Ordinanza n. 21/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale n. 11663 del 06.08.2025 della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Settore 1 “Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali” avente ad oggetto «SOSPENSIONE EFFICACIA del DDG 11602 del 6.08.2025 avente ad oggetto “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Gallù-Carratello del Comune di Pianopoli. Autorizzazione al riavvio dei conferimenti–gestore: RVL&CO SRL”», trasmesso via PEC in pari data, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o il merito delle censure contro il decreto regionale. La rinuncia è stata motivata dal venir meno delle esigenze cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione al riavvio dei conferimenti in una discarica per rifiuti speciali non pericolosi
Esito
La controversia
Il gestore della discarica ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto dirigenziale con cui la Regione Calabria aveva sospeso l'efficacia del precedente provvedimento di autorizzazione al riavvio dei conferimenti. Il ricorso era rivolto anche contro gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti contro il decreto impugnato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare perché erano venute meno le esigenze che ne avevano determinato la proposizione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della trattazione della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non ne sviluppa un'interpretazione specifica.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare, quando il ricorrente dichiara che sono venute meno le esigenze cautelari, deve essere presa d'atto dal giudice senza procedere alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La rinuncia alla domanda cautelare non determina, di per sé, una decisione sulla legittimità dell'atto impugnato né anticipa l'esito del giudizio di merito.
- In caso di rinuncia all'istanza cautelare, il giudice può compensare le spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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