Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1026/23

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 1 October 2025. — Laudamotion GmbH v European Commission. — Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Aviation sector – Decision rejecting a complaint – Article 7 of Regulation (EC) No 773/2004 – Concerted practice – Wet-leased aircraft – Access to the file – Principle of good administration – No Union interest – Probability of establishing the existence of an infringement – Reasonable time – Manifest error of assessment. — Case T-1026/23

Giurisprudenza europea62023TJ1026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Laudamotion contro la decisione della Commissione che aveva archiviato il suo reclamo antitrust contro Lufthansa e Air Berlin. Viene confermato che la Commissione poteva ritenere plausibile una spiegazione alternativa del comportamento delle compagnie, basata sulla ristrutturazione pubblicamente annunciata da Air Berlin e sul regime di allocazione degli slot. Il Tribunale esclude anche la violazione del diritto di accesso al fascicolo e del principio di buona amministrazione.

Impugnazione del rigetto di un reclamo antitrust: la Commissione poteva respingere la denuncia di Laudamotion su un presunto accordo/concerted practice tra Lufthansa e Air Berlin relativo agli slot e al wet-lease a Vienna, ritenendo esistesse una spiegazione alternativa plausibile e un insufficiente interesse dell’Unione a proseguire l’istruttoria.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia violato il diritto a una buona amministrazione e i diritti di accesso al fascicolo nel rigettare il reclamo senza ulteriori investigazioni; se abbia applicato un criterio giuridico errato nel valutare la probabilità di accertare un’infrazione dell’articolo 101 TFUE; e se abbia commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo plausibile una spiegazione alternativa del comportamento parallelo di Lufthansa e Air Berlin, nonché, in via subordinata, se abbia errato nel considerare non provati effetti anticoncorrenziali.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, nel respingere un reclamo ex articolo 7 del regolamento n. 773/2004, la Commissione non è tenuta a dimostrare l’inesistenza dell’infrazione né a svolgere indagini illimitate, ma deve esaminare con diligenza tutti gli elementi fattuali e giuridici portati alla sua attenzione e motivare adeguatamente la decisione. In caso di parallelismo di comportamenti, essa può negare l’esistenza di un interesse dell’Unione sufficiente a proseguire l’esame quando ritenga che vi sia un’altra spiegazione plausibile diversa da un’intesa anticoncorrenziale; non è tenuta a comparare il grado di probabilità delle spiegazioni alternative. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente esaminato la documentazione pubblica sulla ristrutturazione di Air Berlin, la tempistica della restituzione degli slot e il funzionamento indipendente della coordinazione degli slot, senza incorrere in errore manifesto, e ha quindi confermato il rigetto del reclamo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 105(1) TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 8(1) del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Regolamento (CEE) n. 95/93
  • Worldwide Slot Guidelines IATA

Rigetto di un reclamo antitrust nel settore aereo: presunta intesa tra Lufthansa e Air Berlin sugli slot di Vienna

Il Tribunale dell’Unione europea decide su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Laudamotion GmbH contro la decisione della Commissione che ha respinto un reclamo per presunta violazione dell’articolo 101 TFUE da parte di Lufthansa e Air Berlin. La controversia riguarda, in particolare, il contesto del wet-lease agreement e la restituzione di slot presso l’aeroporto di Vienna prima della stagione IATA estiva 2017.

Fatti e procedimento amministrativo

Laudamotion aveva presentato il reclamo alla Commissione nel settembre 2018 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Secondo la ricorrente, il wet lease notificato alle autorità di concorrenza sarebbe stato solo uno degli elementi di un più ampio coordinamento tra Lufthansa e Air Berlin per riorganizzare le attività a Vienna. La Commissione, dopo una lettera di pre-rigetto e le osservazioni della ricorrente, ha adottato la decisione impugnata il 2 agosto 2023, concludendo che:

  • l’esistenza di un accordo non era l’unica spiegazione plausibile del comportamento parallelo;
  • la probabilità di accertare effetti restrittivi sulla concorrenza era limitata.

Questioni sottoposte al Tribunale

Laudamotion deduceva tre motivi principali:

  • violazione del diritto a una buona amministrazione, comprensivo del diritto di essere sentita e di accesso al fascicolo, per il mancato accesso a un documento sulla ristrutturazione di Air Berlin;
  • errore manifesto di valutazione nell’aver ritenuto plausibile una spiegazione alternativa al presunto cartello;
  • errore manifesto nel ritenere che l’accordo non producesse effetti anticoncorrenziali.

Quadro normativo e principi richiamati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 41 della Carta, che include il diritto a una buona amministrazione;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, che riconosce al denunciante il diritto di accesso ai documenti su cui la Commissione fonda la valutazione preliminare;
  • l’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 7 del regolamento n. 773/2004, sul potere della Commissione di dare seguito o meno ai reclami;
  • l’articolo 101 TFUE, quale norma sostanziale invocata. Il Tribunale ribadisce che il denunciante non ha un diritto a ottenere comunque una decisione di accertamento dell’infrazione, mentre la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle priorità, purché esamini diligentemente i fatti e motivi il rigetto.

Sul diritto di accesso al fascicolo e il principio di buona amministrazione

Quanto al documento Air Berlin presentation, il Tribunale osserva che la Commissione non aveva indicato un link internet nella pre-lettera e nella decisione, ma ciò non bastava a qualificarlo come documento interno o confidenziale. Il documento risultava in realtà pubblico, come dimostrato dalle fonti online richiamate dalla Commissione e dal fatto che la stessa ricorrente era poi riuscita a reperirlo e produrlo in causa. Il Tribunale riconosce che la Commissione avrebbe potuto comunicare quel documento o almeno indicare il collegamento internet, in un’ottica di trasparenza, ma conclude che:

  • la ricorrente non lo aveva specificamente richiesto nelle osservazioni;
  • non aveva dimostrato che l’omessa comunicazione avesse inciso sull’esito della procedura. Ne consegue l’assenza di violazione del diritto di essere sentita e di accesso al fascicolo.

Sul preteso difetto di istruttoria

Laudamotion sosteneva che la Commissione non avesse compiuto indagini significative su alcuni punti, tra cui la disponibilità di risorse di Lufthansa, il momento della restituzione degli slot, eventuali ostacoli per altri vettori e il potere di mercato di Lufthansa. Il Tribunale, tuttavia, rileva che la Commissione aveva esaminato attentamente gli elementi prodotti dalla denunciante e li aveva respinti con motivazione puntuale. In particolare:

  • l’ipotesi che Lufthansa avesse riservato risorse per assorbire gli slot fu ritenuta altamente speculativa;
  • la restituzione tardiva degli slot da parte di Air Berlin fu giudicata compatibile con il quadro regolatorio e spiegabile con la ristrutturazione in corso;
  • non vi erano prove di ostacoli all’ottenimento di slot a Vienna da parte di altri vettori;
  • i dati forniti non dimostravano un significativo potere di mercato di Lufthansa né barriere all’ingresso. Sul punto della durata della procedura, pur riconoscendo che 58 mesi erano molti, il Tribunale osserva che la Commissione non era rimasta inattiva e che il ritardo era spiegabile con le circostanze del caso, senza prova di incidenza sull’esito.

Sul criterio giuridico applicato dalla Commissione per valutare la probabilità dell’infrazione

Laudamotion contestava alla Commissione di aver adottato un criterio errato, sostenendo che non fosse sufficiente individuare una spiegazione alternativa plausibile, dovendosi invece comparare la probabilità delle diverse ipotesi. Il Tribunale respinge tale impostazione e afferma che, nel contesto della valutazione dell’interesse dell’Unione a proseguire l’esame di un reclamo, la Commissione può legittimamente concludere che la probabilità di accertare un’infrazione sia bassa quando esiste un’altra spiegazione plausibile del comportamento contestato. Non le è imposto di dimostrare che l’ipotesi anticoncorrenziale sia meno probabile delle altre o di stabilire l’assenza assoluta di accordo.

Sulla spiegazione alternativa: ristrutturazione di Air Berlin e comportamento parallelo

Nel merito, il Tribunale conferma che la Commissione non ha commesso errore manifesto nel ritenere plausibile una spiegazione alternativa fondata sulla ristrutturazione pubblicamente annunciata da Air Berlin. La Commissione si era basata su:

  • la presentation del 29 settembre 2016;
  • comunicati e articoli specialistici;
  • elementi sulla riduzione della flotta, dei collegamenti e sul focus sui hub di Berlino Tegel e Düsseldorf. Da tali fonti risultava che la contrazione delle attività di Air Berlin, incluso a Vienna, era prevedibile anche per altri operatori. Il Tribunale ritiene quindi ragionevole che Lufthansa potesse adottare una decisione commerciale autonoma di espansione, senza necessità di conoscere in anticipo un accordo segreto.

Tempistica della restituzione degli slot

Quanto alla restituzione degli slot poco prima della deadline, il Tribunale approva il ragionamento della Commissione secondo cui:

  • il regolamento n. 95/93 non impone una restituzione anticipata minima;
  • la restituzione tardiva, pur non usuale, era spiegabile con l’incertezza sulla ristrutturazione di Air Berlin e sull’esito del procedimento BKartA;
  • Air Berlin aveva interesse a conservare flessibilità fino all’ultimo, dato che il completamento della ristrutturazione e la sorte del wet lease influivano sulla necessità o meno di mantenere gli slot. Non emerge, secondo il Tribunale, alcuna contraddizione nella motivazione della Commissione.

Indipendenza del sistema di allocazione degli slot

Il Tribunale considera infondata anche la censura secondo cui la Commissione avrebbe sovrastimato l’indipendenza del coordinamento degli slot. Ricorda che l’allocazione è gestita da un coordinatore indipendente secondo il regolamento n. 95/93 e le IATA Worldwide Slot Guidelines, quindi anche un eventuale accordo tra operatori non eliminerebbe la necessità di una richiesta formale di slot secondo le regole applicabili. Inoltre, la Commissione poteva ritenere che la ristrutturazione di Air Berlin fosse stata resa pubblica con sufficiente anticipo da consentire agli altri vettori di reagire. Le regole sulle priorità per gli slot storici e le conseguenze della restituzione tardiva rendevano comunque plausibile un impatto competitivo spiegato dalla normativa, non da un’intesa segreta.

Esito sul terzo motivo e decisione finale

Poiché il Tribunale conferma la conclusione della Commissione secondo cui l’intesa allegata non era l’unica spiegazione plausibile del comportamento di Air Berlin e Lufthansa, non ritiene necessario esaminare nel merito il terzo motivo relativo agli effetti anticoncorrenziali. Il ricorso è quindi integralmente respinto. In materia di spese, il Tribunale applica una soluzione equitativa e dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, nonostante la soccombenza della ricorrente, in ragione della durata particolarmente lunga della procedura amministrativa.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaprocedimenti della commissione europeadiritti di difesa e buona amministrazionetrasporto aereoassegnazione degli slot aeroportuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.