Sentenza n. 3646/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento del decreto di respingimento dell'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana – Pratica n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p.
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza italiana deducendo, con due motivi connessi, il difetto, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, l’eccesso di potere, la violazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, il difetto di istruttoria, la manifesta irragionevolezza e il travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l’amministrazione si fosse limitata a menzionare un unico precedente penale, relativo a fatti risalenti nel tempo e oggetto di successiva estinzione, senza valutare la natura e la gravità del reato, l’assenza di ulteriori carichi pendenti, la regolarità della condotta di vita, l’attività lavorativa, la permanenza in Italia e il grado di integrazione sociale e familiare. Il ricorrente ha inoltre dedotto di non avere dichiarato il precedente perché ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto dopo il preavviso di rigetto e ha contestato la riferibilità al medesimo della vicenda penale, sostenendo che il minore indicato nel decreto non fosse suo figlio. In sede istruttoria non ha tuttavia fornito elementi circostanziati a sostegno di tale estraneità.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che, pur collocandosi il reato in un periodo leggermente anteriore al decennio di osservazione, fatti anteriori a tale periodo possano essere considerati dall’amministrazione nella valutazione complessiva della personalità e dell’integrazione del richiedente, soprattutto quando siano indicativi del mancato rispetto delle regole di civile convivenza. In materia di concessione della cittadinanza l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giudiziale è estrinseco, limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il diniego aveva valorizzato in chiave prognostica il decreto penale di condanna per il reato previsto dall’art. 570 c.p., ritenendolo indice di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale. Il ricorrente non ha dimostrato l’illogicità o l’irragionevolezza di tale valutazione, essendosi limitato a richiamare la condotta successiva al reato. L’estinzione del reato non impedisce, in linea di principio, che la vicenda sia considerata quale fatto storico ai fini del giudizio prognostico sull’idoneità ad assumere i doveri connessi allo status civitatis. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente, pur sostenendo di avere appreso tardivamente del decreto penale, non aveva spiegato perché non avesse chiesto la rimessione in termini per proporre opposizione, limitandosi a chiedere l’estinzione del reato. Non sono state adeguatamente provate neppure la non riferibilità del minore al ricorrente e la sua estraneità ai fatti. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa della valutazione amministrativa discrezionale sull’opportunità della concessione della cittadinanza italiana, anche attraverso un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sulla sua idoneità ad assumere i doveri connessi allo status civitatis.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al ricorrente di venire a conoscenza della vicenda penale posta a fondamento del diniego.
art. 570, comma 1, c.p.
La condanna per il reato è stata considerata dall’amministrazione e dal giudice quale elemento sintomatico rilevante nella valutazione prognostica dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente.
art. 460, comma 5, c.p.p.
Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena
L’estinzione elimina gli effetti penali del reato, ma non impedisce che la vicenda sia considerata quale fatto storico nel giudizio prognostico amministrativo sulla concessione della cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Anche fatti penalmente rilevanti anteriori al c.d. periodo decennale di osservazione possono essere valutati nel procedimento di concessione della cittadinanza quando risultino idonei a incidere sul giudizio complessivo di affidabilità e integrazione del richiedente.
- L’estinzione del reato non impedisce, in linea di principio, che la vicenda penale sia considerata quale fatto storico ai fini del giudizio prognostico sull’idoneità del richiedente ad assumere i doveri connessi allo status civitatis.
- Un diniego di cittadinanza è adeguatamente motivato quando individua una vicenda penale concreta e la collega, con valutazione prognostica non illogica né irragionevole, all’affidabilità del richiedente e al rispetto delle regole di civile convivenza; non è necessario che l’amministrazione recepisca ogni elemento favorevole dedotto dall’interessato, se questi non dimostra l’inadeguatezza della valutazione complessiva.
- Chi contesta la riferibilità o la veridicità della vicenda penale posta a fondamento del diniego deve fornire deduzioni circostanziate e almeno elementi indiziari idonei a sostenerne l’estraneità; la mera protesta di non coinvolgimento non è sufficiente.
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