Sentenza n. 3774/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento -a) della comunicazione Agea 7.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35696, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2002/2003, inviata al ricorrente a mezzo PEC in data 10.10.2022; -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione Agea relativa al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2002/2003, con gli atti connessi di conteggio, compensazione e ridistribuzione del prelievo
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la comunicazione di Agea del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto l’esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria e il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il regime delle quote latte relativamente al periodo 2002/2003, nonché gli atti presupposti e conseguenti concernenti il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuasse interesse alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza una pronuncia sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l’esito del giudizio e la particolarità delle questioni trattate la giustifichino.
Come è indicizzato
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