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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2354

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione, del 16 ottobre 2026, concernente i formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva

Normativa europea32026R2354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento armonizza i formati dei dati sulla titolarità effettiva da trasmettere ai registri centrali e definisce una lista di controllo dei requisiti minimi per l'accettazione delle comunicazioni. Disciplina inoltre le informazioni su soggetti e istituti giuridici, fiduciari, strutture proprietarie complesse e casi in cui non sia possibile identificare un titolare effettivo. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 luglio 2027, in coincidenza con l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1624.

Stabilisce formati comuni e requisiti minimi per trasmettere ai registri centrali le informazioni sulla titolarità effettiva.

Ambito di applicazione

Si applica, dal 10 luglio 2027, alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse ai registri centrali previsti dalla direttiva (UE) 2024/1640, riguardanti persone fisiche titolari effettivi, soggetti giuridici, istituti giuridici e i relativi assetti proprietari e di controllo, nonché le informazioni su fiduciari e dirigenti di alto livello previste dal regolamento. Rileva per i soggetti che comunicano tali informazioni e per gli organismi responsabili dei registri centrali negli Stati membri. Comprende anche soggetti giuridici costituiti fuori dall'Unione e istituti giuridici amministrati fuori dall'Unione nei casi in cui ricorre un motivo di registrazione indicato nell'atto. Non impone di adeguare immediatamente le registrazioni anteriori alla data di applicazione; gli Stati membri possono tuttavia richiedere che i successivi aggiornamenti siano conformi. I dati già disponibili presso altri registri possono essere riutilizzati, alle condizioni previste. Restano possibili dati nazionali aggiuntivi conformi al diritto dell'Unione.

Formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 armonizza i dati e i formati che alimentano i registri centrali previsti dalla direttiva (UE) 2024/1640. Mira a rendere più chiara la comunicazione per i soggetti interessati, migliorare la qualità e l'interoperabilità dei registri e assicurare requisiti minimi comuni di completezza, in attuazione del regolamento (UE) 2024/1624.

Ambito e principi di applicazione

Le regole riguardano le informazioni su titolari effettivi, soggetti giuridici e istituti giuridici, oltre a dati su fiduciari, dirigenti di alto livello e persone responsabili della conservazione delle informazioni nei casi previsti dal regolamento (UE) 2024/1624. Gli organismi responsabili dei registri centrali possono accettare le comunicazioni soltanto se contengono gli elementi minimi richiesti dall'articolo 5 e rispettano i formati pertinenti.

Il regolamento non esclude punti di dati aggiuntivi previsti dagli Stati membri per finalità diverse, purché conformi al diritto dell'Unione. Inoltre, i dati richiesti che siano già disponibili presso un altro registro possono essere riutilizzati o richiesti nel formato già stabilito, se sono visualizzabili nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente atto. I punti di dati non disciplinati qui, ma previsti dal regolamento (UE) 2024/1624 e disponibili, dovrebbero comunque essere trasmessi.

Le registrazioni effettuate prima della data di applicazione non devono essere adeguate immediatamente ai nuovi formati. Gli Stati membri possono però richiedere che gli aggiornamenti delle registrazioni esistenti siano conformi; i registri possono anche tenere conto del carattere preesistente delle registrazioni quando ricevono segnalazioni di difformità.

Titolari effettivi: dati personali e interesse beneficiario

L'articolo 1, paragrafo 1, stabilisce i formati dei dati identificativi: nomi e cognomi completi, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, paese di residenza, cittadinanze, tipo e numero del documento d'identità e paese di rilascio. Paesi di residenza e di rilascio devono comprendere almeno i codici ISO 3166-1 alpha-3; le cittadinanze sono selezionabili e devono includere l'opzione «apolide». Le date sono espresse come aaaa-mm-gg, secondo l'allegato II, e gli indirizzi rispettano i campi dell'allegato III.

Per i soggetti giuridici, la comunicazione indica il tipo di partecipazione, almeno diretta o indiretta, i ruoli della persona fisica individuata come titolare effettivo e la quota percentuale, se pertinente. Le percentuali ammettono due decimali. La natura del controllo può comprendere proprietà, diritti di voto, diritto di nomina, diritti di veto, distribuzione degli utili, accordi formali o informali, rapporti familiari, azione concertata o accordi di nomina fiduciaria.

Per gli istituti giuridici devono essere indicati i ruoli pertinenti, fra cui costituente, trustee, beneficiario, beneficiario potenziale, beneficiario di default e guardiano, nonché ogni altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo. La data di decorrenza dell'interesse beneficiario va registrata tenendo conto del ruolo: per il costituente coincide con la costituzione formale del trust; per il trustee e il guardiano con la nomina; per i beneficiari con la dichiarazione nell'atto o, per un trust discrezionale, con la loro identificazione da parte del trustee.

Se il titolare effettivo è deceduto, l'articolo 1, paragrafo 2, consente di indicare il decesso in luogo del luogo e della data di nascita, dell'indirizzo, del paese di residenza, delle cittadinanze e dei dati del documento d'identità. I dati trasmessi quando la persona era in vita restano soggetti alle regole di conservazione dell'articolo 10, paragrafo 20, della direttiva (UE) 2024/1640.

Mancata identificazione e categorie particolari

Quando non è possibile identificare un titolare effettivo, l'articolo 1, paragrafo 6, richiede di trasmettere la motivazione selezionandola tra le opzioni minime previste. La comunicazione può indicare, fra l'altro, che la proprietà è così frammentata da non consentire a nessuno di raggiungere una partecipazione sufficiente o di esercitare il controllo, che il soggetto giuridico non ha per definizione titolari effettivi e non esiste altro controllo, che il titolare effettivo di un istituto giuridico è deceduto o è un discendente non ancora nato, oppure che non è stato possibile determinarlo dopo aver esperito tutti i mezzi degli articoli da 51 a 57 del regolamento (UE) 2024/1624.

Per gli organismi d'investimento collettivo, l'articolo 1, paragrafo 4, sostituisce i formati ordinari relativi alla natura e alla portata dell'interesse beneficiario con la percentuale di unità detenute direttamente o indirettamente e con informazioni sulla capacità di definire o influenzare la politica d'investimento e sul controllo delle attività con altri mezzi. Queste ultime informazioni possono essere inserite come testo o mediante caricamento di file.

I dati dei dirigenti di alto livello seguono i formati identificativi dell'articolo 1, paragrafo 1. Nei casi dell'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1624, i dati della persona responsabile della conservazione delle informazioni comprendono l'identità e i recapiti: indirizzo postale, posta elettronica o numero di telefono.

Soggetti giuridici

L'articolo 2 richiede denominazione, forma giuridica, indirizzo della sede legale o ufficiale, indirizzo della sede principale di attività se diverso, paese di costituzione e nominativi dei rappresentanti legali. Per le entità costituite nello Stato membro di registrazione, la forma giuridica è selezionata tra quelle previste da tale Stato; per le entità costituite fuori dall'Unione, l'elenco deve comprendere almeno «società», «fondazione» e «altro».

Per i soggetti costituiti fuori dall'Unione, il motivo della registrazione è selezionato tra le categorie minime dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g): avvio di un rapporto d'affari con un soggetto obbligato dell'Unione; acquisizione di beni immobili nell'Unione; acquisto, nel contesto di un'operazione occasionale, di veicoli a motore, natanti o aeromobili a un prezzo pari o superiore ai limiti dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1624; aggiudicazione di appalti pubblici per beni o servizi o concessioni da parte di un'amministrazione aggiudicatrice dell'Unione. Vanno trasmessi anche i documenti pertinenti e la relativa descrizione.

La descrizione dell'assetto proprietario e di controllo può essere resa con caricamento di file o dati strutturati. Nei casi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1624 va inoltre descritta, in testo, la classe dei beneficiari e le sue caratteristiche generali.

Istituti giuridici e trust

L'articolo 3 disciplina la denominazione e l'identificativo unico dell'istituto, l'atto costitutivo del trust o l'atto equivalente, le eventuali finalità, il valore delle attività, i luoghi di residenza dei trustee e il luogo di amministrazione se diverso. L'atto costitutivo può essere caricato insieme agli addendum e agli altri documenti vincolanti. Se l'atto non esiste, è richiesta una descrizione generale accompagnata dai dati strutturati previsti: tipo di atto, diritto applicabile, revocabilità, poteri riservati al costituente, compiti e restrizioni del guardiano, persone escluse e data di costituzione originaria.

Le finalità selezionabili comprendono gestione patrimoniale immobiliare, gestione di titoli e liquidità, successioni, attività miste e fini filantropici o donazione. Il valore delle attività al momento della registrazione è indicato per fasce: inferiore a 1.000 EUR; da 1.000 a 10.000 EUR; da 10.000 a 100.000 EUR; da 100.000 a 1.000.000 EUR; da 1.000.000 a 10.000.000 EUR; da 10.000.000 a 50.000.000 EUR; superiore a 50.000.000 EUR, o corrispondenti valori in valuta nazionale.

La descrizione dei beneficiari distingue tra persone identificabili individualmente e segnalate come titolari effettivi e beneficiari non identificabili o appartenenti a una classe, con possibilità di descrivere la classe. Per i trust discrezionali occorre indicare, quando identificabili individualmente o per classe, i beneficiari potenziali e i beneficiari di default, persone fisiche o entità giuridiche, con i rispettivi dati o descrizioni. Per gli istituti amministrati fuori dall'Unione sono previsti motivi di registrazione e documentazione corrispondenti a quelli stabiliti per i soggetti giuridici esterni all'Unione.

Fiduciari e assetti proprietari complessi

L'articolo 4 richiede i dati identificativi degli azionisti fiduciari, degli amministratori fiduciari e dei fiducianti, distinguendo persone fisiche e giuridiche. Per gli azionisti e gli amministratori fiduciari devono essere comunicati la data di inizio dell'accordo, la natura formale o informale dell'accordo e una descrizione della sua natura. Quando il fiduciante è una persona giuridica, sono trasmessi anche i dati dei suoi titolari effettivi.

Quando la struttura comprende più soggetti o istituti giuridici collegati agli stessi titolari effettivi, l'allegato I disciplina l'organigramma o la trasmissione strutturata delle informazioni. L'organigramma deve essere chiaro e leggibile e contenere:

  • nomi e, se del caso, numeri di registrazione di tutte le entità che possiedono o controllano il soggetto o l'istituto, indicando se ciascuna è un soggetto giuridico, un istituto giuridico o un fiduciante o fiduciario;
  • nomi delle persone fisiche che agiscono come fiduciari, se del caso;
  • natura e portata della proprietà o del controllo, specificando se diretti o indiretti, se esercitati mediante partecipazione o altri mezzi e, ove pertinente, la quota percentuale con due decimali;
  • rappresentazione dei rapporti tra i titolari effettivi e tutte le entità dell'assetto proprietario e di controllo.

L'allegato I consente inoltre, quale elemento dell'assetto, la prova che la proprietà sia così frammentata da escludere una partecipazione di controllo o il controllo esercitato con altri mezzi. Gli organismi responsabili dei registri possono anche raccogliere i dati sulle strutture complesse mediante campi o formati alternativi, inclusi dati strutturati o non strutturati e caricamenti di file.

Lista minima per l'accettazione e dati riutilizzabili

Ai sensi dell'articolo 5, per il titolare effettivo sono necessari i dati personali e le informazioni pertinenti sulla natura e sulla portata dell'interesse beneficiario. Per il soggetto giuridico occorrono i dati di base dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), e, se l'assetto comprende più entità, la relativa descrizione o rappresentazione; per le società va indicato l'EUID se disponibile. Per l'istituto giuridico sono richiesti i dati di base dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a h), e, in presenza di più entità nella struttura, i dati sull'assetto previsti dalla lettera k).

Le deroghe di riutilizzo si applicano anche ai dati dei fiduciari e degli altri soggetti disciplinati dagli articoli 1-4. L'obiettivo è evitare duplicazioni quando le informazioni sono già presenti in registri accessibili e compatibili con i requisiti di visualizzazione e conformità stabiliti dagli atti UE.

Protezione dei dati ed entrata in vigore

Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il proprio parere il 14 gennaio 2026; le misure sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 10 luglio 2027. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1624.

Disposizioni principali

Dati personali e interessi beneficiari

L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, prescrive i formati per nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, paese di residenza, cittadinanze, tipo, numero e paese di rilascio del documento d'identità, nonché per natura e portata dell'interesse beneficiario. Le date seguono il formato aaaa-mm-gg di cui all'allegato II; gli indirizzi seguono l'allegato III. Le percentuali di partecipazione ammettono due decimali. Per i soggetti giuridici sono previste categorie di partecipazione e modalità di controllo; per gli istituti giuridici sono elencati i ruoli rilevanti, tra cui costituente, trustee, beneficiario e guardiano.

Deroghe e casi particolari relativi ai titolari effettivi

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, quando il titolare effettivo è deceduto la circostanza può essere indicata in luogo dei dati di cui al paragrafo 1, lettere da c) a j). Per gli organismi d'investimento collettivo si applicano i formati specifici dell'articolo 1, paragrafo 4. Se non è possibile identificare un titolare effettivo, l'articolo 1, paragrafo 6, richiede di indicare una delle motivazioni previste, compresa la proprietà frammentata, l'assenza per definizione di titolari effettivi o l'impossibilità di determinarli dopo aver esperito i mezzi degli articoli da 51 a 57 del regolamento (UE) 2024/1624. I dati dei dirigenti di alto livello e della persona responsabile della conservazione delle informazioni sono disciplinati dall'articolo 1, paragrafi 7 e 8.

Dati dei soggetti giuridici

L'articolo 2 stabilisce i formati per denominazione, forma giuridica, indirizzi della sede legale e della sede principale di attività, paese di costituzione e rappresentanti legali. Per i soggetti costituiti fuori dall'Unione, indica i motivi di registrazione, tra cui rapporti d'affari con soggetti obbligati dell'Unione, acquisto di immobili nell'Unione, acquisti occasionali di veicoli, natanti o aeromobili sopra i limiti dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1624, e aggiudicazione di appalti o concessioni. Prevede inoltre la descrizione dell'assetto proprietario e di controllo e, nei casi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1624, la descrizione della classe di beneficiari.

Dati degli istituti giuridici

L'articolo 3 disciplina denominazione e identificativo unico, atto costitutivo o descrizione sostitutiva, finalità, fasce di valore delle attività, luoghi di residenza e amministrazione, beneficiari e assetto proprietario o di controllo. Se non esiste un atto costitutivo, la descrizione è integrata dai dati su tipo di atto, legge applicabile, revocabilità, poteri riservati, compiti del guardiano, persone escluse e data di costituzione originaria. Per i trust discrezionali sono previsti dati specifici sui beneficiari potenziali e di default, identificati individualmente o come classe.

Informazioni sui fiduciari e sugli accordi di nomina

L'articolo 4 richiede i dati identificativi di azionisti fiduciari, amministratori fiduciari e fiducianti, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché i titolari effettivi del fiduciante quando quest'ultimo è una persona giuridica. Per gli azionisti e gli amministratori fiduciari vanno indicati la data di inizio dell'accordo, se esso è formale o informale e una descrizione della sua natura.

Riutilizzo dei dati e lista di controllo per l'accettazione

Gli articoli 1, paragrafo 5, e 2, 3 e 4 consentono all'organismo responsabile del registro centrale di riutilizzare o richiedere dati già disponibili presso un altro registro, nel formato esistente, purché possano essere visualizzati nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento. L'articolo 5 consente l'accettazione solo se sono presenti gli elementi minimi pertinenti: dati del titolare effettivo e dell'interesse beneficiario, dati di base del soggetto giuridico e dell'istituto giuridico e, in caso di struttura composta da più entità, la relativa rappresentazione o descrizione. Per le società, l'EUID è richiesto se disponibile.

Organigrammi e requisiti tecnici

L'allegato I consente di documentare l'assetto proprietario o di controllo mediante organigramma oppure, nei casi previsti, mediante prova della frammentazione della proprietà. L'organigramma deve indicare chiaramente nomi e, ove applicabile, numeri di registrazione delle entità, categorie cui appartengono, persone fisiche che agiscono come fiduciari, natura e portata della proprietà o del controllo, carattere diretto o indiretto e percentuali con due decimali, nonché i rapporti tra i titolari effettivi e le entità della struttura. L'allegato II stabilisce il formato data aaaa-mm-gg; l'allegato III prescrive i campi degli indirizzi, con via o denominazione dello stabile, città, codice postale e paese ISO 3166-1 alpha-3 obbligatori.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell'articolo 6, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 10 luglio 2027. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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