Cassazione Penale, Sentenza n. 37741/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del sequestro probatorio del telefono cellulare: il ricorrente contestava l'insussistenza del fumus commissi delicti relativo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché era stata trovata una quantità esigua di cocaina (g. 1,16 divisa in due dosi), mancando elementi indicativi della destinazione allo spaccio (perquisizioni presso auto e abitazione negative, assenza di denaro e di strumenti per il confezionamento). Inoltre si contestava l'assenza di qualsiasi elemento che collegasse il telefono al reato (nessuna prova di contatti con fornitori o acquirenti) e la sproporzione/indiscriminazione del sequestro rispetto alla finalità probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia svolto la necessaria valutazione concreta e motivata del fumus commissi delicti: la motivazione era inesistente o insufficiente sia sul piano astratto sia su quello concreto, non giustificando la riconducibilità del fatto alla detenzione a fini di spaccio nonostante la quantità esigua di droga e gli esiti negativi delle perquisizioni e l'assenza di denaro o strumenti di confezionamento. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio insieme al decreto del Pubblico Ministero del 05/06/2025; è disposta la restituzione al titolare di quanto sequestrato, fatta eccezione per la sostanza stupefacente che resta acquisita.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale richiamata quale fattispecie contestata (detenzione di stupefacenti). La Corte valuta la insufficienza degli indizi a ritenere la detenzione finalizzata allo spaccio ai sensi di tale disciplina.
Principio giurisprudenziale sulla valutazione del fumus commissi delicti (Cass. sez. U. n. 4/1993 Gifuni; sez. U. n. 23/1996 Bassi; sez. U. n. 920/2003 Montella e successive)
La Corte ricorda e applica il principio secondo cui il giudice deve verificare il fumus commissi delicti con accertamento concreto e motivato su elementi indiziari; non è sufficiente una mera riconducibilità astratta della condotta alla fattispecie, né una motivazione formale che non affronti le contestazioni difensive.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro probatorio il giudice deve indicare elementi concreti e valutabili che rendano verosimile la sussistenza del reato: non basta una affermazione astratta della sua configurabilità.
- Quantitativi esigui di droga, perquisizioni negative, assenza di denaro e di strumenti di confezionamento sono elementi che attenuano il fumus di detenzione a fini di spaccio e devono essere specificamente valutati dal giudice.
- Il sequestro di dispositivi elettronici (es. telefoni) richiede l'indicazione di un nesso probatorio tra il contenuto/uso del dispositivo e il reato; l'assenza di elementi che colleghino il telefono a contatti con fornitori o acquirenti ostacola la legittima adozione del sequestro.
- Il principio di proporzionalità impone che la misura cautelare sia commisurata alla finalità probatoria: sequestri indiscriminati o non motivati possono essere annullati senza rinvio.
- Il giudice ha un ruolo di garanzia: deve esaminare e rispondere puntualmente alle argomentazioni difensive e motivare perché, nonostante elementi attenuanti, sussista comunque il fumus commissi delicti.
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