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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40680/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 cod. pen.), sostenendo che il giudice di appello ha interpretato restrittivamente l'aggravante e non ha valorizzato elementi quali la ripetizione delle condotte, il numero consistente dei partecipanti, l'uso di armi, il clima di intimidazione che ha costretto vittime e dipendenti a ritrattare o ad allontanarsi. Il PG deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 cod. proc. pen.). L'imputato, per mezzo dei suoi difensori, ha ricorso per cassazione con censure relative all'identificazione e valutazione delle prove (contraddizioni testimoniali, riprese video), alla qualificazione giuridica dei fatti (contestando la sussistenza dell'elemento del profitto per l'estorsione e chiedendo la riqualificazione in violenza privata ex art. 610 cod. pen.) e alla determinazione della pena (esclusione/ridefinizione delle aggravanti e attenuanti, recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi proposti dall'imputato (reiterativi o manifestamente infondati) e ha invece accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto contraddittoria e insufficiente la valutazione della Corte d'appello sull'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, dato che la stessa sentenza di appello descriveva elementi idonei a far ritenere la sussistenza dell'aggravante (gruppo numeroso, uso di armi, reiterate aggressioni e intimidazioni, condizionamento delle testimonianze, appartenenza familiare a soggetti con vicende di mafia). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della circostanza aggravante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la valutazione e, se del caso, il riconoscimento dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e la conseguente rinnovata determinazione della pena. In sostanza: ricorso del PG accolto con annullamento parziale e rinvio; ricorso dell'imputato respinto (inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del "metodo mafioso": non richiede la prova dell'appartenenza formale a un'associazione mafiosa; rileva che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della minaccia/violenza mafiosa, ossia idonea a determinare assoggettamento nella vittima. Ha natura oggettiva e si applica anche se solo alcuni concorrenti hanno materialmente operato le intimazioni.

  • art. 7 d.l. 13/5/1991 n. 152, conv. L. 12/7/1991 n. 203 (richiamato nella giurisprudenza e collegabile all'art. 416-bis.1)

    Ratio normativa: punire più severamente chi usa metodi mafiosi o si comporta "da mafioso", contrastando la maggiore pericolosità e l'efficacia intimidatoria di tali condotte anche quando commesse per fini di controllo o soggiogamento economico.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Tra i motivi di ricorso per cassazione: censura relativa a violazione di norme di diritto nella valutazione della fattispecie aggravante (il PG ha indicato erronea interpretazione/erronea applicazione della norma sull'aggravante).

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo relativo al vizio di motivazione: il PG ha denunciato contraddizioni interne alla motivazione della Corte d'appello circa la valutazione del clima intimidatorio e la conseguente esclusione dell'aggravante.

  • art. 629 cod. pen.

    Delitto di estorsione: la giurisprudenza interprete riconosce che l'uso di violenza o minaccia per ottenere consumazioni o ingressi gratuiti integra l'estorsione quando vi sia profitto ingiusto; la reiterazione e la violenza rafforzano la qualificazione come estorsione aggravata.

  • art. 610 cod. pen.

    Violenza privata: prospettata come possibile riqualificazione dall'imputato, ma la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'estorsione per l'elemento del profitto e per la reiterazione delle condotte.

  • art. 500 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in motivazione per spiegare l'applicazione di particolari misure di protezione e la considerazione delle ritrattazioni e dei comportamenti reticenti delle vittime dovuti al clima intimidatorio.

Massime di principio

  • Per riconoscere l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario provare l'appartenenza formale a una organizzazione mafiosa: rileva che violenza o minaccia evochino la minaccia mafiosa e creino assoggettamento nelle vittime.
  • Elementi probatori che rafforzano la sussistenza del metodo mafioso: numero consistente di autori, reiterazione delle azioni intimidatorie, uso di armi, condizionamento del personale e delle vittime (ritrattazioni, trasferimenti all'estero), appartenenze familiari o riferimenti a contesti mafiosi.
  • Occorre distinguere l'estorsione semplice (fatta per ottenere un profitto immediato come ingressi o consumazioni gratuite) da condotte che, per la loro reiterazione e finalità, mirano a soggiogare o gestire di fatto un esercizio pubblico e dunque integrano l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.
  • In sede di legittimità la Corte non rifa la valutazione dei fatti ma valuta la corretta applicazione del diritto e l'assenza di contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione: contraddizioni interne nella sentenza di merito possono portare all'annullamento parziale e al rinvio.
  • In casi simili il pubblico ministero dovrebbe documentare e valorizzare sistematicamente gli elementi fattuali sopra indicati (ripetizione, impatto sulle vittime, uso di strumenti di offesa, legami contestuali) per sostenere la sussistenza del metodo mafioso; la difesa dovrà contestare la riconducibilità di tali elementi alla specifica fattispecie aggravante o dimostrarne la non idoneità a evocare il metodo mafioso.
  • Se la Corte d'appello esprime valutazioni contraddittorie sui fattori che fondano l'aggravante, la Cassazione può annullare limitatamente a tale profilo e rinviare per una nuova valutazione coerente e per la rideterminazione della pena.

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