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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17559/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna di Dino Piacentini a sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA, annualità 2016). I motivi principali: (i) travisamento dei fatti perché la Corte d'appello avrebbe indicato l'anno 2017 anziché 2016, incidendo sulla valutazione della crisi di liquidità; (ii) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge in ordine all'elemento soggettivo (mancata valutazione dell'assenza del dolo per sopravvenuta impossibilità di adempiere); (iii) mancato riconoscimento della causa di non punibilità introdotta dall'art. 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14/06/2024 n. 87 (art.13, comma 3-bis d.lgs. 74/2000) per crisi di liquidità non imputabile all'autore, dovuta a esecuzione provvisoria di un lodo arbitrale; (iv) illegittimità della mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria secondo la legge n. 689/1981 (vizio motivazionale nell'applicare criteri estranei come lo stile di vita); (v) illegittimità del diniego della sospensione condizionale della pena senza imporre gli obblighi di cui all'art. 165 c.p., posto che l'imputato aveva già ricevuto il beneficio in precedenza e la richiesta implicava la non opposizione agli obblighi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per la maggior parte dei motivi, ritenendoli infondati o inammissibili: il presunto travisamento per l'indicazione dell'anno è mero refuso e non ha inciso sulla valutazione; le doglianze relative alla crisi di liquidità e all'assenza del dolo sono state respinte perché l'onere di allegazione e prova della crisi non imputabile al contribuente non è stato assolto; la causa di non punibilità prevista dall'art.13, comma 3-bis d.lgs. 74/2000 non è stata riconosciuta per mancata dimostrazione degli elementi richiesti. Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente due censure: (1) ha annullato la sentenza limitatamente alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ritenendo che il giudice d'appello non ha adeguatamente acquisito le informazioni economiche, patrimoniali e di vita previste dall'art. 56-quater l. 689/1981 e non ha motivato correttamente l'esercizio del potere discrezionale; la Corte ha quindi disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame su tale punto; (2) ha annullato la parte che ha negato la sospensione condizionale della pena, rilevando che la Corte territoriale non ha rispettato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta incondizionata del beneficiario che l'abbia già ottenuto equivale a non opposizione alla subordinazione a uno degli obblighi di cui all'art.165 c.p.; anche su questo punto rinvio per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA; la Corte ricorda che il reato si realizza con la coscienza e volontà di non versare l'imposta e che il dolo può desumersi dalla dichiarazione annuale e dalla presentazione degli importi dovuti

  • art. 13, comma 3-bis d.lgs. 74/2000

    i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi

    Causa di non punibilità sostanziale più favorevole di recente introdotta; applicabile retroattivamente se sussistono elementi che dimostrano una crisi di liquidità non transitoria e non imputabile all'autore; grava sul contribuente l'onere di allegare e provare fatti specifici che escludono la sua imputabilità e dimostrare la posteriorità della crisi rispetto all'obbligo tributario

  • d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, la causa di non punibilità citata (attraverso l'art. 1, lett. f), n. 3) e quindi ha rilevanza retroattiva come norma sostanziale più favorevole, se applicabile

  • art. 56-quater legge 24 novembre 1981 n. 689

    il giudice deve tenere conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare

    Introduce l'obbligo per il giudice di acquisire d'ufficio informazioni sulla situazione economica e sociale del condannato quando valuta la possibilità di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria; limita gli automatismi e impone valutazioni concrete e documentate

  • art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Disciplina la misura sostitutiva e i limiti alla conversione; la giurisprudenza precedente alla riforma aveva escluso l'incidenza delle condizioni economiche sulla sostituzione, ma la riforma e successive interpretazioni hanno ampliato il perimetro di valutazione del giudice

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Fissano i criteri del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena (quantum e specie); la Corte ricorda che tale discrezionalità si estende anche alla scelta della pena sostitutiva, pur entro i limiti costituzionali e richiedendo motivazione adeguata

  • art. 165 cod. pen.

    Prevede gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena; la giurisprudenza indica che la richiesta incondizionata del beneficiario che abbia già ottenuto la sospensione equivale a non opposizione all'imposizione di tali obblighi

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Riforma che ha riordinato le pene sostitutive e ampliato il potere del giudice nel determinare forme alternative alla detenzione; richiamata in dottrina e giurisprudenza per interpretare il nuovo ruolo delle pene sostitutive

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti oltre i limiti del controllo di legittimità: il travisamento del fatto è difficilmente deducibile in Cassazione se non emergono errori sostanziali nella motivazione.
  • La causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile (art.13, comma 3-bis d.lgs. 74/2000) è applicabile retroattivamente se più favorevole, ma grava sull'imputato l'onere di allegare e provare circostanze precise: crisi non transitoria, posteriorità rispetto all'obbligazione tributaria e impossibilità di porvi rimedio con azioni idonee.
  • La mera difficoltà o un esito negativo di contenziosi internazionali (anche se grave) non è automaticamente 'imprevedibile' o 'non imputabile' e, da sola, difficilmente esclude il dolo o la responsabilità penale senza prova che tutte le misure ragionevoli sono state adottate.
  • Sul punto della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, il giudice mantiene un potere discrezionale: può rifiutare la conversione per fondata prognosi di inadempimento ma è obbligato ad acquisire e valutare compiutamente le informazioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato ai sensi dell'art.56-quater l.689/1981; non sono ammessi automatismi.
  • In tema di sospensione condizionale della pena, se l'imputato chiede il beneficio e l'ha già ottenuto in precedenza, la richiesta incondizionata equivale a non opposizione all'imposizione degli obblighi di cui all'art.165 c.p.; il giudice deve motivare correttamente la negazione del beneficio.
  • Nel bilanciamento fra rischio d'impresa e tutela della collettività, la crisi di liquidità rientrante nell'ordinario rischio imprenditoriale non giustifica l'omissione del versamento tributario; servono prove di eventi eccezionali, imponderabili e non dipendenti dall'agente.
  • Se si prospetta una questione rilevante di diritto (es. criteri di valutazione prognostica per la sostituzione), la Corte può fornire indicazioni sull'obbligo di acquisizione degli elementi necessari e, in difetto, disporre rinvio per nuovo esame.

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