Regolamento (UE) 2026/2299
Regolamento (UE) 2026/2299 della Commissione, del 15 ottobre 2026, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR di difenoconazolo nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, trasferendo nella disciplina dell’allegato II i valori applicabili e sopprimendo la colonna relativa alla sostanza nell’allegato III, parte A. Introduce inoltre una specifica definizione del residuo per i prodotti di origine animale e prevede il riesame entro due anni di numerosi LMR per i quali l’EFSA ha segnalato lacune informative. Le nuove disposizioni si applicano dal 5 maggio 2027, con salvaguardia per i prodotti già immessi sul mercato prima di tale data.
Modifica dei livelli massimi di residui di difenoconazolo nei prodotti alimentari e nei mangimi e aggiornamento della definizione del residuo nei prodotti animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, stabilendo LMR di difenoconazolo per prodotti vegetali, animali e trasformati indicati nelle tabelle, inclusi prodotti importati per i quali sono considerate tolleranze all’importazione e CXL. Si applica nell’Unione europea dal 5 maggio 2027. Le disposizioni previgenti del regolamento (CE) n. 396/2005 continuano ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima di tale data. Per numerose combinazioni prodotto/residuo sono indicate informazioni mancanti da presentare entro il 16 ottobre 2028, che saranno considerate nel successivo riesame degli LMR.
Aggiornamento degli LMR di difenoconazolo
Il regolamento (UE) 2026/2299 aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) di difenoconazolo nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base delle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La revisione considera il riesame generale degli LMR del 2024, le valutazioni del 2025 sulle tolleranze all’importazione, i CXL ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione e la necessità di assicurare un periodo di adeguamento agli operatori.
Ambito e modifiche normative
L’articolo 1 modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005: nell’allegato II è inserita la nuova colonna relativa al difenoconazolo, mentre nell’allegato III, parte A, è soppressa la precedente colonna della sostanza. I valori sono espressi in mg/kg e riguardano un ampio insieme di prodotti vegetali e animali, tra cui frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, infusioni, spezie, piante da zucchero, carni, latte e uova.
Gli LMR variano in funzione del prodotto. Tra i valori riportati figurano 0,07 mg/kg per patate e patate dolci; 0,5 mg/kg per melanzane; 3 mg/kg per uve e riso; 4 mg/kg per mirtilli; 5 mg/kg per cardi, sedani, finocchi e rabarbaro; 20 mg/kg per tè e per alcune infusioni di erbe; per i prodotti animali, 0,08 mg/kg per il muscolo di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento, 0,2 mg/kg per il grasso e 1,5 mg/kg per fegato e reni. Per latte e uova sono previsti, rispettivamente, 0,02 e 0,03 mg/kg. La notazione 0,01 mg/kg (*1) identifica il limite inferiore di determinazione analitica.
Definizione del residuo e caratteristiche della sostanza
Per i prodotti di origine animale contraddistinti dal codice 1000000, escluso il miele, la definizione del residuo ai fini dell’applicazione della normativa è «difenoconazolo – alcol (CGA205375), espresso come difenoconazolo», sulla base degli studi sul metabolismo dei residui nel bestiame. La sigla (F) indica che il residuo è liposolubile. Per gli altri prodotti la colonna si riferisce alla somma degli isomeri costituenti del difenoconazolo.
Valutazioni EFSA, BPA e lacune informative
L’EFSA ha raccomandato la riduzione degli LMR per patate, patate dolci, melanzane, bietole da costa, cardi e sedani. Per scarola, finocchio e rabarbaro ha raccomandato il mantenimento dei livelli vigenti, sulla base di dati sufficienti sulle buone pratiche agricole (BPA). Per lattughe, cavoli ricci, scarola, cicoria Witloof e sedani ha determinato LMR sicuri sulla base di BPA alternative; gli Stati membri dovrebbero riesaminare le pratiche relative a tali colture per garantire la sicurezza dei consumatori.
Per numerosi altri prodotti la valutazione ha rilevato informazioni mancanti e ha rimesso un ulteriore esame ai responsabili della gestione del rischio. In particolare, le note dell’allegato individuano carenze nelle prove sui residui, incluse analisi dei metaboliti e, per alcune combinazioni, del precursore. Per i prodotti animali interessati dai CXL la carenza riguarda anche le prove relative a tutti i metaboliti TDM. Le informazioni devono essere presentate entro il 16 ottobre 2028; nel successivo riesame degli LMR la Commissione considererà quanto trasmesso entro tale data oppure, in caso di mancata presentazione, la lacuna informativa.
Per spezie da corteccia, da boccioli, da pistilli di fiori e da arilli l’EFSA non ha potuto determinare valori degli LMR e completare la valutazione del rischio; per tali gruppi i livelli sono quindi fissati al limite di determinazione. Per le altre combinazioni segnalate come soggette a informazioni mancanti, gli LMR sono fissati ai livelli indicati dall’EFSA e saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili.
Tolleranze all’importazione e criteri di fissazione
La Commissione ha considerato i limiti massimi del Codex Alimentarius (CXL) valutati dall’EFSA, recependoli quando ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. Per agrumi, frutta a guscio, manghi, papaie, piselli secchi e semi di soia, l’EFSA ha valutato domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha concluso che è improbabile un rischio per i consumatori e che le lacune informative individuate nel riesame ai sensi dell’articolo 12 sono state colmate.
Quando l’impiego del prodotto fitosanitario non è autorizzato e non esistono né tolleranze all’importazione né CXL, si applicano gli LMR specifici al limite di determinazione oppure gli LMR di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione ha inoltre consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea sulla possibilità di ridurre alcuni limiti analitici; i laboratori hanno confermato che gli sviluppi tecnici consentono livelli inferiori per alcuni prodotti. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 5 maggio 2027. In base all’articolo 2, per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 5 maggio 2027 continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente alle modifiche, così da consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifiche agli allegati e nuovi LMR
L’articolo 1 modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato II viene integrato con la colonna del difenoconazolo e i relativi LMR, espressi in mg/kg; la colonna del difenoconazolo nell’allegato III, parte A, è soppressa. I valori sono differenziati per prodotto e comprendono, tra gli altri, 0,07 mg/kg per patate, 0,5 mg/kg per melanzane, 3 mg/kg per uve, 4 mg/kg per mirtilli, 20 mg/kg per tè, 0,02 mg/kg per latte e 0,03 mg/kg per uova di volatili. Il valore 0,01 mg/kg contrassegnato da (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Definizione del residuo nei prodotti animali
Per i prodotti di origine animale del codice 1000000, escluso il miele (codice 1040000), la definizione del residuo è «difenoconazolo – alcol (CGA205375), espresso come difenoconazolo». La colonna riporta inoltre la notazione (F) per indicare che il difenoconazolo è liposolubile.
Informazioni mancanti e riesame
Per le combinazioni di antiparassitario e prodotto elencate nelle note dell’allegato, l’EFSA ha rilevato lacune relative alle prove sui residui, compresa l’analisi di metaboliti e, in determinati casi, del precursore. Le informazioni devono essere presentate entro il 16 ottobre 2028; in occasione del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro tale termine o, se non presentate, della loro mancanza. Per i prodotti animali soggetti ai CXL la lacuna riguarda le prove sui residui, compresi tutti i metaboliti TDM.
BPA alternative e LMR al limite di determinazione
Per lattughe, cavoli ricci, scarola, cicoria Witloof e sedani l’EFSA ha individuato LMR sicuri sulla base di buone pratiche agricole (BPA) alternative; gli Stati membri dovrebbero riesaminare le BPA relative a tali colture. Per spezie da corteccia, da boccioli, da pistilli di fiori e da arilli, non essendo stato possibile determinare gli LMR e completare la valutazione del rischio, gli LMR sono ridotti al limite di determinazione.
Criteri di fissazione degli LMR
La Commissione ha considerato i CXL valutati dall’EFSA e li ha recepiti quando ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. Per agrumi, frutta a guscio, manghi, papaie, piselli secchi e semi di soia, la valutazione EFSA delle domande ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 ha concluso che è improbabile un rischio per i consumatori e che le lacune rilevate nel riesame ai sensi dell’articolo 12 sono colmate. Per gli impieghi non autorizzati senza tolleranze all’importazione o CXL si applicano gli LMR specifici al limite di determinazione oppure gli LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Periodo transitorio, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 5 maggio 2027. Ai sensi dell’articolo 2, ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 5 maggio 2027 continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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