Sentenza del 06/12/2016 n. 24883 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell’udienza, M.C. S.p.A. e S.A. S.p.A. hanno depositato rinuncia, debitamente accettata, sia al ricorso principale sia a quello incidentale, concordando l’integrale compensazione delle spese. La Corte di Cassazione, con decisione del 13 luglio 2016 depositata il 6 dicembre 2016, ha dichiarato estinto il processo e compensato integralmente le spese. Non ha quindi deciso nel merito i motivi dei ricorsi né modificato la sentenza della CTR.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di due distinti dinieghi espressi di rimborso della TIA per gli anni 2003 e 2004. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca aveva respinto i ricorsi riuniti e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 56/16/09 depositata il 22 giugno 2009, aveva confermato tale decisione. M.C. S.p.A. aveva proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi; S.A. S.p.A. aveva resistito e proposto ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando debitamente accettata nei termini risultanti dagli atti, può determinare l’estinzione del giudizio senza una decisione sul merito delle contestazioni.
- Se sono rinunciati e accettati sia il ricorso principale sia quello incidentale, la decisione si limita a dichiarare l’estinzione del processo; non è corretto considerare le questioni di merito come accolte o respinte.
- Le spese possono essere compensate integralmente quando le parti lo concordano e la decisione recepisce tale accordo.
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