Risposta n. 355 del 30/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l'istante, il trust può essere sciolto per mutuo consenso di tutte le parti e, poiché la risoluzione non comporta trasferimento di ricchezza ai beneficiari ma il ritorno dei beni al disponente, non dovrebbe applicarsi l'imposta sulle donazioni; di conseguenza, le imposte ipotecaria e catastale dovrebbero essere dovute in misura fissa di euro 200 ciascuna.
Tassazione dell'atto di risoluzione consensuale di un trust e applicazione di imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale
Il quesito
Il contribuente, trustee di un trust di diritto jerseyano, chiede se lo scioglimento consensuale del trust, con rientro dei beni nel patrimonio del disponente e senza trasferimento ai beneficiari, sia assoggettato all'imposta sulle donazioni e, in caso affermativo o meno, quale sia il regime delle imposte ipotecaria e catastale, in particolare se in misura proporzionale o fissa.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate esclude l'applicabilità dell'art. 1372 c.c. alla fattispecie, poiché l'atto istitutivo del trust e l'atto di dotazione sono atti unilaterali e non un contratto risolubile per mutuo consenso. Ritiene dunque che l'operazione realizzi un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie al disponente e che si applichi la disciplina ordinaria dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale del D.Lgs. 347/1990.
Tassazione della risoluzione consensuale di un trust
L'interpello riguarda il trattamento fiscale dell'atto con cui si intende sciogliere consensualmente un trust già istituito, con rientro dei beni nel patrimonio del disponente. Il caso è rilevante perché pone il problema se tale operazione integri o meno un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e, per effetto di ciò, quale debba essere il regime delle imposte ipotecaria e catastale.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il trust è stato istituito con atto del 23 maggio 2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Novara. I soggetti indicati sono:
- disponente: Tizio;
- beneficiari del reddito: Caia, Sempronia, Mevio e gli eventuali discendenti in linea retta del disponente nati durante la durata del trust;
- beneficiari del fondo: i soli discendenti in linea retta del disponente;
- trustee originario: Unione Professionale Alfa, poi sostituita con atto notarile del 20 gennaio 2017 dall'istante;
- guardiano: Caio.
Il trust è qualificato come irrevocabile e discrezionale, ha durata trentennale e si applica la legge di Jersey, con esclusione dell'art. 9A sui poteri riservati dal disponente. L'atto istitutivo prevede espressamente che i beneficiari non possano estinguere anticipatamente il trust. Tra i beni in trust vi sono una somma iniziale di euro 1.000,00, altri beni e diritti conferiti successivamente, nonché una somma complessiva di euro 90.000,00 destinata alla sottoscrizione di un aumento di capitale della società Beta, pari all'81,818% del capitale sociale.
Il trust non si è ancora estinto per decorso del termine trentennale e i beni non sono stati attribuiti ai beneficiari. Le parti intendono quindi procedere a una risoluzione consensuale, con ritorno dei beni al disponente.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede di sapere:
- se sia ammissibile la risoluzione consensuale del trust da parte di disponente, beneficiari, trustee e guardiano;
- se l'atto debba essere assoggettato all'imposta sulle donazioni di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006;
- in quale misura debbano essere applicate le imposte ipotecaria e catastale.
Argomentazioni del contribuente
L'istante sostiene che il trust costituisca un vincolo di destinazione e che, in assenza di divieti espressi nell'atto istitutivo, il vincolo possa essere sciolto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c. Richiama inoltre l'art. 43, paragrafo 3, della legge di Jersey sui trusts, osservando che, anche laddove i beneficiari determinassero l'estinzione del trust, i beni tornerebbero al disponente e non verrebbero trasferiti ai beneficiari.
Sul piano tributario, l'istante richiama i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti:
- secondo il primo, l'imposta sulle donazioni colpisce la costituzione del vincolo di destinazione in sé, e quindi anche la sua risoluzione dovrebbe essere tassata;
- secondo il secondo, l'imposta sulle donazioni si applica solo al trasferimento effettivo di ricchezza ai beneficiari, con conseguente non imponibilità della mera risoluzione del trust priva di attribuzione ai beneficiari.
Sulla base di questa seconda impostazione, il contribuente conclude che:
- non è dovuta l'imposta sulle donazioni;
- l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa di euro 200,00;
- l'imposta catastale è dovuta in misura fissa di euro 200,00.
Quadro normativo e prassi richiamati
Nel testo sono richiamati, tra gli altri:
- l'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, che istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione di vincoli di destinazione;
- il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, per imposta ipotecaria e catastale;
- l'art. 1372 c.c. sul mutuo consenso nei contratti;
- la Convenzione dell'Aja sui trusts e la legge 16 ottobre 1989, n. 364;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha riconosciuto l'istituto del trust nell'ordinamento tributario italiano;
- le circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ricostruisce preliminarmente la natura del trust come istituto di origine anglosassone riconosciuto nell'ordinamento italiano in forza della Convenzione dell'Aja. Ricorda che l'effetto principale del trust è la segregazione patrimoniale, con intestazione dei beni al trustee, il quale li amministra autonomamente nell'interesse dei beneficiari o per il fine stabilito.
Nel caso esaminato, l'Ufficio osserva che:
- l'atto istitutivo del trust è un atto unilaterale;
- anche l'atto di dotazione con cui il disponente conferisce i beni è un atto unilaterale;
- l'art. 1372 c.c. disciplina lo scioglimento per mutuo consenso del contratto e non è quindi applicabile a questi atti;
- le parti che dovrebbero partecipare all'asserita risoluzione consensuale non coincidono con quelle dell'atto originario;
- l'oggetto dell'atto istitutivo e quello della presunta risoluzione non coincidono, poiché nel trust erano stati conferiti denaro e, nella fase di ritorno, sono coinvolte quote societarie.
Per tali ragioni, l'Agenzia esclude che possa parlarsi di "risoluzione consensuale" del trust in senso tecnico. In concreto, ritiene che l'operazione determini un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee, con il consenso del guardiano e dei beneficiari.
Conseguenze fiscali indicate dall'Agenzia
Da questa qualificazione discende, secondo l'Agenzia, l'applicazione dell'ordinaria disciplina:
- dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990;
- delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347/1990.
L'Agenzia richiama le circolari n. 48/2007 e n. 3/2008 per ricordare che tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per le relative volture catastali.
Conclusioni operative
Il parere dell'Agenzia si colloca dunque in netta contrapposizione rispetto alla tesi del contribuente. Non viene riconosciuta la qualificazione dell'operazione come semplice scioglimento consensuale del trust privo di rilevanza traslativa; al contrario, viene individuato un trasferimento gratuito di quote al disponente, da assoggettare alla disciplina ordinaria delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale.
In sintesi, la risposta dell'Agenzia non accoglie la soluzione proposta dall'istante di applicare imposte fisse e di escludere l'imposta sulle donazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 30 ago 2019Risposta n. 356 del 30/08/2019
- Interpello · 30 ago 2019Risposta n. 357 del 30/08/2019
- Interpello · 30 ago 2019Risposta n. 358 del 30/08/2019
- Interpello · 30 ago 2019Risposta n. 359 del 30/08/2019
- Interpello · 30 ago 2019Risposta n. 360 del 30/08/2019
- Interpello · 30 ago 2019Risposta n. 361 del 30/08/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →