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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Udine sull’istanza del 19 gennaio 2026 di adozione di provvedimenti di vigilanza e ripristino della legalità in merito all’occupazione del suolo pubblico e degli stalli per il parcheggio riservati ai residenti nella zona di Via Pelliccerie e Via Paolo Sarpi, Udine; nonché per l’annullamento del diniego di accesso agli atti opposto dal Comune di Udine con nota-provvedimento del 18 febbraio 2026 in riscontro all’istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente il 19 gennaio 2026 e precisata in data 13 febbraio 2026; nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, a) del Piano Urbano del Traffico del Comune di Udine approvato con Delibera d’ordine della Giunta Comunale del Comune di Udine n. 161 del 12 marzo 2002 e con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Udine n. 110 del 2 settembre 2002, e s.m.i., inclusi i relativi allegati; b) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Udine n. 14 del 28 marzo 2022; c) dei disciplinari per la circolazione e la sosta nell’Area Pedonale e nella ZTL del Comune di Udine approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 569/2022 e n. 570/2022; d) della delibera di Giunta Comunale del Comune di Udine n. 72 del 20 febbraio 2024 e dei relativi disciplinari per la circolazione e la sosta nell’Area Pedonale e nella ZTL del Comune di Udine; e) della delibera di Giunta Comunale del Comune di Udine n. 359 del 23 luglio 2024 e dei relativi disciplinari per la circolazione e la sosta nell’Area Pedonale e nella ZTL del Comune di Udine; f) delle note comunali del 3 e del 18 febbraio 2026; g) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, avente carattere lesivo per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202600133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaaltro

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato su un’istanza di vigilanza e ripristino della legalità, diniego di accesso agli atti e atti comunali di disciplina della viabilità, della sosta e dell’occupazione del suolo pubblico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza-diffida del 19 gennaio 2026, con cui sollecitava controlli più intensi sugli stalli di carico e scarico riservati ai residenti e sulle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, nonché, in subordine, la modifica della disciplina viabilistica e il rilascio di un pass per l’accesso veicolare alla propria abitazione. Ha inoltre chiesto l’accesso a documenti e informazioni concernenti il personale addetto ai controlli, la frequenza e l’incremento delle verifiche e la data di avvio delle misure, nonché l’annullamento del Piano Urbano del Traffico e degli atti comunali attuativi adottati tra il 2002 e il 2024. Il primo motivo deduceva l’obbligo del Comune di provvedere e la natura soprassessoria della risposta del 3 febbraio 2026. Il secondo motivo denunciava, rispetto agli atti pianificatori e attuativi, violazione di legge, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, carenza di potere, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Il terzo motivo contestava il diniego di accesso del 18 febbraio 2026.

La decisione

Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’istanza non sollecitava l’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo, ma lo svolgimento di attività materiali e organizzative di vigilanza; la ricorrente vantava quindi un interesse di fatto a controlli più assidui, senza un obbligo giuridico del Comune di provvedere con atto espresso. Il secondo motivo è stato dichiarato irricevibile: gli atti impugnati erano stati adottati tra il 2002 e il 2024, mentre il ricorso era stato notificato il 18 marzo 2026, oltre il termine decadenziale di 60 giorni. Le successive difficoltà di controllo, esigenze personali o di salute e contingenze fattuali non riaprivano il termine, poiché la lesione era già percepibile e si era perfezionata anteriormente. Il terzo motivo è stato respinto: la richiesta, nella parte coltivata, riguardava informazioni su attività materiali e organizzative, non documenti amministrativi specificamente individuati. L’accesso ex art. 22 l. 241/1990 ha per oggetto documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, non informazioni non trasfuse in documenti. Inoltre, la richiesta configurava un tentativo di controllo generalizzato sull’attività dell’ente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000, oltre accessori di legge, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza da rendersi ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 31 c.p.a.

    accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3

    L’azione avverso il silenzio presuppone l’inerzia su un’attività per la quale sussista un obbligo giuridico di provvedere.

  • art. 34 c.p.a.

    condannare il Comune a provvedere entro un termine ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b)

    I poteri conformativi e di condanna presuppongono la configurabilità di un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi.

  • art. 22 l. 241/1990

    ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti

    L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi già esistenti, detenuti dalla pubblica amministrazione e specificamente individuati; non comprende informazioni prive di una forma documentale.

  • art. 7, comma 1, lett. g), d.lgs. 285/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità degli atti sulla disciplina della circolazione e della sosta, senza esame nel merito per la tardività dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è inammissibile quando l’istanza rivolta all’amministrazione non sollecita l’adozione di uno specifico provvedimento, ma richiede lo svolgimento di attività materiali, operative o organizzative e manifesta soltanto un interesse di fatto a una maggiore vigilanza.
  • La richiesta di controlli più assidui sull’uso di spazi pubblici, senza individuazione di uno specifico atto amministrativo da adottare, non determina un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • L’impugnazione di atti pianificatori e dei relativi atti attuativi deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza della lesione; sopravvenute esigenze personali, carenze nei controlli o altre contingenze materiali non riaprono il termine quando la lesione era già percepibile e si era perfezionata.
  • L’accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990 ha ad oggetto documenti amministrativi già esistenti e detenuti dall’amministrazione, non informazioni generiche su attività future, modalità operative o dati organizzativi non risultanti da specifici documenti.
  • È inammissibile la richiesta ostensiva che, anziché individuare documenti amministrativi e un interesse diretto, concreto e attuale, mira a sottoporre a controllo generalizzato l’attività materiale e organizzativa dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliAccesso documentale
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaAccesso e trasparenza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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