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Interpello

Risposta n. 356 del 30/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che, trattandosi di più richieste veicolate nello stesso documento e dirette a conseguire più utilità finali, non sia giustificato applicare una sola imposta di bollo; solo se le richieste fossero parte di un unico contesto potrebbe operare il principio già espresso nella risoluzione n. 70/E del 2006.

Imposta di bollo sulle istanze di annotazione e trascrizione presentate all’UIBM

Il quesito

Si chiede se un’unica istanza presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e contenente più richieste di annotazione o trascrizione, finalizzate a ottenere più registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli, possa scontare una sola imposta di bollo perché riconducibile a un unico contesto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che ogni istanza di trascrizione, annotazione o altra formalità abbia autonoma rilevanza ai fini del bollo, perché la tariffa del DPR n. 642/1972 prevede il tributo per ogni istanza. La nozione di unico contesto non ricorre nella fattispecie descritta, poiché non basta il solo dato formale dell’unico documento: occorre anche un’identità sostanziale che qui manca. Pertanto, ciascuna richiesta è soggetta a propria imposta di bollo, nella misura prevista dal comma 1-quater della tariffa.

Imposta di bollo sulle istanze di annotazione e trascrizione all’UIBM

L’interpello riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che contengono più richieste di annotazione o trascrizione. Il tema è se, in presenza di un solo documento contenente più formalità, sia dovuta una sola imposta oppure tante imposte quante sono le richieste formulate.

Fattispecie esaminata

Il Ministero istante richiama l’articolo 225 del d.lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale, che prevede l’assolvimento del bollo per le domande presentate all’UIBM. Vengono inoltre richiamati:

  • l’articolo 196 del Codice, sulla trascrizione, secondo cui è sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale, a condizione che il beneficiario sia lo stesso per tutti i titoli e che tutti i numeri delle domande e dei titoli siano indicati nella richiesta;
  • l’articolo 197, comma 4, sulla annotazione, che prevede analoga regola di semplificazione quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale.

L’istante evidenzia però che tali norme non disciplinano l’ipotesi diversa in cui, indipendentemente dal numero dei diritti, l’utente presenti una sola istanza contenente più richieste di annotazione o trascrizione, relative anche a formalità differenti, come variazione della forma giuridica o denominazione del titolare, indirizzo, domicilio elettivo, nomina di un nuovo mandatario o sostituzione di quello esistente.

Quesito del contribuente

Il quesito è se tale istanza unica, pur contenendo più richieste di diversa tipologia e riguardando uno o più titoli, possa scontare una sola imposta di bollo in quanto riconducibile a un “unico contesto”, secondo l’orientamento espresso nella risoluzione n. 70/E del 18 maggio 2006.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente osserva che le richieste, pur inserite materialmente nello stesso documento, sono in realtà una pluralità di istanze rivolte all’UIBM, ciascuna diretta a conseguire una distinta utilità finale tramite una pluralità di registrazioni. Per questo motivo, ritiene che non sia in via generale giustificabile l’applicazione di una sola imposta di bollo.

Secondo l’istante, solo nel caso in cui le istanze ricomprese nel medesimo atto possano essere considerate parti di un unico contesto, potrebbe applicarsi il principio della risoluzione n. 70/E del 2006 e quindi il pagamento di una sola imposta.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in primo luogo il DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l’imposta di bollo. In particolare:

  • l’articolo 1 stabilisce che sono soggetti a imposta gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegata;
  • l’articolo 1, comma 1-quater, della tariffa prevede il bollo per le domande di concessione o registrazione dei titoli di proprietà industriale, gli atti allegati, le successive formalità e le istanze varie presentate all’UIBM per via telematica o su supporto informatico;
  • il punto b) del comma 1-quater stabilisce l’imposta di euro 85,00 per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati;
  • il punto c) prevede l’imposta di euro 15,00 per ogni istanza di annotazione;
  • il punto d) prevede l’imposta di euro 15,00 per le istanze diverse dalle precedenti.

L’Agenzia richiama anche l’articolo 13, comma 1, del DPR n. 642/1972, che consente di redigere un atto soggetto a imposta su un foglio già utilizzato per altro atto, purché sia corrisposta la relativa imposta, e soprattutto l’articolo 13, comma 3, n. 15, che ammette, con il pagamento di una sola imposta, atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 70/E del 2006, insieme ad altri precedenti, secondo cui, se particolari disposizioni non impongono domande separate, può essere presentata un’unica domanda in carta bollata quando ricorrano le condizioni previste dalla tariffa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, non ricorre la condizione dell’“unico contesto” di cui all’articolo 13, comma 3, n. 15, del DPR n. 642/1972.

Secondo l’Amministrazione, infatti, non è sufficiente che le richieste siano inserite nello stesso documento o siano presentate nella stessa data: l’unicità del contesto deve essere valutata anche sotto il profilo sostanziale. Nel caso di specie, le richieste di annotazione o trascrizione mirano a ottenere registrazioni di diversa tipologia, per uno o più titoli, e ciò esclude che possano essere considerate come una sola istanza ai fini del bollo.

A supporto di questa conclusione, l’Agenzia osserva che la tariffa del comma 1-quater distingue gli importi a seconda della formalità richiesta, prevedendo per esempio:

  • euro 15,00 per ogni istanza di annotazione;
  • euro 85,00 per ogni istanza di trascrizione.

Tale differenziazione conferma che ogni richiesta mantiene una propria autonomia fiscale. Di conseguenza, le istanze oggetto del quesito devono essere considerate indipendenti l’una dall’altra e soggette ciascuna al pagamento dell’imposta di bollo secondo la misura prevista dal citato comma 1-quater della tariffa.

Conclusioni operative

L’interpello esclude quindi la possibilità di assolvere con una sola imposta di bollo una istanza unica contenente più richieste di annotazione o trascrizione non omogenee. Per l’UIBM, ogni richiesta conserva autonoma rilevanza ai fini del tributo e deve scontare il bollo dovuto in base alla specifica formalità richiesta.

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