Ordinanza n. 3235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione negativa dell'elaborato dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di reiezione del TAR Lazio, contestando, per quanto emerge dal provvedimento, la valutazione del proprio elaborato, che aveva riportato una grave insufficienza. Ha sostenuto che fosse possibile una correzione giudiziale dell'elaborato e ha censurato l'attribuzione del solo voto numerico, ritenendola inidonea a esternare le ragioni del giudizio della Commissione. Ha inoltre dedotto l'erroneità della valutazione mediante comparazione del proprio elaborato con quelli di altri candidati e ha depositato un parere pro veritate favorevole alla propria tesi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per difetto di apprezzabili elementi di fondatezza, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare. Ha escluso la possibilità di una correzione giudiziale dell'elaborato, anche considerando la grave insufficienza riportata. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico a esternare le ragioni del giudizio della Commissione, richiamando il costante orientamento della Sezione e del Consiglio di Stato in materia di esame di abilitazione forense. Ha respinto anche la censura fondata sul confronto con gli elaborati di altri candidati, poiché ciascun compito deve essere valutato singolarmente e discrezionalmente dalla Commissione secondo i criteri trasmessi dalla Commissione Centrale. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, spettando in via esclusiva alla Commissione, professionalmente qualificata e terza, la valutazione degli elaborati; il giudizio privato dell'esperto prescelto dall'appellante non può essere considerato prevalente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 1.500 euro, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nella fase cautelare non può essere disposta una correzione giudiziale dell'elaborato di un esame di abilitazione professionale, spettando la valutazione alla Commissione esaminatrice, salvo i limiti propri del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione.
- Nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico è, in linea generale, sufficiente a esternare le ragioni della valutazione negativa dell'elaborato, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
- La valutazione degli elaborati d'esame deve avvenire singolarmente, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione competente, e non mediante comparazione con gli elaborati di altri candidati.
- Un parere pro veritate redatto da un esperto privato scelto dal candidato non sostituisce né prevale sul giudizio della Commissione esaminatrice, cui spetta in via esclusiva la valutazione dell'elaborato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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