Sentenza del 21/08/2015 n. 856 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
RISCOSSIONE - Notifica a mezzo posta - Non consentita al concessionario della riscossione - Notifica inesistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'ingiunzione fiscale di euro 697,87, oltre accessori, relativa a tasse automobilistiche degli anni 2006 e 2007. Il motivo principale riguardava l'inesistenza della notifica, effettuata direttamente da Soget mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anziché tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore secondo l'art. 2 del regio decreto n. 639/1910. Il contribuente ha inoltre contestato la mancata prova della notifica degli atti presupposti e l'incompetenza territoriale, ma quest'ultima eccezione è stata respinta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto che gli avvisi di accertamento relativi alle tasse automobilistiche fossero divenuti definitivi perché non impugnati e che, pertanto, l'ingiunzione costituisse l'atto di riscossione degli importi accertati. Tuttavia, ha dichiarato inesistente la notifica dell'ingiunzione, poiché Soget non aveva il potere di effettuarla direttamente per posta ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973. Per le ingiunzioni fiscali disciplinate dal regio decreto n. 639/1910, la notifica doveva essere eseguita da un ufficiale giudiziario, da un messo notificatore o, nei casi previsti, dalla pubblica amministrazione. La costituzione tempestiva del contribuente non ha sanato il vizio, perché si trattava di inesistenza e non di semplice nullità della notifica. L'appello è stato quindi accolto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Regio decreto n. 639/1910, art. 2
La notifica dell'ingiunzione fiscale deve essere eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore autorizzato.
La norma riserva a soggetti abilitati la notificazione dell'ingiunzione fiscale; il concessionario non può sostituirsi direttamente a tali soggetti inviando una raccomandata con avviso di ricevimento.
Regio decreto n. 639/1910, art. 12
La disposizione consente, nei casi previsti, la notificazione da parte della pubblica amministrazione, ma non estende automaticamente tale facoltà ai concessionari o affidatari privati della riscossione.
DPR n. 602/1973, art. 26
La facoltà del concessionario di notificare direttamente per posta riguarda gli atti e le procedure disciplinati dal DPR n. 602/1973, in particolare la cartella di pagamento, e non è stata ritenuta automaticamente applicabile all'ingiunzione fiscale regolata dal regio decreto n. 639/1910.
Codice di procedura civile, art. 156
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera in caso di nullità della notificazione, ma non quando la notificazione è inesistente perché compiuta da un soggetto privo del relativo potere.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, comma 6
La disciplina della riscossione coattiva degli enti locali distingueva tra procedura tramite cartella di pagamento e procedura tramite ingiunzione fiscale, senza autorizzare automaticamente il concessionario a notificare direttamente l'ingiunzione.
Legge n. 31/2008, art. 36, comma 2
Il richiamo alle disposizioni del DPR n. 602/1973 era limitato al Titolo II e non comprendeva l'art. 26, collocato nel Titolo I; pertanto non poteva fondare la notifica diretta dell'ingiunzione da parte dell'affidatario.
Legge n. 890/1982, artt. 12 e 14
La possibilità per gli uffici pubblici di notificare direttamente per posta gli atti amministrativi non è stata estesa agli affidatari privati del servizio di riscossione, che non sono equiparati alle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra cartella di pagamento e ingiunzione fiscale: la disciplina della notifica della cartella non si applica automaticamente all'ingiunzione regolata dal regio decreto n. 639/1910.
- Quando l'ingiunzione fiscale è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza intervento di un soggetto legalmente abilitato, il vizio può essere qualificato come inesistenza della notifica e non come semplice nullità.
- La tempestiva proposizione del ricorso o la conoscenza effettiva dell'atto non sanano l'inesistenza della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; la sanatoria opera soltanto per i vizi riconducibili alla nullità.
- La conoscenza dell'ingiunzione non equivale necessariamente al perfezionamento giuridico della sua notificazione: la notifica deve essere eseguita dal soggetto e secondo le modalità previste dalla legge.
- Gli atti presupposti, come gli avvisi di accertamento, devono essere contestati nei termini e nei confronti dell'ente impositore; se non impugnati, possono diventare definitivi e l'ingiunzione può limitarsi a riscuotere quanto già accertato.
- In casi analoghi è necessario verificare sia il contenuto dell'atto sia il soggetto che lo ha notificato, la procedura normativa applicabile e l'eventuale esistenza di una specifica norma che autorizzi il concessionario alla notifica diretta.
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