Sentenza del 26/01/2015 n. 1305 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché le parti hanno definito o rinunciato alle rispettive pretese: l'annualità 1999 è stata definita mediante procedura agevolata e l'annualità 2000 è stata chiusa tramite rinunce reciproche. Le spese della fase di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di rettifica fiscale relativi alle annualità 1999 e 2000, contestando gli accertamenti ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Nel corso del giudizio, l'accertamento per il 1999 è stato definito dal contribuente ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 98 del 2011, con attestazione di regolarità da parte dell'Ufficio. Quanto all'anno 2000, l'Amministrazione ha rinunciato al ricorso e il contribuente ha accettato tale rinuncia, rinunciando a sua volta al ricorso incidentale.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39
La norma è stata utilizzata per definire l'accertamento relativo all'anno 1999. Poiché l'Ufficio ha attestato la regolarità della domanda di definizione, la relativa controversia è stata considerata superata.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, l'accertamento tributario viene definito tramite una procedura prevista dalla legge e l'Ufficio ne attesta la regolarità, può venir meno l'interesse alla prosecuzione della causa e la controversia può essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso da parte dell'Amministrazione, se accettata dal contribuente, può determinare la chiusura della controversia; l'eventuale rinuncia del contribuente al ricorso incidentale consolida tale esito.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione di merito favorevole a una delle parti: il giudizio si chiude perché la questione è stata definita o le pretese sono venute meno.
- In presenza di un accordo o di rinunce reciproche, le spese processuali possono essere compensate, così che ciascuna parte sostiene le proprie spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1277 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1278 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1284 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1285 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1293 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →