Sentenza n. 583/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della pratica relativa al rilascio del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, adottato per la mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’archiviazione del procedimento avviato a seguito della richiesta di nulla osta per un lavoratore straniero. L’amministrazione aveva ritenuto non trasmesso nei termini di legge il contratto di soggiorno firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998. È stata dedotta, in particolare, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, oltre a ulteriori censure non esaminate dal giudice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l’archiviazione non era stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi. L’impiego di una procedura telematica non esclude né attenua l’obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale. Inoltre, l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione di valutare se il ritardo nella trasmissione del contratto sia dipeso da causa di forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore; tale valutazione rende necessaria un’interlocuzione con il datore di lavoro e con il lavoratore. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è necessaria prima dell’archiviazione del procedimento; l’omissione determina l’illegittimità dell’atto quando impedisce il contraddittorio procedimentale.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
L’amministrazione deve valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno e verificare se esso dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore; tale valutazione richiede l’interlocuzione con datore di lavoro e lavoratore.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa dell’obbligo relativo alla trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente entro i termini previsti.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L’utilizzo di una procedura telematica non esonera l’amministrazione dall’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e di instaurare il contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
- Quando l’archiviazione di una pratica di immigrazione dipende dal ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno, l’amministrazione deve previamente consentire al datore di lavoro e al lavoratore di interlocuire e deve valutare se il ritardo sia dovuto a forza maggiore o a cause comunque non imputabili al lavoratore.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi è vizio assorbente del provvedimento di archiviazione quando impedisce all’interessato di fornire elementi rilevanti sulla non imputabilità del ritardo.
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