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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2333

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2333 del Consiglio, del 15 ottobre 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32026R2333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In attuazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, il Consiglio inserisce nell’allegato I tre persone e nove entità, ritenute coinvolte nell’elusione delle restrizioni dell’Unione o in attività connesse ai settori energetico e marittimo russi. Le iscrizioni si fondano sui motivi individuali indicati nell’allegato, tra cui facilitazione dell’importazione in Russia di beni soggetti a restrizioni e gestione di navi che trasportano petrolio russo con pratiche di trasporto irregolari o ad alto rischio. Il regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiunta di tre persone fisiche e nove entità all’elenco delle misure restrittive dell’Unione relative alla situazione in Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, inserendovi tre persone fisiche e nove entità. Le iscrizioni riguardano soggetti collegati all’elusione delle misure restrittive dell’Unione, al commercio o alla logistica di beni soggetti a restrizioni, all’intermediazione finanziaria e al trasporto marittimo di petrolio russo con pratiche irregolari o ad alto rischio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il 15 ottobre 2026, giorno della pubblicazione. L’atto non indica esclusioni specifiche.

Inserimento di nuovi soggetti nell’elenco delle misure restrittive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2333 modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 in risposta alla prosecuzione e all’escalation dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Richiamando le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, che hanno riaffermato il sostegno all’Ucraina e la disponibilità ad aumentare la pressione sulla Russia, il Consiglio aggiunge all’allegato I tre persone fisiche e nove entità.

Ambito e base giuridica

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 e interviene esclusivamente sull’elenco del suo allegato I. Le nuove iscrizioni riguardano soggetti con sede o attività in Russia, Turchia, Emirati arabi uniti, India e Seychelles; i motivi individuali sono riportati nell’allegato del regolamento. Per le persone e le entità indicate, l’allegato afferma che le rispettive condotte vanificano significativamente le disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014, oppure individua l’operatività in settori economici rilevanti per le entrate del governo russo o il coinvolgimento nel trasporto marittimo ad alto rischio di petrolio russo.

Persone fisiche inserite

Sono aggiunti i seguenti soggetti:

  • Dmitry Mikhailovich Chudovsky, cittadino russo e direttore generale di Movers Group LLC. Secondo l’allegato, la società organizza il trasporto di merci soggette a misure restrittive verso la Russia e le relative operazioni finanziarie; Chudovsky è indicato come attivamente coinvolto nell’elusione, anche tramite partenariati con paesi terzi.
  • Ivanna Aleksandrovna Savchuk, cittadina russa e azionista di maggioranza di DT Inier LLC. La società, agente doganale autorizzato e operatore logistico, pubblicizza soluzioni di approvvigionamento “chiavi in mano” e, tramite società di copertura internazionali, agevola consegne e pagamenti di beni soggetti a restrizioni. L’allegato attribuisce a Savchuk un ruolo nel vanificare significativamente il regolamento (UE) n. 833/2014.
  • Svetlana Ivanovna Gumenyuk, cittadina russa, direttrice e fondatrice di PV Bridge LLC e United Stream LLC. Le due società sono descritte come parte di una rete di società di comodo in paesi terzi che facilita il trattamento delle operazioni e l’importazione segreta in Russia di beni provenienti dall’Unione.

Entità coinvolte nell’elusione delle restrizioni commerciali e finanziarie

L’allegato inserisce cinque entità per attività di approvvigionamento, trasporto, intermediazione o pagamento di beni soggetti a misure restrittive:

  • Movers Group LLC, alias Movers Logistics LLC, società russa di consegna merci registrata il 28 luglio 2017. È indicata come coinvolta nell’importazione parallela di beni soggetti a restrizioni, attraverso l’organizzazione del trasporto in Russia e delle relative operazioni finanziarie.
  • DT Inier LLC, società russa registrata il 22 ottobre 2002, agente doganale titolare di licenza e operatore logistico. Secondo l’allegato, organizza rotte indirette attraverso paesi terzi, anche avvalendosi di società di copertura e di magazzini in Europa, e cura aspetti logistici, documentali e di pagamento.
  • Begler Tekstil Insaat Elektronik ve Dis Ticaret Ltd. Sti., società commerciale e logistica registrata in Turchia. È indicata come coinvolta nel commercio estero e nell’acquisizione di prodotti destinati alla Russia soggetti a misure restrittive dell’Unione.
  • United Stream LLC, società di servizi finanziari russa registrata l’11 marzo 2026, che agisce da agente di pagamento e intermediario per l’elusione delle restrizioni finanziarie. L’allegato la collega alla rete di PV Bridge LLC e le attribuisce un ruolo nel trattamento delle operazioni e nell’importazione in Russia di beni dell’Unione soggetti a restrizioni.
  • Medse Group LLC, società di importazione registrata in Turchia nel 2020 e operante tramite una rete internazionale. È indicata come coinvolta negli appalti e nel commercio estero di prodotti soggetti a restrizioni e nell’agevolazione di pagamenti internazionali e consegne in Russia.

Entità operanti nel settore petrolifero e nel trasporto marittimo

L’elenco comprende inoltre quattro entità connesse al commercio di petrolio russo o alla gestione di navi che lo trasportano:

  • HURUS TRADE FZE, con sede negli Emirati arabi uniti, è descritta come intermediario commerciale nel settore del petrolio greggio che fornisce petrolio di origine russa all’India, in particolare a Nayara Energy Limited, indicata nell’allegato come entità già inserita nell’elenco delle misure restrittive dell’Unione. È inoltre collegata a una rete associata agli operatori commerciali azeri Etibar Eyyub e Tahir Garayev, anch’essi indicati come inseriti nell’elenco. L’iscrizione si basa sull’operatività nel settore energetico, considerato una notevole fonte di reddito per il governo russo.
  • DIS Logistics DMCC, con sede a Dubai, gestisce navi della flotta ombra russa che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi di origine russa. Le condotte indicate comprendono pratiche di trasporto irregolari e ad alto rischio, tra cui la navigazione senza un segnale del sistema di identificazione automatica (AIS).
  • Vigor Marine Services LLP, società di navigazione con sede a Mumbai e registrata in India nel 2024, gestisce due navi impiegate nel trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi. L’allegato menziona l’assenza di un’adeguata assicurazione della responsabilità civile, trasferimenti da nave a nave e manipolazioni dei sistemi AIS.
  • Shiva Shipping Ltd, registrata alle Seychelles e con sede a Mahé, è indicata come armatore registrato e gestore di una nave che trasporta petrolio greggio russo. Tra le pratiche ad alto rischio sono riportate l’assenza di un’adeguata assicurazione della responsabilità civile e la mancata operatività secondo una politica di governo societario trasparente.

Per DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP e Shiva Shipping Ltd, i motivi dell’iscrizione richiamano le pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

Modifica dell’allegato ed efficacia

L’articolo 1 dispone l’inserimento dei nominativi e delle entità descritti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 15 ottobre 2026; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendovi tre persone fisiche e nove entità. Le iscrizioni decorrono dal 15 ottobre 2026.

Persone fisiche inserite

Sono inseriti Dmitry Mikhailovich Chudovsky, direttore generale di Movers Group LLC, per il coinvolgimento nell’elusione delle misure restrittive tramite operazioni finanziarie e consegna in Russia di beni dell’Unione vietati; Ivanna Aleksandrovna Savchuk, azionista di maggioranza di DT Inier LLC, per il ruolo della società nell’organizzazione di approvvigionamenti e consegne elusivi; e Svetlana Ivanovna Gumenyuk, direttrice e fondatrice di PV Bridge LLC e United Stream LLC, per la creazione di reti di società di comodo che agevolano operazioni e importazioni segrete in Russia.

Entità inserite per l’elusione delle restrizioni commerciali e finanziarie

Sono aggiunte Movers Group LLC (alias Movers Logistics LLC), DT Inier LLC, Begler Tekstil Insaat Elektronik ve Dis Ticaret Ltd. Sti., United Stream LLC e Medse Group LLC. I motivi indicati riguardano, secondo i casi, l’organizzazione di importazioni parallele o indirette verso la Russia di beni soggetti a restrizioni, l’uso di società di copertura in paesi terzi, la gestione di rotte e documentazione logistica, il coordinamento delle condizioni commerciali e l’agevolazione dei pagamenti o delle operazioni finanziarie.

Entità inserite per attività nel settore petrolifero e marittimo

HURUS TRADE FZE è inserita per l’intermediazione nella fornitura all’India di petrolio greggio di origine russa e per l’attività in un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo. DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP e Shiva Shipping Ltd sono inserite per la gestione, l’esercizio o la proprietà di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi russi e ricorrono a pratiche marittime irregolari o ad alto rischio, tra cui navigazione senza segnale AIS, assenza di adeguata assicurazione, trasferimenti da nave a nave, manipolazione dei sistemi AIS o mancanza di trasparenza nella governance societaria. I motivi richiamano la risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 15 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivepolitica commercialetrasporti marittimienergia

Testo integrale

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