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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13480/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento e la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su quella cartella, deducendo vizi formali della motivazione e della notificazione, oltre all'illegittimità degli oneri di riscossione richiesti. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) motivazione apparente della sentenza d'appello per avere affrontato in modo stereotipato la sufficienza della motivazione della cartella; (2) violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 per insufficiente motivazione della cartella, che a suo dire non chiariva rideterminazioni parziali, sanzioni, interessi e effetti di precedenti sentenze; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della disciplina sugli oneri di riscossione di cui all'art. 17 d.lgs. 112/1999 e art. 1, comma 17, L. 234/2021; (4) e (5) violazione della disciplina sulle notificazioni PEC, sostenendo che la notifica fosse invalida perché proveniente da una casella non inserita nei pubblici elenchi e che la questione fosse rilevabile d'ufficio; (6) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto sanato il vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, benché si trattasse, secondo la ricorrente, di inesistenza non sanabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente, perché la spiegazione, pur sintetica, consentiva di comprendere il fondamento della decisione. Ha inoltre confermato che, in materia di cartella di pagamento, è sufficiente l'indicazione degli atti presupposti già noti al contribuente e che, per contestare il quantum degli interessi, la censura non può limitarsi alla carenza motivazionale ma deve investire specificamente l'ammontare preteso nel merito. Quanto alla questione sugli oneri di riscossione, ha escluso l'omessa pronuncia e ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale era già stata sostanzialmente risolta dalla Corte costituzionale, senza obbligo di retroattività della nuova disciplina. Infine, ha respinto le censure sulla notificazione PEC: la diversa argomentazione introdotta in appello era nuova; comunque la notifica non era inesistente né nulla, perché per gli atti della riscossione non è richiesta, come per le notifiche degli avvocati, l'indicazione dell'indirizzo del mittente nei pubblici elenchi; di conseguenza non vi era alcun vizio sanabile o meno da esaminare. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3

    viene richiamato per i vizi di motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione di legge denunciabili in cassazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sufficienza della motivazione della cartella

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti tributari

  • art. 17 d.lgs. 112/1999

    disciplina gli oneri di riscossione; la nuova formulazione non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per il solo fatto di non avere efficacia retroattiva

  • art. 1, comma 17, L. 234/2021

    per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi aggio e oneri di riscossione secondo la disciplina previgente

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    consente la notifica della cartella via PEC secondo la disciplina richiamata; non impone che l'indirizzo del mittente risulti dai pubblici elenchi

  • art. 4 d.P.R. 68/2005

    richiamato dalla ricorrente come norma ritenuta irrilevante o abrogata nel suo precedente testo

  • art. 16 d.P.R. 68/2005

    richiamato per la disciplina della PEC nelle comunicazioni della pubblica amministrazione

  • art. 16 ter d.l. 179/2012

    richiamato come fonte dei pubblici elenchi di indirizzi PEC

  • art. 3 bis L. 53/1994

    la Corte ne limita l'ambito alle notifiche eseguite dagli avvocati, non estendendolo alle notifiche della P.A. nella riscossione

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per il raggiungimento dello scopo della notificazione, ma il motivo è stato respinto perché non sussisteva alcun vizio

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla nullità della notificazione

  • art. 153 c.p.c.

    evocato come possibile rimessione in termini se il destinatario fosse stato tratto in inganno sull'identità del mittente

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla novità delle eccezioni in appello nel processo tributario

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973

    richiamato per affermare che, quando la cartella segue un atto prodromico che ha già determinato gli interessi, non occorre un ulteriore onere motivazionale specifico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 299 e ss. per escludere l'interruzione del giudizio di cassazione per fallimento/liquidazione giudiziale

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla disciplina della notifica via PEC nella riscossione

  • art. 30, comma 1, d.P.R. 602/1973

    richiamato nella disciplina degli interessi di mora nelle definizioni agevolate

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 46/1999

    richiamato nella disciplina delle somme aggiuntive e della definizione agevolata

Massime di principio

  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva, anche solo graficamente, del nucleo argomentativo minimo oppure presenti affermazioni incomprensibili o intrinsecamente inconciliabili; non basta una motivazione breve o sintetica se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
  • In materia di cartella di pagamento, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di individuare gli atti presupposti e di controllare la legittimità della riscossione; non è necessaria la ripetizione analitica di tutti i calcoli se la pretesa rinvia ad atti già noti o definitivi.
  • Se la cartella segue un atto prodromico che ha già determinato gli interessi, la contestazione sulla quantificazione non si risolve in un vizio di motivazione della cartella, ma investe il merito dell'importo dovuto e richiede una specifica contestazione dell'ammontare preteso.
  • La questione di legittimità costituzionale, quando è proposta solo come strumento per ottenere l'applicazione della norma, non integra di per sé un'autonoma domanda suscettibile di omessa pronuncia.
  • Per le notificazioni via PEC degli atti della riscossione eseguite dalla pubblica amministrazione, la validità non è condizionata alla provenienza da un indirizzo presente nei pubblici elenchi, salvo diversa previsione normativa espressa; la disciplina degli avvocati non è automaticamente estensibile alla P.A.
  • La mera difformità della notifica dal modello legale non comporta inesistenza, che è categoria residuale e limitata alla mancanza degli elementi essenziali della notificazione; negli altri casi, la questione si colloca semmai nell'ambito della nullità, ove prevista.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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