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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49541/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado eccependo un vizio di motivazione relativo al calcolo della pena operato dalla Corte d'appello in conseguenza della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di truffa (contestato sub A). Sosteneva che la rideterminazione della pena non fosse corretta dopo l'estinzione del reato accessorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che il primo giudice aveva comminato per la ricettazione una pena base ridotta per le attenuanti a 1 anno e 4 mesi di reclusione e €400 di multa, con un aumento per il reato di truffa pari a 2 mesi e €50 (che era stato poi estinto per prescrizione). Poiché l'aumento riferito alla truffa doveva essere sottratto, il trattamento sanzionatorio doveva coincidere con quello relativo alla sola ricettazione, come risultava dal dispositivo della Corte territoriale che riduceva la pena a 1 anno e 4 mesi e €400. La menzione nella motivazione di una diversa diminuzione (es. giorni quindici) è irrilevante ove il dispositivo stabilisce diversamente. Per tali ragioni il motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • articolo 616 cod. proc. pen.

    a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.

    alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato questa norma per imporre la sanzione pecuniaria di €3.000,00

  • principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione

    se vi è contrasto tra quanto emerge dalla motivazione e quanto stabilito nel dispositivo, prevale il dispositivo: qui il dispositivo della Corte territoriale fissava la pena ridotta e ciò ha valore decisivo

Massime di principio

  • Se una maggiorazione di pena è riferita a un reato poi dichiarato estinto per prescrizione, quella maggiorazione va sottratta dalla pena complessiva; il calcolo deve riflettere l'effetto aritmetico dell'estinzione.
  • In caso di discrepanza tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo: per valutare l'effettiva entità della pena occorre leggere il dispositivo, non solo la motivazione.
  • Un ricorso per vizio di motivazione che non dimostri un errore di diritto nel dispositivo o una concreta incongruenza rischia di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente dovrebbe valutare il rischio di tale condanna prima di proporre impugnazione manifestamente infondata.
  • Nelle impugnazioni relative al calcolo della pena è utile quantificare chiaramente l'effetto dell'estinzione o dell'assorbimento di reati accessori sulla pena complessiva e contestare il dispositivo se questo non rispecchia il calcolo corretto.

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