Sentenza del 21/08/2015 n. 1700 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento di tributi erariali - IRPEF-IRAP -IVA- Termini per proporre appello contro sentenza di primo grado - Tassatività di cui all'art. 327 cpc - Irrilevanza della tardiva comunicazione della sentenza da parte della segreteria della Commissione tributaria provinciale .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata ritenuta tardiva. Il termine per proporre appello decorre dal deposito della sentenza presso la segreteria della Commissione tributaria, non dalla successiva comunicazione tramite PEC. La tardività della comunicazione della sentenza da parte della segreteria è irrilevante, poiché il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. è tassativo e trova applicazione nel processo tributario. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante sosteneva che il termine per proporre appello dovesse decorrere dalla comunicazione della sentenza effettuata dalla segreteria della Commissione tributaria provinciale tramite posta elettronica certificata, lamentando che tale comunicazione fosse stata tardiva. La questione riguardava quindi la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione e l'eventuale rilevanza della comunicazione di segreteria.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per proporre impugnazione decorrente dalla pubblicazione o dal deposito della sentenza. Il termine è tassativo e non viene posticipato da una comunicazione tardiva della sentenza da parte della segreteria.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina il processo tributario e consente l'applicazione delle regole processuali compatibili, tra cui quella dell'art. 327 c.p.c. sulla decorrenza del termine lungo per le impugnazioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, in assenza di una valida notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve, il termine lungo per l'impugnazione decorre dal deposito della sentenza presso la segreteria dell'organo giudicante.
- La comunicazione della sentenza da parte della segreteria ha rilievo informativo e, se tardiva, non sposta né proroga il termine già iniziato a decorrere dal deposito.
- Chi intende proporre appello deve verificare autonomamente la data di deposito della sentenza e calcolare da tale data il termine per impugnare, senza fare affidamento esclusivo sulla comunicazione della segreteria.
- Il mancato rispetto del termine tassativo comporta normalmente l'inammissibilità dell'appello, anche quando il ritardo sia collegato a una comunicazione tardiva dell'ufficio giudiziario.
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