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Sentenza

Sentenza del 21/08/2015 n. 1268 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accertamento - Imposte e tasse in genere - Solidarietà tributaria - Cessione di azienda - Atto fraudolento - Solidarietà tributaria tra cedente e cessionario dell'azienda - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata la sussistenza di una solidarietà tributaria illimitata tra cedente e cessionario dell'azienda. La frode ai danni dell'Erario giustifica l'estensione della responsabilità solidale anche quando i crediti utilizzati per le compensazioni siano stati creati mediante dichiarazioni IVA mendaci relative ad anni successivi alla cessione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'esistenza della solidarietà tributaria tra cedente e cessionario di un'azienda. La cessione era stata realizzata in frode ai debiti erariali del cedente, mediante compensazioni effettuate con crediti fiscali artificiosamente creati attraverso dichiarazioni IVA mendaci presentate per annualità successive alla cessione.

Norme richiamate

  • Disciplina della solidarietà tributaria nella cessione d'azienda

    Sussiste solidarietà tributaria illimitata tra cedente e cessionario d'azienda quando la cessione sia avvenuta in frode ai debiti erariali del cedente.

    In presenza di una cessione d'azienda fraudolenta, finalizzata a sottrarre beni o attività alla garanzia dei debiti fiscali, cedente e cessionario possono rispondere solidalmente e senza il limite ordinario previsto per le operazioni non fraudolente.

  • Norme in materia di compensazione di crediti IVA

    Crediti artatamente creati con dichiarazioni IVA mendaci predisposte per gli anni successivi alla cessione stessa.

    L'utilizzo di crediti IVA inesistenti o fraudolentemente formati mediante dichiarazioni mendaci costituisce un elemento idoneo a dimostrare la frode ai danni dell'Erario e a fondare la responsabilità solidale.

Massime di principio

  • La cessione di un'azienda non impedisce all'Amministrazione finanziaria di agire nei confronti del cessionario quando l'operazione sia stata realizzata per eludere o rendere inefficace la riscossione dei debiti tributari del cedente.
  • La solidarietà può diventare illimitata se viene provato il carattere fraudolento della cessione; non è necessario che ogni atto fraudolento sia anteriore alla cessione, purché sia collegato all'operazione e finalizzato a occultare o compensare indebitamente i debiti fiscali.
  • L'impiego di crediti IVA inesistenti, creati tramite dichiarazioni mendaci, è un indice particolarmente rilevante della frode e può giustificare il coinvolgimento solidale del cessionario.
  • Chi acquista un'azienda deve svolgere adeguate verifiche sui debiti fiscali del cedente, sulla provenienza dei crediti utilizzati in compensazione e sulla reale situazione tributaria dell'impresa, perché la cessione fraudolenta può comportare una responsabilità fiscale estesa.

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