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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1305 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché le parti hanno definito o rinunciato alle rispettive pretese: l'annualità 1999 è stata definita mediante procedura agevolata e l'annualità 2000 è stata chiusa tramite rinunce reciproche. Le spese della fase di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di rettifica fiscale relativi alle annualità 1999 e 2000, contestando gli accertamenti ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Nel corso del giudizio, l'accertamento per il 1999 è stato definito dal contribuente ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 98 del 2011, con attestazione di regolarità da parte dell'Ufficio. Quanto all'anno 2000, l'Amministrazione ha rinunciato al ricorso e il contribuente ha accettato tale rinuncia, rinunciando a sua volta al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39

    La norma è stata utilizzata per definire l'accertamento relativo all'anno 1999. Poiché l'Ufficio ha attestato la regolarità della domanda di definizione, la relativa controversia è stata considerata superata.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, l'accertamento tributario viene definito tramite una procedura prevista dalla legge e l'Ufficio ne attesta la regolarità, può venir meno l'interesse alla prosecuzione della causa e la controversia può essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso da parte dell'Amministrazione, se accettata dal contribuente, può determinare la chiusura della controversia; l'eventuale rinuncia del contribuente al ricorso incidentale consolida tale esito.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione di merito favorevole a una delle parti: il giudizio si chiude perché la questione è stata definita o le pretese sono venute meno.
  • In presenza di un accordo o di rinunce reciproche, le spese processuali possono essere compensate, così che ciascuna parte sostiene le proprie spese.

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