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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2270

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2270 della Commissione, del 15 ottobre 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa

Normativa europea32026R2270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge i dati sulle importazioni di ferromanganese dalla Malaysia utilizzati per determinare il contingente tariffario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351. Poiché le statistiche Eurostat del 2022 non comprendevano circa 40 700 tonnellate dichiarate riservate, la Commissione sostituisce la parte pertinente dell’allegato III e aumenta i volumi trimestrali assegnati alla Malaysia. La modifica si applica retroattivamente dal 18 novembre 2025.

Ricalcolo e aumento dei contingenti tariffari per le importazioni di ferromanganese dalla Malaysia nell’ambito della misura di salvaguardia definitiva.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 limitatamente al contingente tariffario assegnato alla Malaysia per il ferromanganese, classificato ai codici SA e NC 7202 11 e 7202 19. La rettifica si applica dal 18 novembre 2025, data di decorrenza della misura originaria, e riguarda le importazioni nell’Unione nei periodi di contingente indicati nell’allegato sostitutivo. Non modifica le altre assegnazioni o le altre disposizioni della misura di salvaguardia.

Rettifica del contingente tariffario per il ferromanganese malese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2270 modifica la misura di salvaguardia definitiva istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 per le importazioni di determinati elementi di lega ferrosa. La Commissione interviene dopo aver verificato che i dati pubblicamente disponibili sulle importazioni del 2022 non rappresentavano integralmente gli acquisti di ferromanganese dalla Malaysia, con conseguente sottostima del contingente assegnato a tale paese.

Ambito e presupposti della rettifica

La modifica riguarda esclusivamente il contingente tariffario della Malaysia per il ferromanganese classificato ai codici SA e NC 7202 11 e 7202 19. La misura originaria utilizza contingenti specifici per tipo di prodotto, combinati con un dazio variabile fuori contingente; il volume contingentato era stato fissato a un livello inferiore del 25% rispetto alla media delle importazioni del 2022, 2023 e 2024.

La Commissione ha confermato che alcune importazioni malesi del 2022 erano state dichiarate riservate nelle statistiche Eurostat accessibili al pubblico. Per il calcolo del contingente mancavano così quasi 40 700 tonnellate: il dato corretto per il 2022 è 41 279,3 tonnellate, non 581 tonnellate. La rettifica ricalcola e aumenta di conseguenza i volumi assegnati alla Malaysia.

Nuovi volumi del contingente

L’articolo 1 dispone che la tabella dell’allegato al regolamento sostituisca la parte relativa alla Malaysia della tabella contenuta nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351. I volumi sono espressi in tonnellate nette e riguardano i seguenti periodi trimestrali:

  • dal 18 novembre 2025 al 17 febbraio 2026: 9 330,47;
  • dal 18 febbraio al 17 maggio 2026: 9 026,21;
  • dal 18 maggio al 17 agosto 2026: 9 330,47;
  • dal 18 agosto al 17 novembre 2026: 9 330,47;
  • dal 18 novembre 2026 al 17 febbraio 2027: 9 339,80;
  • dal 18 febbraio al 17 maggio 2027: 9 035,24;
  • dal 18 maggio al 17 agosto 2027: 9 339,80;
  • dal 18 agosto al 17 novembre 2027: 9 339,80;
  • dal 18 novembre 2027 al 17 febbraio 2028: 9 323,59;
  • dal 18 febbraio al 17 maggio 2028: 9 120,91;
  • dal 18 maggio al 17 agosto 2028: 9 323,59;
  • dal 18 agosto al 17 novembre 2028: 9 323,59.

Per l’aliquota del dazio supplementare, la tabella rinvia all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351; il numero d’ordine indicato è 09.8819.

Decorrenza e base normativa

Il regolamento si fonda sull’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/478 e sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2015/755. Le misure sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia richiamato, rispettivamente, dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dall’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755.

L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 18 novembre 2025, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Correzione dei dati di importazione

La Commissione accerta che per il 2022 il volume delle importazioni di ferromanganese dalla Malaysia da utilizzare nel calcolo era pari a 41 279,3 tonnellate, anziché alle 581 tonnellate considerate inizialmente, poiché alcune importazioni erano state dichiarate riservate nelle statistiche Eurostat pubbliche.

Sostituzione e nuovi volumi del contingente

Ai sensi dell’articolo 1, la tabella allegata sostituisce la parte relativa al contingente tariffario della Malaysia nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351. Per il ferromanganese (codici SA e NC 7202 11 e 7202 19), i volumi trimestrali, in tonnellate nette, sono: dal 18 novembre 2025 al 17 febbraio 2026, 9 330,47; dal 18 febbraio al 17 maggio 2026, 9 026,21; dal 18 maggio al 17 agosto 2026, 9 330,47; dal 18 agosto al 17 novembre 2026, 9 330,47; dal 18 novembre 2026 al 17 febbraio 2027, 9 339,80; dal 18 febbraio al 17 maggio 2027, 9 035,24; dal 18 maggio al 17 agosto 2027, 9 339,80; dal 18 agosto al 17 novembre 2027, 9 339,80; dal 18 novembre 2027 al 17 febbraio 2028, 9 323,59; dal 18 febbraio al 17 maggio 2028, 9 120,91; dal 18 maggio al 17 agosto 2028, 9 323,59; dal 18 agosto al 17 novembre 2028, 9 323,59. La tabella richiama, per l’aliquota del dazio supplementare, l’allegato II e il numero d’ordine 09.8819.

Decorrenza ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 18 novembre 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialemisure di salvaguardiaimportazioni

Testo integrale

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