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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1191/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 1 October 2025. — Fincantieri NexTech SpA v European Commission. — Award of grants in the field of defence – EDF – Funding of research actions – Call for proposals EDF‑2022-RA – Rejection of the applicant’s proposal – Manifest error of assessment. — Case T-1191/23

Giurisprudenza europea62023TJ1191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Fincantieri NexTech contro il rigetto della proposta Nessos nell’ambito del bando EDF-2022-RA-UWW-ODAC. Ha ritenuto che la Commissione non avesse interpretato in modo errato la proposta nel considerarla, in parte, dipendente dal progetto SWAT-SHOAL e che fosse legittimo qualificare tale dipendenza come un rischio elevato. Ha inoltre escluso errori manifesti nella valutazione dei criteri 1, 5 e 6 e ogni violazione dell’articolo 12 del regolamento EDF.

Impugnazione del rigetto di una proposta di progetto presentata nell’ambito dell’European Defence Fund: la Commissione ha legittimamente valutato come debole e rischiosa l’integrazione tra la proposta Nessos e il progetto SWAT-SHOAL e non ha commesso errori manifesti né violato l’articolo 12 del regolamento EDF.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione nel rigettare la proposta Nessos, in particolare quanto ai criteri di aggiudicazione 1, 5 e 6, e se abbia violato l’articolo 12, lettere e) e f), del regolamento (UE) 2021/697 valutando in modo improprio la partecipazione delle PMI sia sotto il profilo della cooperazione transfrontaliera sia sotto quello dell’implementazione del progetto.

Principio di diritto

Nel settore dell’attribuzione di sovvenzioni UE, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione e il sindacato del giudice è limitato: la decisione può essere annullata solo se l’errore di fatto o di valutazione rende implausibile la valutazione complessiva. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto plausibile che la proposta Nessos dipendesse, per un aspetto strategico come lo swarming subacqueo, dall’esito di un altro progetto ancora non finanziato, configurando un rischio grave; ha inoltre escluso sia la duplicazione illegittima della valutazione della partecipazione delle PMI tra i criteri 5 e 6, sia la violazione dell’articolo 12 del regolamento EDF. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2021/697
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 12, lettere e) e f), del regolamento (UE) 2021/697
  • Articolo 24 del regolamento (UE) 2021/697
  • Articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/697
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rigetto di una proposta EDF per errore manifesto di valutazione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Fincantieri NexTech SpA contro la decisione della Commissione che aveva respinto la proposta di progetto "NESSOS – Networked Sonars System of Systems" presentata nell’ambito dell’European Defence Fund (EDF). Il Tribunale esamina la valutazione di una proposta di ricerca in ambito difesa alla luce dei criteri del bando e del regolamento EDF.

Fatti e procedimento

La proposta Nessos era stata presentata in risposta al bando EDF-2022-RA-UWW-ODAC, relativo a "Underwater observation, detection, acquisition and communications". La Commissione, dopo la valutazione, aveva comunicato che il progetto non poteva essere finanziato perché il punteggio non raggiungeva la soglia minima; il successivo riesame non aveva modificato l’esito. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione del 20 ottobre 2023.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia richiama il regolamento (UE) 2021/697 che istituisce l’EDF, in particolare l’articolo 12, lettere e) e f), relativo ai criteri di valutazione delle proposte, nonché l’articolo 24 sui programmi di lavoro annuali. È inoltre richiamato il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione e, ai fini processuali, l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Primo motivo: errori manifesti sul criterio 1

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza consolidata: nel settore delle sovvenzioni la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale e il controllo giurisdizionale, soprattutto in campi scientifici e tecnici complessi, è limitato alla verifica di irregolarità procedurali, inesattezza dei fatti, errore manifesto o sviamento di potere. L’annullamento è possibile solo se il ricorrente rende implausibile la valutazione contenuta nella decisione.

Nel merito, il Tribunale ritiene plausibile la lettura della Commissione secondo cui la proposta Nessos faceva affidamento, per una parte strategica del progetto, sui risultati del progetto SWAT-SHOAL, ancora non finanziato al momento della valutazione. Questa dipendenza è stata considerata un "tremendous risk" per l’esecuzione del progetto, soprattutto perché la proposta non indicava in modo convincente come avrebbe reagito all’eventuale mancata realizzazione del progetto SWAT-SHOAL.

Il Tribunale respinge anche le censure relative alla pretesa presenza di un vero e proprio concetto scientifico per affrontare le sfide del progetto e alla presunta copertura, da parte di più work packages, dei temi di ricerca scientifica critici. Le parti della proposta richiamate dalla ricorrente sono state ritenute troppo generiche o meramente descrittive dello stato dell’arte per rendere implausibile l’apprezzamento della Commissione.

Secondo aspetto del criterio 1: dipendenza da SWAT-SHOAL e rischio operativo

Il Tribunale valorizza varie parti della proposta nelle quali il consorzio afferma di aver coordinato lo sviluppo di Nessos con SWAT-SHOAL, di voler monitorare i risultati del progetto UTS e di non voler avviare ricerca sul controllo collettivo dei veicoli subacquei, ma di contare sui risultati del progetto collegato. Da ciò conclude che la Commissione non aveva travisato il contenuto della proposta nel ritenere che vi fosse una dipendenza almeno parziale da SWAT-SHOAL.

Viene inoltre osservato che il fatto che SWAT-SHOAL sia stato poi finanziato non rileva, perché i due procedimenti erano concomitanti e, al momento della valutazione, il finanziamento non era ancora certo. Anche a finanziamento avvenuto, restava incerto quali risultati il progetto avrebbe prodotto e in quali tempi.

Secondo motivo: criterio 5 e partecipazione delle PMI

Il criterio 5 del bando riguardava la creazione di nuova cooperazione transfrontaliera, con particolare attenzione a PMI e mid-caps. La proposta era stata valutata con un punteggio 3/5. Il Tribunale ritiene che non vi fosse alcuna contraddizione nella motivazione dell’ESR: l’osservazione positiva sulla cooperazione industria-PMI riguardava la partecipazione sostanziale delle PMI, mentre la critica sulla mancanza di una cooperazione più profonda riguardava il valore aggiunto industriale o tecnologico apportato dalle PMI.

Quanto al numero di PMI, il Tribunale giudica plausibile qualificare come "basso" il loro peso nella compagine del consorzio, essendo 6 su 28 i membri PMI, o 7 su 29 includendo il subappaltatore. La valutazione di tale dato rientra nel margine apprezzativo della Commissione. Inoltre, l’asserita vaghezza dei sottocriteri del bando non inficia di per sé la legittimità della valutazione, anche perché i candidati avrebbero potuto chiedere chiarimenti prima della presentazione.

Terzo motivo: presunta violazione dell’articolo 12, lettera f), e criterio 6

La ricorrente sosteneva che la partecipazione delle PMI fosse stata valutata due volte: sotto il criterio 5, corretto alla luce dell’articolo 12, lettera e), e di nuovo sotto il criterio 6, che avrebbe dovuto riguardare solo la qualità e l’efficienza dell’implementazione. Il Tribunale respinge la censura rilevando che i due criteri perseguono finalità diverse: il criterio 5 valuta la creazione di cooperazione transfrontaliera nuova, soprattutto tra PMI e mid-caps; il criterio 6 riguarda l’implementazione complessiva, compresa l’adeguatezza dell’allocazione di compiti e risorse tra i membri del consorzio.

La menzione delle PMI nel criterio 6 è stata considerata legittima perché rilevava, in concreto, ai fini dell’equilibrio dell’allocazione dei compiti. Il Tribunale osserva anche che la valutazione sul criterio 6 non si esauriva in quel profilo: l’ESR criticava altresì la genericità di alcuni work packages, la carenza di deliverables, le tempistiche di alcuni scenari militari, la governance e la limitata analisi dei rischi. Pertanto, non vi è stata alcuna duplicazione illegittima né violazione dell’articolo 12, lettera f), del regolamento EDF.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Fincantieri NexTech SpA alle spese.

Come è indicizzato

Materiefondo europeo per la difesacontributi e sovvenzioni uevalutazione di proposte di ricercapartecipazione delle pmicontrollo giurisdizionale sugli errori manifesti

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