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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-566/24

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 1 October 2025. — Group Pack sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark LUX 1991 – Earlier EU figurative mark LUX TOOLS – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-566/24

Giurisprudenza europea62024TJ0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Group Pack contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio figurativo "LUX 1991" per rischio di confusione con il marchio anteriore "LUX TOOLS". La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento della commissione di ricorso sul carattere distintivo dell’elemento comune "lux", sulla debolezza di "1991" e sulla limitata rilevanza degli elementi figurativi. Poiché i prodotti erano identici e i segni risultavano simili per una parte non trascurabile del pubblico rilevante, l’opposizione è stata confermata.

Conferma del rigetto di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con un marchio anteriore contenente il segno "LUX" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto "LUX 1991" e il marchio anteriore "LUX TOOLS", in particolare quanto alla percezione del pubblico italiano e spagnolo, al carattere distintivo dell’elemento comune "lux", al peso degli elementi figurativi e alla valutazione globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sussiste rischio di confusione quando i segni presentano un grado almeno medio di somiglianza e i prodotti sono identici; nel caso di specie, per una parte non trascurabile del pubblico italiano e spagnolo l’elemento "lux" dei due marchi è distintivo e comune, mentre "1991" è debole e "tools" è meno visibile, sicché la somiglianza visiva e fonetica, unita all’identità dei prodotti, induce il pubblico a ritenere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. L’azione di annullamento è quindi stata respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Convenzione di Nizza del 15 giugno 1957

Rifiuto della registrazione del marchio UE figurativo "LUX 1991" per rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Group Pack sp. z o.o. avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio UE figurativo "LUX 1991". La controversia si inserisce in un procedimento di opposizione fondato su un marchio anteriore figurativo "LUX TOOLS".

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio, depositata il 18 agosto 2021, copriva beni delle classi 6, 16 e 21 della classificazione di Nizza, tra cui fogli di alluminio, sacchetti per conservazione alimentare, sacchi per rifiuti, carta da forno, articoli per la pulizia, utensili domestici e recipienti da cucina. L’opposizione, proposta il 18 novembre 2021 dal titolare del marchio anteriore, riguardava gli stessi tipi di prodotti nelle classi 6, 16 e 21.

La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione e respinto la domanda. La commissione di ricorso ha poi confermato la decisione, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico italiano e spagnolo dell’Unione.

Questione giuridica

Il ricorrente contestava un solo motivo, deducendo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. In sostanza sosteneva che il rischio di confusione dovesse essere escluso per l’asserita assenza di distintività dell’elemento comune "lux" e per le differenze visive e fonetiche tra i segni, anche alla luce degli elementi figurativi e dell’elemento "tools" del marchio anteriore.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio di protezione del marchio anteriore.

Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sulla valutazione globale del rischio di confusione, fondata sull’impressione d’insieme prodotta dai segni, sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti e sul fatto che il rischio di confusione presuppone condizioni cumulative: somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti o servizi.

Analisi del pubblico rilevante e dei prodotti

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il grande pubblico con livello di attenzione medio e, poiché il marchio anteriore è un marchio UE, aveva concentrato l’analisi sulle parti italofona e ispanofona del pubblico dell’Unione. Tale scelta non è stata contestata in modo specifico dal ricorrente.

Quanto ai prodotti, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha contestato la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti coperti dal marchio richiesto sono identici a quelli delle classi 6, 16 e 21 coperti dal marchio anteriore e richiamati nella decisione impugnata.

Carattere distintivo degli elementi dei segni

Il cuore della controversia riguarda l’elemento "lux", presente in entrambi i marchi. Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha potuto ritenere che tale elemento fosse distintivo per almeno una parte non trascurabile del pubblico italofono e ispanofono, perché:

  • non può presumersi che tali consumatori conoscano il termine inglese "luxury";
  • le equivalenti italiane e spagnole, "lusso" e "lujo", sono linguisticamente lontane da "lux";
  • per i prodotti in questione, che sono articoli per la casa, non è dimostrato un collegamento diretto con il concetto di lusso;
  • il significato di "lux" come unità di misura dell’illuminazione non instaura un nesso sufficientemente diretto e specifico con tali prodotti.

Quanto a "1991", la commissione di ricorso ha correttamente considerato l’elemento debole e secondario, percepibile come riferimento all’anno di fondazione o di inizio commercializzazione. Quanto a "tools", il Tribunale osserva che non può presumersi che il pubblico italofono e ispanofono ne comprenda il significato, poiché non appartiene al vocabolario inglese di base. Gli elementi figurativi, infine, sono stati considerati meramente rafforzativi degli elementi verbali.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i marchi sono:

  • simili visivamente in misura media, perché coincidono nell’elemento distintivo "lux";
  • simili foneticamente almeno in misura media, perché "lux" è l’elemento pronunciato comune, mentre "1991" è debole e "tools" può non essere pronunciato per la sua posizione e dimensione;
  • concettualmente neutrali per la parte di pubblico che non attribuisce significato a "lux", mentre "1991" ha rilevanza molto limitata.

Il Tribunale osserva che il ricorrente non ha dimostrato perché la presenza di "tools" e degli elementi figurativi sarebbe sufficiente a eliminare la somiglianza complessiva.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale conferma che l’identità dei prodotti, unita alla somiglianza media dei segni e al carattere normale del marchio anteriore, è sufficiente per concludere che una parte non trascurabile del pubblico italofono e ispanofono possa ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, decide che ciascuna parte sopporti le proprie spese, dato che non è stata tenuta udienza e che l’EUIPO aveva chiesto la condanna del ricorrente solo in caso di udienza, mentre l’interveniente non aveva formulato una domanda specifica sul punto.

Principio affermato

Ai fini dell’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un segno che condivida con il marchio anteriore un elemento distintivo non privo di peso, in presenza di prodotti identici, può generare un rischio di confusione anche se sono presenti ulteriori elementi verbali o figurativi, quando tali elementi risultino secondari o poco visibili nell’impressione complessiva.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettuale

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