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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-600/23

Judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) of 1 October 2025. — Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) v European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. — Energy – Internal market for electricity – Regulation (EU) 2015/1222 – Regulation (EU) 2019/943 – Allocation of cross-zonal capacity between bidding zones and congestion management – Determination of common regional methodologies for the calculation of daily and intraday capacity – Proposals from the transmission system operators of the ‘Core’ capacity calculation region – Internal critical network elements – Economic efficiency – Power transfer distribution factor (PTDF) – Decision of the Board of Appeal of ACER. — Case T-600/23

Giurisprudenza europea62023TJ0600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto i ricorsi della BNetzA e della Repubblica federale di Germania contro una decisione del Board of Appeal di ACER relativa alla metodologia regionale Core per il calcolo della capacità in day-ahead e intraday. La Corte ha ritenuto che ACER avesse introdotto requisiti non previsti dal diritto dell’Unione per l’inclusione degli elementi critici di rete interni nella capacity calculation. In particolare, i criteri di economic efficiency e di valutazione dell’innalzamento della soglia PTDF sono stati giudicati incompatibili con il quadro normativo vigente. La decisione è stata quindi annullata limitatamente alle disposizioni contestate, con condanna di ACER alle spese.

Annullamento parziale della decisione ACER sulla metodologia flow-based del Core: illegittimi i requisiti aggiuntivi di economic efficiency e di impact assessment per l’inclusione di elementi critici di rete interni nella capacità di calcolo.

La questione giuridica

Nei ricorsi ex articolo 263 TFUE si chiedeva se ACER avesse illegittimamente approvato, nella metodologia regionale Core per il calcolo della capacità giornaliera e infra-giornaliera, disposizioni che subordinano l’inclusione di elementi critici di rete interni (internal CNEs) a un’analisi di economic efficiency e a una valutazione dell’aumento della soglia PTDF, e se tali requisiti fossero compatibili con gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/943 e con l’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1222.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento 2019/943 e l’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222 consentono di includere nella capacità di calcolo solo gli elementi di rete interni significativamente influenzati dagli scambi transfrontalieri, misurati tramite PTDF, e non autorizzano ACER a subordinare tale inclusione a ulteriori condizioni, come un’analisi di economic efficiency o la dimostrazione di aver esaminato in anticipo soluzioni alternative. Di conseguenza, la decisione di ACER è stata annullata nella parte in cui approva gli articoli 5, paragrafi 8, lettere b) e c), e 9, della metodologia Core.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 194 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1222
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Regolamento (CE) n. 713/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Regolamento (CE) n. 1/1958
  • Regolamento (CE) n. 543/2013

Annullamento parziale della decisione ACER sulla metodologia Core di capacity calculation

La sentenza riguarda due ricorsi di annullamento proposti ai sensi dell’articolo 263 TFUE dalla BNetzA e dalla Repubblica federale di Germania contro la decisione A-003-2019_R del Board of Appeal di ACER del 7 luglio 2023. La controversia concerne la metodologia regionale della capacità di calcolo per il mercato day-ahead e intraday nel cosiddetto Core region, in particolare le condizioni poste per l’inclusione di elementi critici di rete interni (internal CNEs) nel processo di capacity calculation.

Contesto normativo e procedurale

La pronuncia si inserisce nell’evoluzione dal regolamento (CE) n. 714/2009 al regolamento (UE) 2019/943, che ha recastato e poi abrogato il primo. Il regolamento 2015/1222 disciplina la capacity allocation e la congestion management, imponendo ai TSO di elaborare metodologie regionali da sottoporre alle autorità nazionali di regolazione; in caso di mancato accordo tra queste, interviene ACER. Nel caso di specie, i TSO del Core region avevano presentato una proposta approvata da ACER nel 2019, poi oggetto di un primo contenzioso culminato nella sentenza del 7 settembre 2022, BNetzA/ACER (T-631/19), con cui il Tribunale aveva annullato la precedente decisione del Board of Appeal per mancata verifica della conformità agli articoli 14-16 del regolamento 2019/943.

Oggetto concreto delle disposizioni contestate

Le disposizioni censurate sono l’articolo 5, paragrafi 8, lettere b) e c), e 9, della metodologia Core. Esse impongono, oltre alla lista di internal CNE con PTDF pari o superiore al 5%, anche:

  • una valutazione dell’eventuale innalzamento della soglia al 10% o oltre;
  • un’analisi che dimostri che l’inclusione dell’elemento interno nella capacity calculation sia la soluzione economicamente più efficiente per risolvere le congestioni;
  • la prova di aver esaminato diligentemente e per tempo soluzioni alternative, come redispatching, reconfiguration of bidding zones e investimenti infrastrutturali.

Questioni giuridiche esaminate

Il nucleo della controversia era se il diritto dell’Unione consenta di aggiungere, al criterio di significativa influenza degli scambi transfrontalieri misurato dal PTDF, ulteriori condizioni sostanziali per qualificare un elemento di rete interno come critical e quindi includerlo nel calcolo della capacità. I ricorrenti sostenevano che il quadro normativo preveda un criterio unico e oggettivo: l’influenza significativa sugli scambi transfrontalieri. ACER replicava che le condizioni contestate erano coerenti con la logica di efficienza economica del mercato interno dell’energia e con la necessità di non limitare la cross-zonal capacity per gestire congestioni interne.

Normativa rilevante richiamata dal Tribunale

Il Tribunale ha esaminato in particolare:

  • l’articolo 2, punto 69, del regolamento 2019/943, che definisce il CNE come elemento di rete preso in considerazione nel capacity calculation process e limitante gli scambi tra zone;
  • l’articolo 14 del regolamento 2019/943, sulla revisione delle bidding zones e sulla prevenzione delle congestioni strutturali;
  • l’articolo 15 del regolamento 2019/943, che consente piani d’azione per gli Stati membri con congestioni strutturali identificate;
  • l’articolo 16 del regolamento 2019/943, che fissa i livelli minimi di capacità da rendere disponibili per il cross-zonal trade, con la soglia del 70% per gli approcci flow-based;
  • l’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, che impone al coordinated capacity calculator di ignorare i CNE non significativamente influenzati dalle variazioni delle net positions;
  • gli articoli 20 e 21 del regolamento 2015/1222, relativi alle metodologie comuni di capacity calculation;
  • il regolamento 2017/1485, richiamato solo in via subordinata da Germania;
  • i riferimenti storici al regolamento n. 714/2009 e al regolamento n. 713/2009.

Ragionamento della Corte: interpretazione letterale

Il Tribunale ha anzitutto osservato che il testo delle norme pertinenti non consente di introdurre criteri ulteriori rispetto alla significativa influenza degli scambi transfrontalieri. In particolare, la definizione di CNE nell’articolo 2, punto 69, del regolamento 2019/943 e l’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222 portano a considerare CNE tutti gli elementi interni che soddisfano il criterio del PTDF, senza che possano essere esclusi perché strutturalmente congestionati o perché non superano un test di economic efficiency.

Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento fondato sull’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), del regolamento 2019/943: la disposizione, letta nelle varie versioni linguistiche e alla luce dei lavori preparatori, riguarda la determinazione della capacità rispettosa dei limiti di sicurezza operativa di ciascun CNE e dei contingencies, non già l’introduzione di requisiti aggiuntivi per la selezione degli elementi di rete interni.

Ragionamento della Corte: interpretazione sistematica e teleologica

Sotto il profilo sistematico, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento 2019/943 istituisce una presunzione di conformità: quando è garantita la MACZT del 70%, i TSO si considerano conformi all’obbligo di non limitare la cross-zonal capacity per gestire congestioni interne. Per gli Stati membri che abbiano adottato un action plan ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo si atteggia in modo ancora più specifico, essendo sufficiente il rispetto della linear trajectory.

Ne deriva che, una volta raggiunti i livelli minimi di capacità, l’idea di imporre ai TSO di valutare se altre soluzioni sarebbero economicamente più efficienti rispetto all’inclusione dell’elemento di rete nel capacity calculation diviene, nella sostanza, estranea al sistema normativo. Il Tribunale ha sottolineato che il legislatore dell’Unione ha scelto un bilanciamento specifico tra efficienza economica, sicurezza di rete e tutela degli scambi transfrontalieri, bilanciamento che non può essere alterato mediante una metodologia adottata da ACER.

Esito della censura contro i requisiti di economic efficiency e di impact assessment

Il Tribunale ha ritenuto che le condizioni previste dagli articoli 5, paragrafi 8, lettere b) e c), e 5, paragrafo 9, della metodologia Core vadano oltre i parametri fissati dal diritto dell’Unione. Tali condizioni non sono meri dettagli tecnici di attuazione, ma introducono un filtro ulteriore per la qualificazione di un elemento di rete interno come CNE, filtro non previsto dal regolamento 2019/943 né dal regolamento 2015/1222. Per questo motivo la decisione impugnata è stata giudicata illegittima nella parte in cui approva tali disposizioni.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale ha accolto il motivo principale di BNetzA e il primo motivo della Repubblica federale di Germania. Non è stato necessario esaminare gli altri motivi o argomenti dedotti in via subordinata. La decisione A-003-2019_R del Board of Appeal di ACER è stata annullata nella parte in cui approva l’articolo 5, paragrafi 8, lettere b) e c), e 9, delle metodologie regionali Core, e ACER è stata condannata alle spese.

Principio affermato

In materia di capacity calculation flow-based nel mercato interno dell’energia elettrica, gli elementi di rete interni possono essere inclusi come critical network elements soltanto se sono significativamente influenzati dagli scambi transfrontalieri, secondo il criterio del PTDF; le autorità di regolazione e ACER non possono subordinare tale inclusione a ulteriori requisiti, quali un’analisi di economic efficiency o la dimostrazione dell’esame anticipato di soluzioni alternative, perché ciò eccede il quadro fissato dagli articoli 14-16 del regolamento 2019/943 e dall’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell’energia elettricacapacità di trasmissione transfrontalieracongestione di reteregolazione energeticapoteri di acER

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