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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1047/23

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 1 October 2025. — AF v Council of the European Union. — Civil service – Officials – Administrative investigation – Annex IX to the Staff Regulations – Disciplinary proceedings without consultation of the Disciplinary Board – Warning – Principle of impartiality – Regulation (EU) 2018/1725 – Protection of personal data – Reimbursement of costs – Article 21 of Annex IX to the Staff Regulations – Liability – Non-material damage. — Case T-1047/23

Giurisprudenza europea62023TJ1047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato sia il warning inflitto alla funzionaria sia il diniego di rimborso delle spese legali, ritenendo che l’indagine amministrativa non fosse stata organizzata con sufficienti garanzie di imparzialità oggettiva. Ha poi ordinato il pagamento delle spese di difesa ai sensi dell’articolo 21 dell’Annex IX allo Statuto e ha condannato il Consiglio a risarcire EUR 5 000 per il danno non materiale subito. La decisione è rilevante per la disciplina del pubblico impiego UE, soprattutto sul rapporto tra investigazione interna, protezione dei dati e diritti di difesa.

Impugnazione di una sanzione disciplinare lieve e del rifiuto di rimborso delle spese di difesa: illegittimità per difetto di imparzialità dell’indagine amministrativa e interpretazione dell’articolo 21 dell’Annex IX dello Statuto.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 270 TFUE, il Tribunale era chiamato a stabilire: i) se l’indagine amministrativa che ha preceduto il procedimento disciplinare fosse viziata da difetto di imparzialità oggettiva, in particolare perché svolta da superiori e colleghi della ricorrente coinvolti anche, direttamente o indirettamente, in profili di protezione dei dati; ii) se il Consiglio avesse correttamente negato il rimborso delle spese legali sostenute dalla funzionaria, interpretando l’articolo 21 dell’Annex IX dello Statuto come applicabile solo ai procedimenti davanti al Comitato disciplinare; iii) se sussistessero i presupposti della responsabilità extracontrattuale per i danni materiali e non materiali dedotti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che un’indagine amministrativa disciplinare deve offrire garanzie sufficienti di imparzialità oggettiva: sussiste un vizio sufficiente all’annullamento quando gli investigatori sono colleghi diretti dell’interessata e quando, nel contesto concreto, i responsabili dell’indagine avevano anche obblighi e possibili responsabilità in materia di protezione dei dati connessi ai fatti oggetto dell’inchiesta, sicché può sorgere un legittimo dubbio di parzialità, senza necessità di provare un bias effettivo. Ha inoltre chiarito che l’articolo 21 dell’Annex IX si applica ai procedimenti disciplinari in quanto tali e non solo a quelli dinanzi al Comitato disciplinare: se il procedimento si conclude senza una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 9, l’istituzione deve rimborsare le spese di difesa, salvo casi eccezionali. Infine, ha riconosciuto un danno non materiale autonomamente risarcibile, quantificato equitativamente in EUR 5 000, mentre ha respinto o assorbito le ulteriori pretese di danno materiale.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 91(1) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 11, 12, 17(1) e 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 3, 9, 11 e 21 dell’Annex IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6(1) TUE
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Decisione (UE) 2021/1093 del Consiglio
  • Decisione n. 6/2021 del Segretariato generale del Consiglio
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Annullamento di un warning disciplinare e rimborso delle spese di difesa

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria del Consiglio contro un warning adottato al termine di un’indagine amministrativa e contro il successivo rifiuto di rimborsarle le spese legali sostenute nel procedimento disciplinare. Il Tribunale affronta in particolare il tema dell’imparzialità dell’indagine interna, svolta in un contesto connesso alla protezione dei dati personali, e l’interpretazione dell’articolo 21 dell’Annex IX allo Statuto.

Fatti e svolgimento del procedimento interno

La ricorrente, funzionaria del Segretariato generale del Consiglio, era rientrata al lavoro con accomodamenti ragionevoli e poi in regime di part-time medico. Nel 2022 consultava nel sistema Sysper il fascicolo personale di una collega, A; a seguito di segnalazioni al DPO e di contatti tra la sua unità e la collega, l’autorità investita del potere di nomina apriva un’indagine amministrativa per verificare possibili violazioni degli articoli 12 e 17(1) dello Statuto, del regolamento (UE) 2018/1725 e delle regole interne sull’uso dei sistemi informatici.

L’indagine si concludeva con un rapporto finale che ravvisava violazioni statutarie e in materia di protezione dei dati. Successivamente l’autorità apriva un procedimento disciplinare senza consultazione del Comitato disciplinare e, all’esito, emetteva il warning ai sensi dell’articolo 3(1)(b) dell’Annex IX. Separatamente, veniva negato il rimborso delle spese legali sul rilievo che l’articolo 21 dell’Annex IX non fosse applicabile perché il procedimento non coinvolgeva il Comitato disciplinare.

Questione dell’imparzialità dell’indagine amministrativa

Il Tribunale ricorda che l’articolo 41 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 6(1) TUE, consacra il diritto a una buona amministrazione e impone che le questioni siano trattate imparzialmente. Tale requisito comprende sia l’imparzialità soggettiva sia quella oggettiva, la quale mira a escludere ogni legittimo dubbio di parzialità.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che:

  • l’indagine era stata affidata a investigatori appartenenti alla stessa unità della ricorrente;
  • il capo della DG competente e l’investigatore principale avevano ruoli e obblighi in materia di protezione dei dati connessi a Sysper;
  • la ricorrente aveva già sollevato, durante la fase precontenziosa, dubbi specifici circa il fatto che la stessa struttura potesse avere interesse a gestire internamente l’inchiesta per evitare che emergessero proprie eventuali omissioni in materia di data protection.

In tali circostanze, il Tribunale reputa fondato il dubbio di imparzialità oggettiva: non occorre dimostrare un pregiudizio effettivo, essendo sufficiente che l’organizzazione della procedura non offra garanzie sufficienti a escludere un dubbio legittimo. Poiché l’indagine amministrativa è la base della successiva fase disciplinare, il vizio procedurale può avere inciso sull’esito complessivo della procedura; per questo il warning è annullato.

Interpretazione dell’articolo 21 dell’Annex IX e rimborso delle spese legali

La seconda decisione impugnata negava il rimborso delle spese di difesa assumendo che l’articolo 21 dell’Annex IX si applichi solo ai procedimenti dinanzi al Comitato disciplinare. Il Tribunale respinge questa lettura: la norma fa riferimento ai “disciplinary proceedings” in generale e non contiene un limite testuale ai soli procedimenti dinanzi al Comitato.

Il Collegio chiarisce che, quando il procedimento disciplinare non sfocia nell’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 9 dell’Annex IX, le spese sostenute dall’ufficiale per la propria difesa devono essere rimborsate dall’istituzione, salvo casi eccezionali. Nel caso di specie era stata adottata soltanto una sanzione di warning, quindi il Consiglio non poteva negare il rimborso invocando l’assenza di intervento del Comitato disciplinare. La decisione di diniego viene quindi annullata e il Tribunale, esercitando la propria giurisdizione estesa nelle controversie patrimoniali, condanna il Consiglio a versare EUR 2 413,95 oltre interessi di mora.

Domanda risarcitoria

Quanto ai danni, il Tribunale distingue tra danno materiale e non materiale. La richiesta relativa alle spese legali viene assorbita dalla condanna al pagamento della somma dovuta. La pretesa di danno materiale collegata al contenuto della valutazione annuale 2022 viene dichiarata inammissibile, poiché non direttamente connessa agli atti impugnati e non preceduta dal corretto iter precontenzioso.

Per il danno non materiale, il Tribunale riconosce che la ricorrente ha subito stress, ansia e un peggioramento documentato del proprio stato di salute in connessione con la procedura interna, anche alla luce dei certificati medici prodotti e dell’ammissione, da parte dell’amministrazione, del forte impatto emotivo del procedimento. L’annullamento del warning non è ritenuto di per sé sufficiente a compensare integralmente questo pregiudizio, perché il danno deriva anche dal modo in cui l’indagine è stata condotta. Il Tribunale liquida pertanto equitativamente EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Dispositivo e rilievo pratico

Il dispositivo annulla entrambe le decisioni impugnate, condanna il Consiglio al pagamento di EUR 2 413,95 per le spese di difesa e di EUR 5 000 per danno non materiale, oltre agli interessi sulla prima somma e alle spese di giudizio. La pronuncia è significativa perché ribadisce che, nelle indagini disciplinari interne dell’Unione, la coesistenza tra ruoli investigativi e responsabilità sostanziali in materia di protezione dei dati può compromettere l’imparzialità oggettiva; inoltre, conferma un’interpretazione ampia dell’articolo 21 dell’Annex IX, favorevole al rimborso delle spese di difesa quando il procedimento non si chiude con una sanzione disciplinare in senso proprio.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeaprocedimento disciplinareprincipio di imparzialitàprotezione dei dati personaliresponsabilità extracontrattuale e risarcimento del danno

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