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Sentenza

Sentenza n. 4621/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 4549/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 1650/2023, pubblicata in data 07/11/2023, e notificata il 29/07/2025.

Giustizia amministrativa202600982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, divenuta definitiva, e non aveva adempiuto nonostante la notificazione del titolo esecutivo del 29 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati sia il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza sia i termini del rito camerale, e ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione pecuniaria fungibile e l'inadempimento è imputabile all'amministrazione. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi a quanto deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non impedisce la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico annuale per l'aggiornamento e la formazione professionale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale e può fissare un termine per l'adempimento, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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