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Sentenza

Sentenza del 21/08/2015 n. 863 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Contenzioso - Inutilizzabilita' della dichiarazione di terzo estraneo al processo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito della contribuente per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 38, comma 4, del DPR n. 600/1973, contestando la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere le spese personali e quelle relative agli immobili posseduti. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, l'Ufficio ha impugnato la sentenza limitatamente alla ritenuta prova del finanziamento delle spese da parte dei genitori. Secondo l'Ufficio, la dichiarazione del padre, terzo estraneo al processo, non avrebbe potuto essere utilizzata come prova ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e non sarebbe stato dimostrato che la contribuente utilizzasse il bancomat collegato al conto dei genitori.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto utilizzabile la dichiarazione extraprocessuale del padre quale elemento indiziario, nonché valutabile insieme agli estratti conto, alle movimentazioni bancarie, ai prelievi effettuati presso sportelli di Pescara, ai versamenti e alla documentazione relativa alle spese immobiliari. L'insieme degli elementi ha dimostrato che i genitori finanziavano il mantenimento della contribuente e alcune spese relative agli immobili, rendendo congrue le disponibilità finanziarie rispetto alle spese sostenute. Per il 2006 è stata inoltre riconosciuta la cessazione parziale della materia del contendere in relazione all'acquisto di un immobile finanziato dal padre e dalla sorella. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro per il primo grado e 2.500 euro per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973

    Accertamento sintetico del reddito

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base delle spese e della capacità contributiva del contribuente. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'origine delle risorse utilizzate, anche attraverso finanziamenti o disponibilità messe a disposizione da familiari.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce al contribuente di produrre dichiarazioni di terzi rese in fase extraprocessuale. Tali dichiarazioni hanno valore indiziario e devono essere valutate insieme agli altri elementi acquisiti nel giudizio.

  • Art. 2729 del codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice

    Le dichiarazioni di terzi possono contribuire a formare una presunzione quando, insieme agli altri elementi, presentano requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 18/2000

    Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria, pur non costituendo prova testimoniale, possono avere valore indiziario e concorrere alla formazione di presunzioni qualificate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo non sono automaticamente inutilizzabili: possono essere prodotte anche dal contribuente e assumono valore indiziario.
  • La dichiarazione del terzo acquista maggiore forza quando è corroborata da estratti conto, movimentazioni bancarie, ricevute, bonifici, documentazione fiscale e altri dati oggettivi.
  • Per dimostrare la provenienza delle somme utilizzate per le spese contestate non è indispensabile che il contribuente sia formalmente cointestatario del conto bancario: prevalgono i dati sostanziali sull'intestazione formale, se l'effettiva disponibilità delle somme risulta documentata.
  • In caso di accertamento sintetico, il contribuente deve fornire una ricostruzione coerente e documentata delle fonti di finanziamento delle proprie spese, inclusi aiuti economici di familiari, redditi da locazione e pagamenti effettuati direttamente da terzi.
  • L'Amministrazione finanziaria deve esaminare e contestare specificamente la documentazione prodotta dal contribuente; una contestazione generica o meramente formale può risultare insufficiente a superare dati documentali coerenti.
  • La valutazione deve riguardare il complesso degli indizi: una singola dichiarazione di familiare può non bastare, ma può diventare decisiva se coerente con le movimentazioni finanziarie e con le altre prove disponibili.

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