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Interpello

Risposta n. 366 del 3/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, poiché i lavori riguardano la manutenzione dell’IUE e vi sarebbe contabilità separata, anche l’acquisto diretto di materiali edili da impiegare nell’appalto dovrebbe beneficiare dell’esenzione/non imponibilità IVA prevista per i materiali acquistati ai fini ufficiali dell’Istituto.

Non imponibilità IVA per lavori di manutenzione presso la sede dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze

Il quesito

La società chiede se, oltre ai lavori in subappalto e alle forniture con posa in opera già ritenute non imponibili, anche gli acquisti diretti di materiali edili destinati all’esecuzione dell’appalto possano essere fatturati senza IVA ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 920/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’articolo 13 della legge n. 920/1972 configuri un regime speciale di non imponibilità IVA limitato ai rapporti tra MIT e Società nell’ambito del contratto di appalto e agli acquisti di materiali per i fini ufficiali dell’IUE, senza effetti a cascata sui fornitori del contribuente. I contratti di subappalto o sub-contratti intestati alla Società restano soggetti all’IVA ordinaria secondo la loro natura, e l’agevolazione non si estende alle operazioni tra la Società e i suoi fornitori.

Non imponibilità IVA per i lavori di manutenzione della sede dell’Istituto Universitario Europeo

L’interpello riguarda il trattamento IVA applicabile ai lavori di manutenzione da eseguirsi presso la sede dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. La società istante, aggiudicataria in ATI dell’appalto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiede chiarimenti sulla portata del regime agevolativo previsto dalla normativa speciale che disciplina i rapporti con l’IUE.

Fattispecie e contesto dell’istanza

La società riferisce di essere aggiudicataria, in quanto ATI, dell’appalto stipulato con il MIT avente a oggetto lavori di manutenzione presso la sede dell’IUE, in particolare:

  • ripristino e sistemazione dei parcheggi;
  • viabilità interna;
  • muri di sostegno;
  • reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana.

Il MIT ha comunicato che i lavori appaltati sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1972, n. 920. L’istante segnala inoltre la presenza di quattro contratti di subappalto, regolarmente notificati alla stazione appaltante, relativi a subappalti di fornitura e posa in opera, rispetto ai quali non nutre dubbi sul non assoggettamento ad IVA.

Il dubbio nasce invece per gli acquisti diretti di materiali effettuati dalla società per l’esecuzione dell’appalto, in quanto la seconda parte dell’articolo 13 menziona anche i “materiali acquistati ai fini ufficiali dell’Istituto”.

Quesito del contribuente

La società chiede di sapere quale sia la corretta procedura IVA da applicare alle fatture di acquisto di materiali effettuati direttamente dalla stessa per eseguire l’appalto, e in particolare se tali acquisti diretti di beni possano beneficiare della non imponibilità prevista dalla disciplina speciale sull’IUE.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo il contribuente, essendo l’appalto relativo a lavori di manutenzione dell’IUE e sussistendo una contabilità separata per la corretta individuazione delle operazioni riferite a tali lavori, anche l’acquisto diretto di materiali edili come cemento, pietra per pavimentazione, ferro e altri beni destinati all’esecuzione dell’appalto dovrebbe essere esentato dall’applicazione dell’IVA.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo richiamando:

  • la legge 23 dicembre 1972, n. 920, che contiene la convenzione istitutiva dell’IUE;
  • il d.P.R. 13 ottobre 1976, n. 990, che dà esecuzione all’accordo di sede tra Governo italiano e IUE;
  • l’articolo 13 della legge n. 920/1972, secondo cui per le necessità di approntamento e sistemazione della sede dell’Istituto, tutti gli atti e contratti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato in applicazione della legge, nonché i materiali acquistati ai fini ufficiali dell’Istituto, sono esenti da imposizione erariale o locale;
  • l’articolo 25 della stessa legge, che pone a carico dello Stato la messa a disposizione gratuita del terreno e degli edifici necessari al funzionamento dell’Istituto e la loro manutenzione;
  • l’articolo 1 dell’accordo di sede, che pone a carico del Governo italiano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
  • l’articolo 10 dell’accordo di sede, che prevede l’esenzione da IVA, dazi e altre imposte per i prodotti importati o esportati dall’IUE e strettamente connessi all’esercizio delle attività ufficiali.

L’Agenzia richiama inoltre la risoluzione 9 ottobre 2013, n. 63/E, per sostenere l’interpretazione “atecnica” dell’esenzione di cui all’articolo 13.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che le disposizioni in esame, essendo coeve all’istituzione dell’IVA, vanno lette nel senso che il legislatore ha voluto sottrarre a qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, sia gli atti e i contratti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato in esecuzione della convenzione con l’IUE, sia gli acquisti di materiali effettuati per i fini ufficiali dell’Istituto.

Per questo motivo, l’articolo 13 della legge n. 920/1972 non va inteso come una semplice esenzione IVA in senso tecnico, ma come un regime di non imponibilità IVA ex articolo 13 della legge n. 920/1972. Tale regime:

  • non incide sul diritto alla detrazione dell’IVA in capo al fornitore del Governo italiano o dell’IUE;
  • è una disciplina speciale, distinta dall’articolo 72 del d.P.R. n. 633/1972;
  • non può essere estesa in via interpretativa ad operazioni diverse da quelle espressamente previste.

L’Agenzia osserva inoltre che l’articolo 72 del d.P.R. n. 633/1972, pur contemplando tra i destinatari del regime di non imponibilità anche l’IUE, lo fa solo per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate direttamente nei suoi confronti e fatturate direttamente all’Istituto. Di conseguenza, il regime speciale dell’articolo 13 non è equiparabile alle operazioni che danno diritto al plafond o alle agevolazioni a favore del fornitore dell’esportatore abituale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sul caso concreto

Con riferimento al quesito specifico, l’Agenzia conclude che l’articolo 13 della legge n. 920/1972 prevede un regime di non imponibilità IVA applicabile esclusivamente ai rapporti tra la società e il MIT, disciplinati dal contratto di appalto. Tale regime non preclude il diritto alla detrazione, poiché l’operazione resta oggettivamente imponibile ma soggettivamente esclusa in forza di una norma speciale.

Quanto ai contratti di subappalto richiamati dall’istante, l’Agenzia rileva che dalla documentazione allegata risultano solo le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dalle quali emerge che i contratti in questione non sarebbero qualificabili come subappalti ai sensi della norma richiamata. Inoltre, il committente dei sub-contratti è sempre la società e non il MIT né l’IUE.

Per tale ragione, i sub-contratti non possono beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 13 della legge n. 920/1972, che non produce alcun effetto a cascata sui fornitori del contribuente. Le relative operazioni devono quindi seguire la disciplina IVA ordinaria in base alla loro natura e al loro oggetto. A titolo esemplificativo, se si tratta di fornitura con posa in opera di beni a favore della società, tali operazioni non sono fatturabili in reverse charge perché qualificabili come cessioni di beni e non come prestazioni di servizi.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia distingue nettamente:

  • il rapporto principale tra MIT e società, che beneficia del regime speciale di non imponibilità previsto dalla legge n. 920/1972;
  • i rapporti con i fornitori e sub-contrattisti della società, che non possono invocare la medesima agevolazione salvo diversa specifica previsione normativa.

Ne consegue che gli acquisti diretti della società per l’esecuzione dell’appalto non sono automaticamente attratti nel regime speciale invocato, e devono essere valutati secondo le regole IVA ordinarie applicabili alla specifica operazione.

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