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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-154/24

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 1 October 2025. — AF v Council of the European Union. — Civil service – Officials – Reports procedure – Appraisal report – 2022 appraisal exercise – Right to be heard – Manifest error of assessment – Liability. — Case T-154/24

Giurisprudenza europea62024TJ0154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di una funzionaria del Consiglio contro il suo rapporto di valutazione 2022. Esclude la violazione del diritto di essere sentito, rilevando che la ricorrente era stata ascoltata più volte durante la procedura e prima della definitività del rapporto. Ritiene inoltre che la valutazione "accettabile" del suo giudizio fosse sorretta da fatti materialmente corretti e non presentasse errori manifesti di valutazione. Di conseguenza, è respinta anche la domanda di risarcimento danni e la ricorrente è condannata alle spese.

Impugnazione di un rapporto di valutazione 2022 di un funzionario del Consiglio: diritto di essere sentito, errore manifesto di valutazione e domanda risarcitoria.

La questione giuridica

Se il procedimento di valutazione annuale 2022 abbia violato il diritto di essere sentito e il principio di buona amministrazione; se il rapporto finale sia viziato da fatti materialmente inesatti o da errori manifesti di valutazione quanto al giudizio sulla ricorrente; e se, in conseguenza, spetti un risarcimento dei danni materiali e morali.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, nell’ambito della procedura di valutazione del personale dell’UE, il diritto di essere sentito è rispettato quando il funzionario ha potuto interloquire effettivamente con i valutatori e presentare osservazioni prima che il rapporto diventi definitivo; non è necessario un preavviso formale circa l’intenzione di attribuire una valutazione inferiore. Inoltre, quando il giudizio dei valutatori è fondato su fatti specifici materialmente accertati, il sindacato del giudice è limitato alla regolarità della procedura, all’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di errore manifesto: nel caso di specie, la consultazione non autorizzata di dati di un collega tramite Sysper bastava a giustificare l’apprezzamento negativo sul giudizio della ricorrente. Poiché la domanda di annullamento è respinta, è respinta anche la domanda di risarcimento strettamente collegata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 11 e 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Decisione del Consiglio del 19 ottobre 1981 relativa all’applicazione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari
  • Allegato IX allo Statuto dei funzionari, articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rapporto di valutazione 2022 di un funzionario del Consiglio: impugnazione e domanda risarcitoria

La pronuncia del Tribunale (Quarta Sezione) riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria del Consiglio contro il rapporto di valutazione finale relativo all’esercizio 2022, con contestuale domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti. La controversia nasce nel contesto di un procedimento di valutazione del personale dell’istituzione, dopo una serie di episodi connessi all’accesso a dati personali di un collega tramite il sistema Sysper e alla successiva procedura amministrativa e disciplinare.

Fatti e svolgimento della procedura di valutazione

La ricorrente, funzionaria del Segretariato generale del Consiglio, aveva ripreso servizio nel 2022 con accomodamenti ragionevoli e successivamente in regime di tempo parziale per motivi medici. Nel corso dell’anno era stata aperta nei suoi confronti un’indagine amministrativa per verificare possibili violazioni, tra l’altro, degli articoli 11, 12 e 17, paragrafo 1, dello Statuto e del regolamento (UE) 2018/1725, in relazione alla consultazione di dati personali di un collega al di fuori delle sue mansioni.

In parallelo, si è svolto l’esercizio di valutazione 2022. La prima relazione di valutazione del 20 marzo 2023 attribuiva al suo giudizio una valutazione "accettabile", sottolineando carenze nel discernimento, in particolare in materia di riservatezza e protezione dei dati. Dopo la contestazione della ricorrente, la seconda valutatrice ha confermato il giudizio nella relazione riesaminata del 31 maggio 2023. La ricorrente ha quindi adito la Reports Committee, che ha ritenuto valida la relazione; il rapporto è divenuto definitivo il 28 novembre 2023.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre censure avverso il rapporto finale:

  • inesattezza materiale dei fatti posti a base della valutazione;
  • errore manifesto di valutazione;
  • violazione del diritto di essere sentito e del principio di buona amministrazione sanciti dall’articolo 41 della Carta.

Sosteneva inoltre che il rapporto avesse leso la sua reputazione e le sue prospettive di carriera, causando danni materiali e morali quantificati equitativamente in 30 000 EUR.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 41 della Carta e, in particolare, il diritto di ogni persona a essere sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale sfavorevole. Richiama poi la disciplina interna del Consiglio per le relazioni periodiche, contenuta nella decisione del 19 ottobre 1981, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, che prevede due valutatori;
  • l’articolo 7, relativo alla contestazione della relazione da parte del funzionario;
  • l’articolo 8, che disciplina il riesame da parte del secondo valutatore;
  • l’articolo 9, che prevede l’intervento della Reports Committee.

Sono inoltre citati l’articolo 270 TFUE, gli articoli 11, 12 e 17, paragrafo 1, dello Statuto, il regolamento (UE) 2018/1725, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX allo Statuto e l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Sul diritto di essere sentito e sulla buona amministrazione

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo cui il diritto di essere sentito si applica a qualsiasi procedimento suscettibile di incidere sfavorevolmente sulla posizione della persona interessata e impone che quest’ultima possa far conoscere utilmente il proprio punto di vista sui fatti che possono essere utilizzati a suo detrimento nel provvedimento finale.

Applicando tali principi al sistema di valutazione del Consiglio, il Tribunale osserva che la ricorrente:

  • era stata ascoltata il 1° marzo 2023 dalla prima valutatrice;
  • aveva avuto un secondo colloquio il 21 aprile 2023;
  • era stata sentita dalla seconda valutatrice il 31 maggio 2023;
  • aveva presentato osservazioni scritte sui rapporti;
  • aveva infine esposto le proprie osservazioni alla Reports Committee il 2 ottobre 2023.

Il Tribunale precisa che la nota interna del 1997 invocata dalla ricorrente non era applicabile ratione temporis e, in ogni caso, rappresentava soltanto una best practice non vincolante. Conclude quindi che la ricorrente è stata posta in condizione di difendersi effettivamente prima della finalizzazione del rapporto e che non vi è prova di una decisione già preordinata da parte della seconda valutatrice.

Sui fatti materialmente inesatti e sull’errore manifesto di valutazione

Quanto al merito della valutazione, il Tribunale ribadisce che non può sostituirsi ai valutatori, i quali dispongono di un ampio margine discrezionale. Il sindacato giurisdizionale si limita a verificare la regolarità della procedura, la correttezza materiale dei fatti e l’assenza di errore manifesto o sviamento di potere.

Nel caso di specie, la valutazione "accettabile" del giudizio della ricorrente era fondata, secondo i valutatori, su vari elementi, ma il Tribunale ritiene sufficiente, già da solo, il fatto che la ricorrente avesse consultato in Sysper il grado di un collega al di fuori delle proprie mansioni. Tale circostanza era pacifica e sufficientemente grave, tenuto conto della posizione della ricorrente e della sensibilità delle informazioni trattate, per giustificare il rilievo secondo cui il suo discernimento e giudizio non si erano sempre attestati sul livello richiesto in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Il Tribunale aggiunge che, anche prescindendo dalle qualificazioni utilizzate nel procedimento amministrativo e disciplinare parallelo, i valutatori potevano tener conto della mera consultazione del dato ai fini della valutazione annuale. Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato né un errore nella materialità dei fatti né un errore manifesto di valutazione tale da rendere implausibile il giudizio espresso.

Domanda di risarcimento danni

La domanda risarcitoria viene respinta in quanto strettamente connessa alla domanda di annullamento, già respinta. Il Tribunale richiama il principio secondo cui una domanda di risarcimento va rigettata quando dipende direttamente dall’illegittimità dedotta a sostegno della domanda di annullamento e quest’ultima è infondata.

Dispositivo e portata pratica

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. La pronuncia è significativa per la pratica del contenzioso in materia di personale UE perché conferma che, in presenza di colloqui effettivi e di possibilità concrete di osservazione durante l’iter valutativo, non sussiste violazione del diritto di essere sentito; inoltre ribadisce che un episodio circoscritto ma oggettivamente accertato, come la consultazione non autorizzata di dati personali, può sostenere una valutazione negativa sul "giudizio" senza che ciò integri necessariamente un errore manifesto di valutazione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeavalutazione del personalediritto di essere sentitoresponsabilità extracontrattualeprotezione dei dati personali

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