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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01309/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: nullità del decreto di convalida del trattenimento per apparente carenza motivazionale. Si deduce che il Giudice di Pace non ha considerato che il trattenuto era in possesso di un passaporto valido (come risulta dagli atti) e si è limitato a utilizzare un modulo prestampato con voci barrate senza fornire argomentazioni che giustifichino la convalida; ciò renderebbe la motivazione inesistente o meramente apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto di convalida emesso dal Giudice di Pace. La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse meramente apparente sia perché il provvedimento indicava l'assenza di documenti nonostante risultasse un passaporto, sia perché le voci barrate nel modulo prestampato non erano accompagnate da argomentazioni comprensibili in rapporto alla disciplina applicabile. Per la violazione della sequenza procedimentale richiesta in tema di restrizioni della libertà (art.13 Cost.), l'annullamento è stato disposto senza rinvio; si è ordinata la comunicazione del provvedimento al Questore di Caltanissetta per i conseguenti adempimenti.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n.286 del 1998

    L'art.14 (trattenimento in vista di espulsione) è il riferimento normativo per il trattenimento amministrativo; la Corte rileva che l'uso del modulo di convalida deve essere coerente con i requisiti di verifica dell'identità e della nazionalità, e che la presenza di documenti (es. passaporto) incide sulla correttezza dell'atto amministrativo e della convalida giurisdizionale.

  • decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n.187

    La disciplina introdotta/configurata dal d.l. 145/2024 rende i provvedimenti relativi al trattenimento amministrativo impugnabili in cassazione nei limiti previsti; la Corte chiarisce che nella nozione di "violazione di legge" rientra anche la motivazione inesistente o meramente apparente.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. c)

    L'art.606(1)(c) limita i motivi di ricorso in cassazione, ma la giurisprudenza e la Corte interpretano la nozione di "violazione di legge" includendo la mancanza di una motivazione minima comprensibile, rendendo così possibile la censura in cassazione per motivazione carente.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    L'art.13 Cost. tutela la libertà personale e richiede che ogni privazione o limitazione di libertà sia disposta secondo legge e, nel passaggio da un atto amministrativo a un provvedimento giurisdizionale di convalida, sia rispettata la sequenza procedurale; la violazione di tale sequenza determina l'annullamento senza rinvio.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. I n. 2967 del 24.01.2025, Rv 287362

    La pronuncia richiamata ha affermato che la motivazione inesistente o meramente apparente integra una "violazione di legge" ai fini del ricorso per cassazione e che il requisito minimo di coerenza e completezza della motivazione è indispensabile per rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

Massime di principio

  • La convalida del trattenimento deve contenere una motivazione minima, coerente e comprensibile: la mera compilazione di moduli prestampati con voci barrate senza argomentazione può determinare la nullità del provvedimento.
  • Se dagli atti risulta che il trattenuto è in possesso di documenti di identificazione (es. passaporto), il giudice che convalida il trattenimento deve espressamente considerarlo e motivare il rilievo che attribuisce a tali elementi; l'omissione può essere motivo di annullamento.
  • La mancanza di motivazione idonea è ricomprensibile nella nozione di "violazione di legge" ai fini del ricorso per cassazione (art.606 c.p.p.), pertanto la Cassazione può accogliere il ricorso anche quando la censura riguarda la carenza motivazionale.
  • Quando la lesione riguarda la sequenza procedimentale che precede una privazione della libertà personale (art.13 Cost.), la Corte può annullare senza rinvio, perché la garanzia costituzionale della libertà richiede una verifica completa e non ristorativa tramite nuovo esame a giudice di merito.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare nei verbali e nel provvedimento le verifiche compiute (identità, nazionalità, disponibilità del vettore, ecc.) e dare specifiche ragioni per ogni scelta compiuta; l'uso di formulari non esonera dall'obbligo motivazionale.

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