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Interpello

Risposta n. 365 del 3/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che Akka e Beta rientrino nella voce 21.07 ex 21.06 della Tabella A, parte III, con aliquota IVA 10%, e che Gamma rientri nella voce 18.06, numero 64), della stessa Tabella A, sempre con aliquota IVA 10%.

Aliquota IVA applicabile alla vendita in Italia di integratori alimentari e di un prodotto sostitutivo dei pasti commercializzati da una società tedesca.

Il quesito

La società chiede quale aliquota IVA debba applicarsi alle cessioni in Italia di tre prodotti venduti a distanza a consumatori finali: due integratori in capsule (Akka e Beta) e un preparato in polvere (Gamma), dopo aver effettuato identificazione diretta IVA in Italia per superamento della soglia di vendite a distanza.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma l’impostazione: Akka e Beta, classificati dall’ADM nella voce 21.06 / sottovoce 210690, rientrano nel numero 80) della Tabella A, parte III, con IVA al 10%; Gamma, classificato dall’ADM nella voce 18.06 / sottovoce 180690, rientra nel numero 64) della Tabella A, parte III, con IVA al 10%.

Aliquota IVA per integratori alimentari e prodotto sostitutivo dei pasti

L’interpello riguarda l’aliquota IVA applicabile alle cessioni in Italia di alcuni prodotti venduti a distanza da una società tedesca tramite sito internet. L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla corretta qualificazione IVA di due integratori alimentari in capsule e di un preparato in polvere destinato a fungere da sostitutivo del pasto.

Contesto fattuale

ALFA Gmbh, con sede in Germania, svolge attività di vendita e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti, prevalentemente verso consumatori privati. Le vendite avvengono a distanza per corrispondenza, ai sensi dell’articolo 40, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Poiché ha superato la soglia di euro 35.000 di vendite verso persone fisiche non soggetti passivi d’imposta in Italia, la società ha presentato la documentazione per l’identificazione diretta ai fini IVA ex articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi connessi alle predette vendite e regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.

Quesito del contribuente

La società chiede quale sia l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti venduti in Italia, tutti caratterizzati da composizione naturale e classificazione doganale richiesta tramite accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in base alla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9.

I prodotti sono descritti come segue:

  • Akka: integratore alimentare in capsule con estratti naturali da assumere con acqua; composto principalmente da estratto in polvere di acqua di cocco e acido ialuronico.
  • Beta: integratore alimentare in capsule contenente silicio da assumere con acqua; composto da una miscela di probiotici e biossido di silicio.
  • Gamma: preparato in polvere composto da ingredienti naturali, tra cui polvere di latte di cocco, buccia di psillio, polvere di papaia, estratto di curcuma, polvere di succo di melograno e polvere di matcha; va unito a olio di semi di girasole e latte parzialmente scremato per ottenere un preparato sostitutivo ai pasti.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante ritiene che tutti i prodotti siano riconducibili a beni agevolati della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con applicazione dell’IVA al 10%.

In particolare, sostiene che:

  • Akka e Beta vadano ricondotti al numero 80), relativo alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
  • Gamma vada ricondotto al numero 64), relativo al “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)”.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama le proprie precedenti risoluzioni in materia di integratori alimentari:

  • risoluzione n. 153/E del 31 ottobre 2005;
  • risoluzione n. 290/E del 10 luglio 2008;
  • risoluzione n. 383/E del 14 ottobre 2008.

In tali documenti, sulla base dei pareri dell’Agenzia delle Dogane, gli integratori alimentari classificati nella voce 21.06 della tariffa doganale sono stati ricondotti al numero 80) della Tabella A, parte III, con aliquota IVA del 10%.

L’Agenzia richiama inoltre le Note esplicative del Sistema Armonizzato e, in particolare:

  • la voce 21.06, che include preparazioni destinate all’alimentazione umana sia nello stato in cui si presentano sia dopo trattamento, nonché preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e destinate alla preparazione di bevande o alimenti;
  • il punto 16 delle Note, che include i cosiddetti “complementi alimentari” a base di estratti vegetali, concentrati di frutta, miele, fruttosio ecc., eventualmente addizionati di vitamine;
  • le Considerazioni generali al Capitolo 21, che richiamano anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE nelle cause riunite C-410/08 a C-412/08 (Swiss Caps);
  • la Nota Complementare n. 5 al Capitolo 21, che indica la classificazione alla voce 20.06 per le altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate a essere usate come integratori alimentari, se non nominate o comprese altrove.

Per il prodotto Gamma, l’Agenzia richiama invece le Note esplicative della voce 18.06, che comprendono preparazioni alimentari contenenti cacao in qualsiasi proporzione e altre preparazioni alimentari a base di cacao, diverse da quelle escluse dalle note del capitolo 18.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia per Akka e Beta

Per i prodotti Akka e Beta, l’Agenzia osserva che l’ADM, con parere del maggio 2019, li ha classificati nel Capitolo 21 della Tariffa Doganale, voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, sottovoce 210690 - altre.

Poiché il codice NC 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della tariffa in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia ritiene che tali prodotti rientrino nella disposizione agevolativa prevista per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.

Ne consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di Akka e Beta.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia per Gamma

Per il prodotto Gamma, l’ADM lo ha classificato nel Capitolo 18 della Tariffa Doganale, voce 18.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, sottovoce 180690 - altre.

In base a tale classificazione, l’Agenzia ritiene che Gamma possa essere ricondotto al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, relativo al “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)”.

Anche per questo prodotto viene quindi confermata l’aliquota IVA del 10%.

Parere conclusivo

L’Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione prospettata dall’istante e conferma che:

  • Akka e Beta sono soggetti ad IVA al 10% in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III;
  • Gamma è soggetto ad IVA al 10% in quanto riconducibile al numero 64) della medesima Tabella A.

La qualificazione decisiva discende dalla classificazione doganale fornita dall’ADM, che consente di individuare la corretta voce agevolata ai fini IVA per i prodotti venduti in Italia dalla società estera.

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