Cassazione Penale, Sentenza n. 37779/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di Vetrano nel procedimento per reati tributari e altri (tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti, art. 8 d.lgs. 74/2000, e reati con finalità di agevolare associazione mafiosa). La difesa sosteneva che la competenza dovesse spettare al Tribunale di Sassari (luogo di accertamento) o, in subordine, a quello di Palermo (luogo della prima iscrizione della notizia di reato), rilevando la rilevanza dell'individuazione del "reato più grave" ai sensi dell'art. 16 c.p.p. e la questione della successione delle leggi nel tempo dopo l'inasprimento edittale operato dal d.l. n. 124/2019. Il Tribunale di Genova aveva rimesso la questione alla Corte di cassazione per il contrasto giurisprudenziale sull'individuazione del locus commissi delicti e sull'applicabilità dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 quando non sia possibile determinare il luogo di emissione delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Genova. In motivazione la Corte ha: (i) escluso la legittimità della memoria depositata dalla Procura della Repubblica territoriale in Cassazione nel procedimento ex art. 24-bis (solo la Procura generale è parte in tali giudizi); (ii) confermato che, in caso di connessione di reati, la competenza territoriale si assegna al giudice relativo al reato più grave ai sensi dell'art. 16 c.p.p., chiarendo che per stabilire quale sia il "reato più grave" occorre valutare se l'innalzamento edittale sia di natura sostanziale (in tal caso va considerata la cornice edittale vigente al momento della commissione del fatto) o processuale (quando rileverebbe la legge al momento dell'esercizio dell'azione penale); (iii) individuato, nel caso concreto, il reato più grave nel capo 35 (delitti tributari richiamati) e, non potendo essere determinato il luogo di emissione delle fatture per la assoluta fittizietà delle sedi, ha applicato l'art. 18 d.lgs. 74/2000 disponendo che il luogo dell'accertamento (l'Ufficio che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi costitutivi del reato) determina la competenza territoriale; sulla base degli elementi processuali ha ritenuto che il luogo dell'accertamento sia Genova e quindi ha confermato la competenza del Tribunale di Genova.
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
Regola la rimessione alla Corte di cassazione per l'incompetenza territoriale. La Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio e ha precisato che, nel procedimento di cui all'art. 24-bis, l'unico organo che assume la qualità di parte per il pubblico ministero è la Procura generale presso la Corte di cassazione (pertanto la Procura della Repubblica territoriale non può autonomamente depositare memorie davanti alla Corte).
art. 16 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di connessione, la competenza territoriale spetta al giudice del reato più grave (o, in caso di pari gravità, del primo reato). La Corte ha richiamato tale criterio e precisato che la determinazione del reato più grave richiede di valutare la cornice edittale applicabile tenendo conto della natura della modifica legislativa (sostanziale o processuale).
art. 8 cod. proc. pen.
Criterio generale per l'individuazione del luogo di consumazione del reato. La Corte ha confermato che, se il luogo di consumazione è individuabile, va applicato tale criterio; se non è individuabile (per fattispecie come emissione di fatture da sedi fittizie), si ricorre alla regola speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.
art. 9 cod. proc. pen.
Regole suppletive generali per la competenza territoriale. La Corte ha osservato che, ove applicabile l'art. 18 d.lgs. 74/2000, quest'ultimo prevale per la sua natura speciale e le regole dell'art. 9 non trovano posto.
art. 18 d.lgs. 74/2000
Norma speciale che, quando non è possibile individuare il luogo di emissione delle fatture per operazioni inesistenti (es. sedi fittizie), individua la competenza nel luogo dell'accertamento del reato: cioè l'Ufficio dove è stata effettuata una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione. La Corte ha confermato la prevalenza di questo criterio rispetto alle regole generali suppletive.
artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000
Delitti tributari centrali nel quadro accusatorio. La Corte ha ritenuto che, nella vicenda, tali reati costituiscano i più gravi e che la cornice edittale rilevante debba essere individuata tenendo conto della natura della modifica normativa (la riforma del 2019 è stata esaminata sotto il profilo della retroattività e della natura sostanziale dell'inasprimento).
d.l. n. 124/2019 (conv. legge n. 157/2019)
Riforma che ha inasprito i limiti edittali per taluni reati tributari. La Corte ha precisato che, quando l'inasprimento è di natura sostanziale, per la determinazione della competenza si deve valutare la cornice edittale applicabile ratione temporis (ossia quella vigente al momento della commissione) e non automaticamente quella vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale.
art. 127 cod. proc. pen.
Disciplina le forme del procedimento in Cassazione; la Corte ha richiamato che la facoltà di presentare memorie in Cassazione è riservata alle parti nel processo di cassazione e che il Procure della Repubblica territoriale non acquisisce tale qualità nel giudizio ex art. 24-bis.
Massime di principio
- In procedure con reati connessi e competenza territoriale contesa, applicare l'art.16 c.p.p.: competenza al giudice del reato più grave; se pari, al giudice del primo reato.
- Per determinare quale reato sia il "più grave" valutare la cornice edittale tenendo conto della natura della modifica normativa: se l'inasprimento è sostanziale e non retroattivo, per il confronto delle cornici si deve fare riferimento alla legge vigente al tempo della commissione del reato; se la modifica è processuale, può rilevare la disciplina al momento dell'esercizio dell'azione penale.
- Per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), quando non sia possibile individuare il luogo di emissione (sedi fittizie), si applica l'art. 18 d.lgs. 74/2000: la competenza è nel luogo dell'accertamento, inteso come l'Ufficio che ha effettuato una valutazione effettiva degli elementi probatori.
- L'art. 18 d.lgs. 74/2000 ha natura speciale e prevale sulle regole suppletive generali dell'art. 9 c.p.p. nelle fattispecie tributarie con emissione di fatture inesistenti.
- Nel procedimento di cassazione instaurato ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la Procura generale presso la Corte di cassazione è l'unico organo che legittimamente rappresenta il pubblico ministero: le Procure della Repubblica territoriali non sono parti autonome e non possono presentare memorie direttamente alla Corte.
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