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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2289

Regolamento (UE) 2026/2289 della Commissione, del 15 ottobre 2026, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo in o su determinati prodotti

Normativa europea32026R2289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica le colonne dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 relative a sei sostanze attive, fissando o aggiornando gli LMR per i prodotti individuati sulla base delle valutazioni dell’EFSA. Per il pinoxaden conferma gli LMR provvisori già vigenti per i prodotti di origine animale e ne elimina le note di provvisorietà; per il protioconazolo sopprime inoltre la nota relativa all’LMR provvisorio nei semi di colza. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli LMR di sei sostanze attive antiparassitarie per determinati prodotti alimentari e mangimi e aggiorna le relative note dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo nei prodotti vegetali e animali elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda, tra gli altri, specifici frutti, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale, latte e uova; le voci interessate sono individuate anche mediante i codici di prodotto dell’allegato I del regolamento base. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 16 ottobre 2026.

Modifica degli LMR per sei sostanze antiparassitarie

Il regolamento (UE) 2026/2289 aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, che stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi di origine vegetale e animale. Le modifiche si fondano sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento base e sui pareri motivati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha valutato in particolare i rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali.

Ambito e struttura delle modifiche

Sono sostituite le colonne dell’allegato II relative ad acequinocil, deltametrina (cis-deltametrina), dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo. I valori tabellari sono espressi in mg/kg. L’indicazione (*1) identifica il limite inferiore di determinazione analitica; il simbolo (+) segnala le combinazioni sostanza-prodotto cui si riferiscono note specifiche. L’elenco completo dei prodotti cui si applicano gli LMR è quello dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

LMR per prodotti vegetali

Le principali modifiche per le colture oggetto delle domande sono le seguenti:

  • Acequinocil: LMR di 2 mg/kg per mirtilli (codice 0154010), mirtilli giganti americani (0154020), ribes a grappoli nero, rosso e bianco (0154030) e uva spina/grossularia verde, rossa e gialla (0154040).
  • Deltametrina: 0,15 mg/kg per kiwi verdi, rossi e gialli (0162010); 0,03 mg/kg per meloni (0233010) e cocomeri/angurie (0233030).
  • Dodina: 2 mg/kg per uve (0151000), comprese uve da tavola e uve da vino.
  • Pinoxaden: 0,8 mg/kg per orzo (0500010), segale (0500070) e frumento (0500090).
  • Protioconazolo: la definizione del residuo è protioconazolo-destio, somma di isomeri. I valori comprendono 0,1 mg/kg nel sedano rapa (0213030), 0,2 mg/kg nei semi di colza (0401060), 0,02 mg/kg nell’aglio (0220010), 0,05 mg/kg nelle mele, 0,04 mg/kg nelle pere, 0,05 mg/kg in cotogne, nespole e nespole del Giappone, 0,3 mg/kg nelle albicocche, 0,6 mg/kg nelle ciliegie dolci e 0,1 mg/kg nelle prugne. Per le cucurbitacee sono fissati 0,08 mg/kg per quelle con buccia commestibile e 0,07 mg/kg per quelle con buccia non commestibile; per il riso il valore è 0,03 mg/kg.

Idrazide maleica nei prodotti di origine animale

L’allegato aggiorna gli LMR per le categorie animali interessate, distinguendo muscolo, grasso, fegato, rene e altre frattaglie commestibili. I valori riportati per le principali categorie sono:

  • Suini: 0,06 mg/kg nel muscolo, 0,15 nel grasso, 0,1 nel fegato e 1,5 nel rene e nelle frattaglie commestibili diverse da fegato e rene.
  • Bovini: 0,1 mg/kg in muscolo, grasso e fegato; 2 nel rene e 0,9 nelle altre frattaglie commestibili.
  • Ovini e caprini: 0,1 mg/kg nel muscolo, 0,2 nel grasso, 0,15 nel fegato e 3 nel rene e nelle altre frattaglie commestibili.
  • Pollame: 0,07 mg/kg nel muscolo, 0,2 nel grasso e 0,03 nel fegato, nel rene e nelle altre frattaglie commestibili.
  • Latte: 0,15 mg/kg per latte ovino e caprino.
  • Uova di volatili: 0,15 mg/kg.

La tabella contiene inoltre valori per equidi e altri animali terrestri d’allevamento, nonché per ulteriori prodotti animali: per l’applicazione occorre fare riferimento alle specifiche righe e ai codici della tabella sostitutiva dell’allegato II.

Pinoxaden: conferma degli LMR e definizione del residuo

Per il pinoxaden, il residuo è la somma di M4 e M6, liberi e coniugati, espressa come pinoxaden; la nota (R) precisa che, per i prodotti del codice 1000000, esclusi quelli del codice 1040000, la definizione è invece M4, libero e coniugato, espresso come pinoxaden. L’EFSA ha valutato i dati di conferma presentati dopo il riesame ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha concluso che le lacune informative per i prodotti di origine animale sono state colmate. Gli LMR provvisori vigenti per tali prodotti sono pertanto confermati senza variazione dei valori e le relative note di provvisorietà sono soppresse. La nota (A) relativa alla disponibilità dello standard di riferimento del metabolita M5 (M4 coniugato) conserva il riferimento al riesame e al termine del 2 agosto 2023.

Note e informazioni residue riportate nell’allegato

Le colonne sostitutive mantengono diverse note relative a carenze informative individuate in precedenti valutazioni, con termini storici che il testo dell’allegato continua a riportare. Per l’acequinocil sono richiamati dati sugli studi di idrolisi simulanti pastorizzazione, bollitura e sterilizzazione, con riferimento al 2 agosto 2024; per la deltametrina è indicato che la sostanza è liposolubile. Per la dodina è richiamata una carenza relativa ai metodi di analisi e il termine del 24 giugno 2018. Per il protioconazolo sono riportate note su prove sui residui, stabilità all’immagazzinamento e metodi di analisi, con termini del 27 gennaio 2018. Tali note riguardano le specifiche combinazioni di sostanza e prodotto elencate nell’allegato e vanno lette insieme alle relative voci tabellari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 15 ottobre 2026 e pubblicato il 16 ottobre 2026. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II

L’articolo 1 sostituisce nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 le colonne relative ad acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo con quelle riportate nell’allegato del regolamento. I valori sono espressi in mg/kg; l’asterisco (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica e i codici dei prodotti rinviano all’allegato I del regolamento base.

Nuovi o aggiornati LMR per prodotti vegetali

Sono fissati o aggiornati gli LMR raccomandati dall’EFSA per: acequinocil in mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina/grossularia, ciascuno a 2 mg/kg; deltametrina nei kiwi a 0,15 mg/kg, nei meloni e nei cocomeri/angurie a 0,03 mg/kg; dodina nelle uve a 2 mg/kg. Per il pinoxaden sono previsti 0,8 mg/kg in orzo, frumento e segale. Per il protioconazolo, espresso come protioconazolo-destio (somma di isomeri), i valori comprendono 0,1 mg/kg nel sedano rapa, 0,2 mg/kg nei semi di colza, 0,02 mg/kg nell’aglio, 0,05 mg/kg nelle mele, 0,04 mg/kg nelle pere, 0,05 mg/kg in cotogne e nespole, 0,3 mg/kg nelle albicocche, 0,6 mg/kg nelle ciliegie dolci, 0,1 mg/kg nelle prugne, 0,08 mg/kg nelle cucurbitacee con buccia commestibile, 0,07 mg/kg in quelle con buccia non commestibile e 0,03 mg/kg nel riso.

LMR per idrazide maleica nei prodotti di origine animale

L’allegato aggiorna i valori per le categorie specificate di prodotti animali. Tra gli LMR indicati figurano, per i suini, 0,06 mg/kg nel muscolo, 0,15 mg/kg nel grasso, 0,1 mg/kg nel fegato e 1,5 mg/kg nel rene e nelle frattaglie commestibili diverse da fegato e rene; per i bovini, 0,1 mg/kg nel muscolo, nel grasso e nel fegato, 2 mg/kg nel rene e 0,9 mg/kg nelle altre frattaglie commestibili; per ovini e caprini, 0,1 mg/kg nel muscolo, 0,2 mg/kg nel grasso, 0,15 mg/kg nel fegato e 3 mg/kg nel rene e nelle altre frattaglie commestibili. Per il pollame sono indicati 0,07 mg/kg nel muscolo, 0,2 mg/kg nel grasso e 0,03 mg/kg nel fegato, nel rene e nelle altre frattaglie commestibili. Per il latte l’LMR è 0,15 mg/kg per quello ovino e caprino; per le uova di volatili è 0,15 mg/kg.

Conferma degli LMR del pinoxaden nei prodotti animali

A seguito dei dati di conferma valutati dall’EFSA, le lacune informative individuate nel riesame ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 risultano colmate. Sono quindi mantenuti gli LMR vigenti del pinoxaden nei prodotti di origine animale e sono soppresse le note che ne indicavano il carattere provvisorio.

Soppressione della nota provvisoria per il protioconazolo nei semi di colza

È eliminata la nota a piè di pagina relativa al carattere provvisorio dell’LMR del protioconazolo nei semi di colza, in coerenza con la valutazione dei dati e con l’aggiornamento della relativa voce.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitaritutela dei consumatorimangimi

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