Sentenza n. 3909/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Roma in data 12 settembre 2022, notificato in data 20 settembre 2022, con cui la Questura riscontrava la memoria depositata dal ricorrente, in data 6 settembre 2022, a seguito di notifica della comunicazione, ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, irrogando al ricorrente la misura del d.a.spo.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Roma con cui era stato disposto per due anni il divieto di accesso a stadi e impianti sportivi del territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, giocatore della S.S. Torre Angela coinvolto in un diverbio sfociato in un tafferuglio durante una partita di calcio Under 19, ha impugnato il DASPO emesso dalla Questura di Roma dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, lesione del diritto di difesa, difetto di istruttoria, omissione o apparenza della motivazione; insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 della legge n. 401/1989, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e difetto assoluto di motivazione; indeterminatezza dei luoghi interessati dal divieto di accesso, violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e della legge n. 377/2001, nonché dei principi costituzionali e di legalità; violazione dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, sostenendo che l'accesso agli atti fosse indispensabile per la tutela giurisdizionale. Nel procedimento amministrativo il ricorrente aveva depositato una memoria difensiva e un video amatoriale, contestando la ricostruzione dei fatti e richiamando una denuncia-querela e dichiarazioni rese da soggetti informati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Al momento della decisione il DASPO aveva perso efficacia e il ricorrente non aveva formulato una specifica domanda risarcitoria; pertanto non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione sull'illegittimità della misura. Il giudice non ha esaminato i motivi di merito relativi alla partecipazione procedimentale, ai presupposti del DASPO, alla motivazione, all'indeterminatezza dei luoghi vietati e all'accesso agli atti. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità del caso.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del DASPO.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente quale parametro di partecipazione procedimentale e di tutela difensiva; il giudice non ne ha esaminato il merito per l'improcedibilità sopravvenuta.
art. 24, comma 2, l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del regolamento ministeriale che sottrae determinati atti al diritto di accesso documentale; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
art. 24, comma 6, l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per sostenere l'accessibilità degli atti indispensabili alla tutela giurisdizionale; la censura non è stata decisa.
art. 6 l. 401/1989
Indicato quale disciplina dei presupposti e del contenuto del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive; il giudice non ha valutato la legittimità del DASPO nel merito.
l. 377/2001
Richiamata dal ricorrente in relazione al contenuto e all'individuazione dei luoghi oggetto del divieto; questione non esaminata per l'improcedibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la rilevazione d'ufficio della possibile improcedibilità e per la sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, il provvedimento impugnato perde integralmente efficacia e il ricorrente non formula una specifica domanda risarcitoria, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La perdita di efficacia della misura impugnata non comporta automaticamente l'accoglimento o l'annullamento dell'atto: in assenza di un'utilità giuridica residua, il giudice non procede all'esame dei motivi di legittimità.
- La questione di improcedibilità rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →