Cassazione Civile, Sentenza n. 37789/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I lavoratori avevano ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento della cedente per crediti di TFR e, dopo un accordo del 19 luglio 2013 (art. 47 L. 428/1990) che attribuiva al fallimento della cedente la responsabilità per i debiti fino al 31/10/2011, avevano chiesto il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS. L'INPS aveva respinto l'istanza sostenendo che i rapporti erano proseguiti senza soluzione di continuità con la cessionaria prima del fallimento, che l'accordo non è opponibile al Fondo (res inter alios acta) e che l'ammissione al passivo non comporta automaticamente l'operatività del Fondo se non ricorrono i presupposti di legge (in particolare che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro al momento della cessazione definitiva del rapporto e che il credito sia esigibile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva accolto le pretese dei lavoratori. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'ammissione allo stato passivo, sebbene definitiva, non impedisce all'INPS di contestare i presupposti di operatività del Fondo di garanzia, che richiedono in particolare che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro al momento della cessazione definitiva del rapporto e che il TFR sia divenuto esigibile. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché applichi il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47
Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
L'accordo previsto dall'art. 47 è res inter alios acta e non vincola il Fondo gestito dall'INPS; inoltre, il solo accordo che attribuisca i debiti al cedente non determina di per sé l'immediata esigibilità del TFR in presenza di rapporti proseguiti senza soluzione di continuità.
legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2
Definisce i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia: il Fondo tutela prestazioni previdenziali autonome (come il TFR) ma interviene solo quando ricorre l'insolvenza del datore di lavoro che è titolare del rapporto al momento della cessazione e quando il credito è esigibile.
codice civile, art. 2112
Regola il trasferimento d'azienda e la tutela dei lavoratori; l'art. 47 L. 428 può derogare a talune sue previsioni, ma non può estendere da sé l'esigibilità del TFR nei confronti del cedente agli effetti dell'intervento del Fondo.
codice civile, art. 2120
Stabilisce che il diritto al TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro; la Cassazione ha richiamato questo principio per escludere l'esigibilità preventiva del TFR quando il rapporto prosegue con il cessionario.
codice civile, art. 1372
Principio generale secondo cui gli accordi tra parti non producono effetti verso i terzi (res inter alios acta); la Corte ha ribadito che l'accordo del 19/7/2013 non è opponibile all'INPS.
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, art. 368 (novellamento art. 47 L. 428/1990)
Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, ... I predetti crediti per trattamento di fine rapporto ... sono corrisposti dal Fondo ... nella loro integrale misura ...
La novella rende espressa e specifica una deroga con efficacia retrospettiva solo nel regime successivo e, pertanto, non può essere utilizzata per reinterpretare la disciplina previgente applicabile ratione temporis al caso oggetto di giudizio.
Direttiva CEE 987/80
Richiamata in relazione alla funzione sociale/assicurativa del Fondo: la tutela deve rimanere ancorata allo scopo sociale e non trasformare il Fondo in strumento di trasferimento illimitato del rischio d'impresa.
Massime di principio
- L'ammissione al passivo di un fallimento, pur essendo prova definitiva dell'esistenza e dell'entità del credito, non vincola l'INPS circa i presupposti di operatività del Fondo di garanzia; l'INPS può quindi contestare che ricorrano le condizioni soggettive e temporali per l'intervento del Fondo.
- Il Fondo di garanzia interviene solo quando l'insolvenza riguarda il soggetto che è datore di lavoro al momento della cessazione definitiva del rapporto e solo quando il TFR è divenuto esigibile (cioè alla cessazione del rapporto).
- Un accordo intervenuto tra cedente e cessionario (anche ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990) è generalmente res inter alios acta e non può, da solo, obbligare il Fondo o modificare la natura pubblicistica dell'intervento dell'INPS.
- La prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto con la cessionaria prima del fallimento del cedente ostacola l'intervento del Fondo a carico del cedente, salvo diversa disposizione normativa espressa e applicabile ratione temporis.
- Le modifiche legislative successive (es. d.lgs. n. 14/2019) che rendono immediatamente esigibile il TFR in alcune ipotesi costituiscono deroghe specifiche e non possono essere interpretate retrospettivamente per estendere l'operatività del Fondo alle situazioni anteriori alla loro entrata in vigore.
- In casi analoghi è necessario verificare separatamente: a) l'esistenza e misura del credito (ammissione al passivo); b) la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo (insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione ed esigibilità del credito).
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