Regolamento (UE) 2026/2298
Regolamento (UE) 2026/2298 della Commissione, del 16 ottobre 2026, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del curdlano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il curdlano, identificato con il numero E 424, come additivo alimentare in una serie di categorie e stabilisce per ciascuna il livello massimo d’uso, con specifiche esclusioni e condizioni. Inserisce inoltre le specifiche di identità e purezza dell’additivo nel regolamento (UE) n. 231/2012. La misura segue il parere EFSA del 9 settembre 2024, secondo cui gli usi e i livelli proposti non presentano problemi di sicurezza.
Autorizza il curdlano (E 424) come additivo alimentare in determinate categorie di alimenti e ne stabilisce le specifiche di purezza e identificazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano il curdlano negli alimenti e agli operatori che lo producono o commercializzano come additivo nell’Unione. Modifica l’elenco degli additivi autorizzati e le relative condizioni d’uso nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, nonché le specifiche dell’additivo nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. L’autorizzazione riguarda le categorie alimentari e i livelli massimi indicati nell’allegato I, con le limitazioni specifiche previste per alcune categorie; non include usi diversi da quelli elencati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Autorizzazione del curdlano (E 424)
Il regolamento (UE) 2026/2298 autorizza il curdlano come additivo alimentare e ne definisce le condizioni d’impiego e le specifiche tecniche. La misura si fonda sulla valutazione EFSA pubblicata il 9 settembre 2024: nonostante limiti nella serie di dati, l’Autorità ha concluso, applicando l’approccio del margine di esposizione, che gli usi e i livelli proposti non presentano problemi di sicurezza.
Ambito e funzione dell’additivo
Il curdlano è un polisaccaride lineare ad alto peso molecolare ottenuto per fermentazione da Rhizobium radiobacter biovar 1 ceppo NTK-u. Ha proprietà gelificanti termiche: forma gel irreversibili a presa rapida quando la sospensione acquosa è riscaldata oltre 80 °C e gel reversibili a presa lenta quando è riscaldata tra 55 °C e 65 °C e poi raffreddata a una temperatura pari o inferiore a 40 °C. È destinato a svolgere funzioni di agente di resistenza, gelificante, stabilizzante e addensante, migliorando consistenza, ritenzione idrica e stabilità termica degli alimenti.
Autorizzazioni e livelli massimi
L’allegato I inserisce E 424 nell’elenco degli additivi della parte B, punto 3, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e ne autorizza l’uso nelle categorie alimentari elencate di seguito. I livelli massimi sono quelli riportati nel regolamento; il testo fornito non specifica l’unità di misura.
- 40 000: formaggio fuso (01.7.5).
- 50 000: altre emulsioni di oli e grassi (02.2.2); ortofrutticoli essiccati (04.2.1), sottaceto, sott’olio o in salamoia (04.2.2), in recipienti (04.2.3), preparazioni di frutta e ortaggi diverse dalla composta (04.2.4.1), creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi (04.2.5.3), burro e creme da spalmare a base di frutta a guscio (04.2.5.4), prodotti trasformati a base di patate (04.2.6) e altri prodotti di confetteria (05.2).
- 30 000: gelati (03); prodotti di cacao e cioccolato (05.1); pesce e prodotti della pesca trasformati (09.2); senape (12.4); salse (12.6); insalate e paste da spalmare a base di aromi (12.7); dessert (16).
- 20 000: cereali da colazione (06.3); pasta secca (06.4.2), gnocchi di patate (06.4.4), ripieni di paste alimentari farcite (06.4.5) e noodles (06.5); pane e panini (07.1); prodotti da forno fini (07.2); preparazioni di carni (08.2), prodotti a base di carne trattati termicamente (08.3.2) e relativi involucri, rivestimenti e decorazioni (08.3.3); uova e ovoprodotti trasformati (10.2).
- 10 000: gomme da masticare (05.3); creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi (04.2.5.3); zuppe, minestre e brodi (12.5); snack a base di patate, cereali, farina o amido (15.1).
- 5 000: decorazioni, ricoperture e ripieni (05.4) e pastelle (06.6).
- 80 000: prodotti a base di proteine, esclusi quelli della categoria 1.8 (12.9).
Condizioni ed esclusioni d’uso
Le autorizzazioni sono circoscritte dalle condizioni specifiche della categoria. Negli ortofrutticoli essiccati e negli altri prodotti di confetteria è vietato l’impiego negli alimenti disidratati che devono reidratarsi al momento dell’ingestione. Negli ortofrutticoli in recipienti l’uso è ammesso solo per castagne conservate in liquido. Nei prodotti di cacao e cioccolato è limitato a quelli a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti.
Per gli altri prodotti di confetteria è inoltre vietato l’uso nelle coppette di gelatina, definite come dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide e destinati a essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando pressione sul contenitore. Nella pasta secca l’uso è riservato alla pasta senza glutine, secondo la definizione regolamentare riportata, e alla pasta per diete ipoproteiche. Sono esclusi gli gnocchi di patate freschi refrigerati e, nella categoria pane e panini, i prodotti delle sottocategorie 7.1.1 e 7.1.2.
Nelle preparazioni di carni l’uso è ammesso solo per preparazioni trattate termicamente prima del consumo e sottoposte a iniezioni di ingredienti, oppure per preparazioni trattate termicamente prima del consumo composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi e uniti insieme. Sono esclusi bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki. Nei prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico sono esclusi foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben e libamáj tömbben.
Identità e specifiche di purezza
L’allegato II inserisce le specifiche di E 424 nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Il curdlano è identificato anche con il sinonimo (1 → 3)-β-d-glucano, ha numero CAS 54724-00-4 e formula chimica H•(C6H10O5)n•OH. Il peso molecolare medio non può essere inferiore a 1,4 × 10^6 Da e il tenore, calcolato come glucosio anidro, deve essere almeno dell’80%. Si presenta come polvere inodore o quasi inodore, da bianca a quasi bianca. La produzione descritta comprende fermentazione in coltura pura, dissoluzione alcalina e cristallizzazione in metanolo, seguite da centrifugazione, lavaggio, essiccazione, macinazione e setacciatura.
Per l’identificazione, il prodotto deve risultare insolubile in acqua ed etanolo e superare i test di solubilità in alcali, formazione di gel e formazione di precipitato con tartrato di rame. La prova del gel prevede il riscaldamento a bagnomaria per 10 minuti di una sospensione acquosa al 2%, dalla quale, dopo raffreddamento, deve risultare un gel compatto. Il pH della sospensione acquosa all’1% deve essere compreso tra 6,0 e 7,5 e la resistenza del gel deve essere almeno 600 g/cm².
I limiti di purezza sono: perdita all’essiccazione non superiore al 10%; residuo alla calcinazione e ceneri solfatate non superiori, ciascuno, al 6%; azoto non superiore allo 0,3%; arsenico non superiore a 0,05 mg/kg; piombo non superiore a 0,2 mg/kg; metanolo non superiore a 10 mg/kg. La conta batterica totale non deve superare 1 000 CFU/g e coliformi ed Escherichia coli devono essere assenti in 1 g.
Modifiche normative ed efficacia
Gli articoli 1 e 2 modificano rispettivamente l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Il regolamento è stato pubblicato il 19 ottobre 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione e numero E
L’articolo 1 e l’allegato I modificano l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, inserendo il curdlano nella parte B, punto 3, come additivo E 424 e autorizzandolo nelle categorie della parte E indicate nell’atto.
Categorie e livelli massimi d’uso
L’allegato I autorizza E 424, ai livelli massimi indicati, in: formaggio fuso (01.7.5), 40 000; altre emulsioni di oli e grassi (02.2.2), 50 000; gelati (03), 30 000; ortofrutticoli essiccati (04.2.1), sottaceto, sott’olio o in salamoia (04.2.2), in recipienti (04.2.3), preparazioni di frutta e ortaggi (04.2.4.1), creme da spalmare analoghe (04.2.5.3), burro e creme da spalmare a base di frutta a guscio (04.2.5.4) e prodotti trasformati a base di patate (04.2.6), rispettivamente 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 10 000, 50 000 e 50 000; prodotti di cacao e cioccolato (05.1), 30 000; altri prodotti di confetteria (05.2), 50 000; gomme da masticare (05.3), 10 000; decorazioni, ricoperture e ripieni (05.4), 5 000; cereali da colazione (06.3), pasta secca (06.4.2), gnocchi di patate (06.4.4), ripieni di paste alimentari farcite (06.4.5) e noodles (06.5), rispettivamente 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 e 20 000; pastelle (06.6), 5 000; pane e panini (07.1) e prodotti da forno fini (07.2), rispettivamente 20 000; preparazioni di carni (08.2), prodotti a base di carne trattati termicamente (08.3.2) e involucri, rivestimenti e decorazioni per carni (08.3.3), rispettivamente 20 000; pesce e prodotti della pesca trasformati (09.2), 30 000; uova e ovoprodotti trasformati (10.2), 20 000; senape (12.4), 30 000; zuppe, minestre e brodi (12.5), 10 000; salse (12.6) e insalate e paste da spalmare a base di aromi (12.7), 30 000; prodotti a base di proteine (12.9), 80 000; snack (15.1), 10 000; dessert (16), 30 000. I valori sono riportati nell’atto senza specificazione dell’unità di misura.
Limitazioni specifiche per categoria
L’impiego è soggetto alle seguenti condizioni: negli ortofrutticoli essiccati non può essere usato per alimenti disidratati che devono reidratarsi al momento dell’ingestione; negli ortofrutticoli in recipienti è autorizzato solo per castagne conservate in liquido; nelle creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi si applica la nota 32; nei prodotti di cacao e cioccolato è limitato ai prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti; negli altri prodotti di confetteria è vietato nelle coppette di gelatina, secondo la definizione riportata nell’allegato, e negli alimenti disidratati che devono reidratarsi al momento dell’ingestione; nella pasta secca è ammesso solo per pasta senza glutine, secondo la definizione indicata, e per pasta destinata a diete ipoproteiche; negli gnocchi di patate sono esclusi quelli freschi refrigerati; nel pane e nei panini sono esclusi i prodotti delle categorie 7.1.1 e 7.1.2; nelle preparazioni di carni l’uso è limitato alle preparazioni trattate termicamente prima del consumo sottoposte a iniezioni di ingredienti e a quelle ottenute unendo tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi, con esclusione di bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki; nei prodotti a base di carne trattati termicamente sono esclusi foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben e libamáj tömbben.
Specifiche dell’additivo E 424
L’articolo 2 e l’allegato II inseriscono nel regolamento (UE) n. 231/2012 le specifiche del curdlano. È un polisaccaride ad alto peso molecolare costituito da unità di glucosio con legami β-1,3, ottenuto per fermentazione in coltura pura da Rhizobium radiobacter biovar 1 ceppo NTK-u non patogeno e non tossicogeno. Il numero CAS è 54724-00-4; la formula è H•(C6H10O5)n•OH; il peso molecolare medio deve essere almeno 1,4 × 10^6 Da e il tenore, calcolato come glucosio anidro, almeno l’80%. Il prodotto è una polvere da bianca a quasi bianca, inodore o quasi inodore.
Identificazione e criteri di purezza
Le specifiche richiedono insolubilità in acqua ed etanolo e il superamento dei test di solubilità in alcali, formazione di gel e precipitato con tartrato di rame. Il pH di una sospensione acquosa all’1% deve essere compreso tra 6,0 e 7,5; la resistenza del gel deve essere almeno 600 g/cm². I limiti di purezza sono: perdita all’essiccazione massimo 10%; residuo alla calcinazione massimo 6%; ceneri solfatate massimo 6%; azoto massimo 0,3%; arsenico massimo 0,05 mg/kg; piombo massimo 0,2 mg/kg; metanolo massimo 10 mg/kg. I criteri microbiologici fissano una conta batterica totale non superiore a 1 000 CFU/g e l’assenza, in 1 g, di coliformi ed Escherichia coli.
Fondamento scientifico e procedura
La domanda di autorizzazione era stata presentata nel settembre 2016. Nel parere pubblicato il 9 settembre 2024, l’EFSA ha valutato la sicurezza con un approccio basato sul margine di esposizione e ha concluso che gli usi e i livelli proposti non presentano problemi di sicurezza, pur rilevando limiti nella serie di dati. Le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 19 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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