 del TUIR.
Decorrenza e applicazione alle perdite pregresse
La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 6 luglio 2011. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, essa opera già nella determinazione del reddito relativo al 2011.
La circolare precisa inoltre che il nuovo regime si applica anche alle perdite maturate nei periodi anteriori all'entrata in vigore, al fine di evitare un doppio binario applicativo. Per i contribuenti solari, risultano quindi attratte nella nuova disciplina le perdite risultanti dalle dichiarazioni relative al 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; restano invece escluse le perdite del 2005, ormai decadute per il precedente limite quinquennale.
Conclusione operativa
La circolare, infine, richiama le direzioni regionali a vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite. Per gli operatori, il punto centrale è che il riporto delle perdite IRES diventa potenzialmente illimitato nel tempo, ma con utilizzo annuo limitato all'80% del reddito imponibile, salvo le specifiche discipline delle perdite dei primi tre esercizi e le particolarità dei regimi di trasparenza e consolidato.
Punti principali
Riforma del riporto delle perdite IRES
L'articolo 23, comma 9, del decreto legge n. 98/2011 modifica l'articolo 84 del TUIR introducendo un sistema di riporto illimitato nel tempo delle perdite d'impresa, ma con un limite annuale di utilizzo non superiore all'80% del reddito imponibile. La finalità è semplificare il sistema, evitare operazioni straordinarie di refreshing delle perdite, ridurre le complessità sulle imposte differite e stabilizzare il gettito.
Ambito soggettivo di applicazione
Le modifiche riguardano solo i soggetti IRES di cui all'articolo 73 del TUIR: società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società europee e cooperative europee residenti; enti pubblici e privati commerciali residenti; società ed enti non residenti, inclusi i trust. Restano esclusi i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, per i quali continua a valere il riporto quinquennale dell'articolo 8 TUIR, e gli enti non commerciali che esercitano attività d'impresa.
Ambito oggettivo e funzionamento del nuovo limite
Il nuovo articolo 84 elimina il termine quinquennale e sostituisce il limite temporale con un limite quantitativo annuale. Le perdite pregresse possono essere usate in misura massima pari all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo, con la conseguenza che resta sempre tassato il 20% del reddito prodotto. La circolare fornisce un esempio numerico in cui, a fronte di un reddito di 20.000 euro e perdite pregresse di 18.000 euro, sono utilizzabili 16.000 euro e restano 2.000 euro di perdite riportabili.
Perdite dei primi tre periodi di attività
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, se riferite a una nuova attività produttiva, continua a valere il riporto integrale: esse sono utilizzabili senza limiti temporali e senza il limite dell'80% previsto dal comma 1. La soppressione della formula 'senza alcun limite di tempo' è dovuta al fatto che il nuovo regime ordinario già prevede il riporto illimitato. Se una società ha perdite nei primi tre esercizi e una perdita ulteriore successiva, solo queste ultime seguono il limite dell'80%.
Trasparenza fiscale ex articolo 115 TUIR
Nel regime di trasparenza, le perdite pregresse dei soci e della partecipata formate prima dell'opzione restano utilizzabili solo dal soggetto che le ha generate e non si confondono con i redditi imputati per trasparenza. Le perdite della società partecipata maturate in costanza di regime si imputano ai soci nei limiti della quota di patrimonio netto contabile riferibile a ciascuno; l'eventuale eccedenza resta in capo alla partecipata. Le perdite imputate ai soci e non compensate si trasformano in componenti negativi utilizzabili nei periodi successivi nel limite dell'80% del reddito imponibile complessivo.
Trasparenza fiscale ex articolo 116 TUIR
Le stesse regole viste per l'articolo 115 si applicano, in linea di principio, anche alla piccola trasparenza delle società a ristretta base proprietaria. Sono considerate sia le perdite formate prima dell'opzione sia quelle eccedenti la quota di patrimonio netto contabile imputabile a ciascun socio. La nuova disciplina dell'articolo 84 non incide invece sui soci che applicano personalmente le regole dell'articolo 8 TUIR.
Regime del consolidato fiscale
Nel consolidato, le perdite anteriori all'opzione restano utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte e non dalla fiscal unit. Le modifiche all'articolo 84 incidono quindi sulle perdite pregresse delle società che entrano nel perimetro di consolidamento, le quali possono essere scomputate da ciascuna società nei limiti dell'80% del proprio reddito prima del trasferimento alla consolidante. Le perdite di periodo generate in costanza di consolidato restano invece integralmente trasferibili alla fiscal unit. Il riporto delle perdite risultanti dalla dichiarazione del consolidato compete alla controllante secondo il nuovo articolo 84.
Decorrenza e applicazione alle perdite pregresse
La nuova disciplina si applica dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011; per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2011. La norma si estende anche alle perdite maturate prima dell'entrata in vigore, evitando un doppio binario tra perdite ante e post riforma. Per i soggetti solari, rientrano nel nuovo regime le perdite risultanti dalle dichiarazioni dal 2006 al 2010, mentre restano escluse le perdite del 2005 perché già decadute per il precedente limite quinquennale.
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