Cassazione Civile, Ordinanza n. 01919/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo a un fabbricato e a diversi terreni siti nel territorio comunale, ricompresi in un piano di recupero edilizio. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che i beni avessero natura rurale e, quindi, fossero esclusi dall’imposizione; il giudice d’appello ha però negato l’esenzione ritenendo decisiva la mancanza, in capo alla ricorrente, della qualifica soggettiva di coltivatrice diretta o imprenditrice agricola, pur riconoscendo la ruralità dei beni e la loro iscrizione catastale come rurali. La ricorrente in cassazione deduce violazione di norme sull’esenzione per i fabbricati/terreni rurali, sostenendo che la qualità agricola e la destinazione del fondo, posseduto e condotto da un comproprietario munito dei requisiti soggettivi, debbano produrre effetti anche sugli altri comproprietari. Il Comune resiste con ricorso incidentale, deducendo che gli immobili avrebbero perso il carattere della ruralità per effetto dell’inserimento nel piano di recupero edilizio e delle successive trasformazioni edilizie finalizzate alla destinazione residenziale, nonché lamentando omesso esame di documenti e del fascicolo aziendale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune perché non colpisce la ratio decidendi autonoma e preminente della sentenza impugnata, fondata sulla classificazione catastale in categoria rurale D/10 quale elemento decisivo per l’esclusione da IMU. Accoglie invece il ricorso principale della contribuente, richiamando il principio secondo cui la ruralità oggettiva del bene e la sua classificazione catastale si riverberano in favore di tutti i contitolari, anche se non in possesso personalmente dei requisiti soggettivi di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Cassata la sentenza impugnata, la Corte decide nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono compensate; il Comune è condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 505/1992
richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'esenzione per gli immobili/terreni rurali; la Corte valorizza la ruralità oggettiva del bene e la sua classificazione catastale ai fini dell’esclusione dall’imposizione
art. 9, comma 1, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione IMU dei beni rurali; la Corte lo legge in combinazione con la classificazione catastale rurale e con i requisiti oggettivi del bene
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato dal Comune sul diverso profilo della ruralità dei terreni e dei requisiti soggettivi; la Corte ribadisce il principio secondo cui la destinazione agricola del fondo si riflette su tutti i comproprietari
art. 36, comma 2, d.l. n. 203 del 2006
richiamato dal Comune nel ricorso incidentale in tema di qualificazione/ruralità degli immobili
art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008
richiamato dalla sentenza impugnata e dalla Corte per affermare che l’immobile iscritto come rurale in catasto non è soggetto a imposta
art. 9 del d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994
indicato quale disciplina dei requisiti per il riconoscimento della ruralità catastale dei fabbricati
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata dal Comune per la violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata dal Comune per omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell’impugnante
Massime di principio
- In materia di IMU/ICI, la classificazione catastale del fabbricato come rurale, ove supportata dai requisiti normativi previsti, assume rilievo decisivo ai fini dell’esclusione dall’imposizione.
- La ruralità del bene ha carattere oggettivo: una volta riconosciuta al fondo o al fabbricato, essa si riflette su tutti i contitolari del diritto di proprietà, anche se uno o più comproprietari non svolgano personalmente attività agricola.
- La destinazione agricola di un’area è incompatibile con il suo sfruttamento edilizio; tuttavia, ai fini dell’impugnazione, occorre censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe solo una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata e lascia ferma un’altra motivazione, da sola sufficiente a sorreggere il decisum.
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