Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01919/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo a un fabbricato e a diversi terreni siti nel territorio comunale, ricompresi in un piano di recupero edilizio. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che i beni avessero natura rurale e, quindi, fossero esclusi dall’imposizione; il giudice d’appello ha però negato l’esenzione ritenendo decisiva la mancanza, in capo alla ricorrente, della qualifica soggettiva di coltivatrice diretta o imprenditrice agricola, pur riconoscendo la ruralità dei beni e la loro iscrizione catastale come rurali. La ricorrente in cassazione deduce violazione di norme sull’esenzione per i fabbricati/terreni rurali, sostenendo che la qualità agricola e la destinazione del fondo, posseduto e condotto da un comproprietario munito dei requisiti soggettivi, debbano produrre effetti anche sugli altri comproprietari. Il Comune resiste con ricorso incidentale, deducendo che gli immobili avrebbero perso il carattere della ruralità per effetto dell’inserimento nel piano di recupero edilizio e delle successive trasformazioni edilizie finalizzate alla destinazione residenziale, nonché lamentando omesso esame di documenti e del fascicolo aziendale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune perché non colpisce la ratio decidendi autonoma e preminente della sentenza impugnata, fondata sulla classificazione catastale in categoria rurale D/10 quale elemento decisivo per l’esclusione da IMU. Accoglie invece il ricorso principale della contribuente, richiamando il principio secondo cui la ruralità oggettiva del bene e la sua classificazione catastale si riverberano in favore di tutti i contitolari, anche se non in possesso personalmente dei requisiti soggettivi di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Cassata la sentenza impugnata, la Corte decide nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono compensate; il Comune è condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 505/1992

    richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'esenzione per gli immobili/terreni rurali; la Corte valorizza la ruralità oggettiva del bene e la sua classificazione catastale ai fini dell’esclusione dall’imposizione

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione IMU dei beni rurali; la Corte lo legge in combinazione con la classificazione catastale rurale e con i requisiti oggettivi del bene

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dal Comune sul diverso profilo della ruralità dei terreni e dei requisiti soggettivi; la Corte ribadisce il principio secondo cui la destinazione agricola del fondo si riflette su tutti i comproprietari

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 203 del 2006

    richiamato dal Comune nel ricorso incidentale in tema di qualificazione/ruralità degli immobili

  • art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008

    richiamato dalla sentenza impugnata e dalla Corte per affermare che l’immobile iscritto come rurale in catasto non è soggetto a imposta

  • art. 9 del d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994

    indicato quale disciplina dei requisiti per il riconoscimento della ruralità catastale dei fabbricati

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata dal Comune per la violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata dal Comune per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell’impugnante

Massime di principio

  • In materia di IMU/ICI, la classificazione catastale del fabbricato come rurale, ove supportata dai requisiti normativi previsti, assume rilievo decisivo ai fini dell’esclusione dall’imposizione.
  • La ruralità del bene ha carattere oggettivo: una volta riconosciuta al fondo o al fabbricato, essa si riflette su tutti i contitolari del diritto di proprietà, anche se uno o più comproprietari non svolgano personalmente attività agricola.
  • La destinazione agricola di un’area è incompatibile con il suo sfruttamento edilizio; tuttavia, ai fini dell’impugnazione, occorre censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe solo una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata e lascia ferma un’altra motivazione, da sola sufficiente a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.