Sentenza del 21/08/2015 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
L'adesione al condono di cui all'art. 7 della Legge n. 289 del 2002 osta al rimborso dell'Irap.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 1998 al 2006, a fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione favorevole al contribuente, sostenendo sia che l'adesione al condono di cui all'art. 7 della Legge n. 289 del 2002 impedisse il rimborso per gli anni 1998-2002, sia che l'attività professionale fosse svolta con un'autonoma organizzazione, anche in ragione dei compensi corrisposti a terzi e della partecipazione a uno studio associato. Il contribuente ha sostenuto che i redditi oggetto di rimborso derivavano individualmente da incarichi di amministratore, sindaco, revisore e curatore, attività non soggette a Irap, e che lo studio associato e i compensi a terzi non dimostravano un'autonoma organizzazione rilevante.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto solo parzialmente. Per gli anni dal 1998 al 2002, il rimborso di 6.735,19 euro è stato negato perché l'adesione alla definizione automatica prevista dall'art. 7, comma 13, della Legge n. 289 del 2002 rendeva definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione. L'eccezione è stata ritenuta rilevabile d'ufficio e quindi proponibile anche in appello. Per gli anni dal 2003 al 2006, invece, è stato confermato il diritto del contribuente al rimborso di 8.113,70 euro, poiché i redditi derivavano da attività di amministratore, sindaco e revisore non soggette a Irap e non risultava provata un'autonoma organizzazione. La partecipazione a uno studio associato è stata ritenuta irrilevante, essendo stato dimostrato che le attività oggetto di causa erano svolte separatamente. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 13, Legge n. 289 del 2002
La definizione automatica "rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione".
L'adesione al condono impedisce di contestare successivamente la debenza delle imposte risultanti dalle dichiarazioni definite e, nel caso concreto, preclude il rimborso dell'Irap relativa agli anni oggetto di definizione.
Art. 57, D.Lgs. n. 546 del 1992
L'eccezione relativa agli effetti del condono è stata considerata rilevabile d'ufficio e quindi proponibile anche per la prima volta in appello.
Art. 49, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986
I compensi derivanti dagli incarichi di amministratore, sindaco e revisore sono qualificati come redditi di lavoro autonomo riconducibili al comma 2 e, secondo l'orientamento richiamato, non sono soggetti a Irap per la sola natura dell'attività svolta.
Disciplina dell'Irap sull'autonoma organizzazione
L'Irap è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata. La mera presenza di uno studio associato o di collaboratori non è sufficiente in assoluto: occorre verificare concretamente l'utilizzo di una struttura propria e l'entità dei compensi a terzi.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione automatica o a un condono può rendere definitiva l'imposta dichiarata e impedire il successivo rimborso, anche se il contribuente sostiene che l'imposta non fosse originariamente dovuta.
- Le questioni relative agli effetti preclusivi del condono possono essere rilevate d'ufficio e possono essere esaminate anche in un grado successivo del giudizio.
- Per i redditi derivanti esclusivamente da incarichi di amministratore, sindaco o revisore, la non imponibilità Irap può dipendere dalla natura specifica dell'attività, distinta dall'eventuale attività professionale ordinaria.
- La partecipazione a uno studio associato non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini Irap: il contribuente può superare la presunzione dimostrando che il reddito controverso deriva da attività individuali svolte separatamente.
- I compensi corrisposti a terzi devono essere valutati in concreto; importi modesti o non significativi, da soli, non necessariamente provano un'autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap.
- Per ottenere il rimborso è utile documentare analiticamente la provenienza dei compensi, le fatture emesse, la separazione delle strutture utilizzate e l'assenza di mezzi o collaboratori significativamente impiegati nell'attività.
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