Sentenza del 05/07/2022 n. 21304 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificava un avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione del consolidato nazionale 2007 rettificando il reddito complessivo della consolidante: veniva disconosciuta una variazione in diminuzione per Euro 230.235,00 (dividendi distribuiti dalla controllata) e veniva rilevata una variazione in aumento per Euro 51.834,00. L'Ufficio riteneva che la consolidante non avesse indicato correttamente il 5% dei dividendi nel rigo GN35 e che non fossero deducibili dal gruppo perdite subite dalla controllata anteriormente al consolidamento. La contribuente impugnava in CTP e CTR (rigetto in entrambi i gradi) e poi ricorreva in Cassazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione art.122 TUIR) ritenendo che, secondo la disciplina vigente, l'utile distribuito dalla partecipata poteva essere dedotto integralmente nel reddito di gruppo garantendo la neutralità della distribuzione; l'omissione formale (mancata compilazione del rigo GN35) non giustificava la ripresa a tassazione, anche perché la variazione in diminuzione risultava comunque inserita nel rigo NF8. Perciò la Corte ha cassato la sentenza d'appello sul punto e ha rinviato alla commissione regionale in diversa composizione per nuovo giudizio e liquidazione spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti eccetto il sesto, che è stato respinto: la Cassazione ha infatti confermato che le perdite fiscali pregresse all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono (art.118 TUIR).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 122
La Corte interpreta l'art.122 nel senso che, nella formulazione allora vigente, l'utile distribuito dalla partecipata può essere dedotto integralmente nel reddito di gruppo, garantendo la neutralità della distribuzione; omissioni formali nella compilazione dei quadri non implicano automaticamente la perdita del beneficio sostanziale se la deduzione è comunque rappresentata nei prospetti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Riferito alla disciplina del contenzioso; la contestazione dell'Ufficio relativa alla mancata comunicazione dei dati non è decisiva ove sussista la possibilità di ricondurre la deduzione agli elementi dichiarativi effettivamente presenti e l'errore sia formale.
D.M. 9 giugno 2004, art. 8
Il decreto ministeriale riguarda gli obblighi di comunicazione delle controllate; la Corte evidenzia che richieste di compilazione (es. GN35) sono riferite alle controllate e non possono automaticamente essere estese o usate per negare diritti alla consolidante quando la sostanza contabile dimostra il beneficio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 118, comma 2
"Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono"
La Corte conferma che le perdite fiscali anteriori al consolidamento restano utilizzabili esclusivamente dalla società che le ha generate e non trasferibili al gruppo; pertanto la pretesa della contribuente di utilizzare tali perdite in compensazione è infondata.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 c.p.c.
Richiamati nella doglianza della contribuente per omissione di valutazione da parte del giudice d'appello; la Corte ha ritenuto i rilievi assorbiti o infondati alla luce dell'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- La disciplina del consolidato (art.122 TUIR) mira alla neutralità della distribuzione di utili: se la norma consente l'esclusione degli utili distribuiti, un'omissione formale nella compilazione dei quadri non deve automaticamente comportare la perdita del beneficio se la sostanza della dichiarazione prova il diritto alla deduzione.
- Le richieste di comunicazione dirette alle controllate (es. compilazione del rigo GN35 a carico della controllata) non possono essere usate per negare un diritto alla consolidante quando gli elementi contabili e dichiarativi dimostrano la deduzione; tuttavia è prudente presentare integrazioni o rettifiche tempestive per evitare contestazioni.
- Le perdite fiscali generate in periodi antecedenti all'opzione per la tassazione di gruppo restano utilizzabili solo dalla società che le ha sostenute (art.118(2)): il gruppo non può trasferirsi queste perdite.
- Errori meramente formali (omissioni o voci compilate in righe diverse) possono essere correggibili tramite dichiarazione integrativa o rimedi processuali; l'Amministrazione non può trasformare un errore formale in una sanzione sostanziale quando la deduzione è documentabile.
- In caso di dubbio sulla corretta compilazione o sugli obblighi di comunicazione, il contribuente dovrebbe tempestivamente presentare dichiarazione integrativa CNM o altra documentazione chiarificatrice e conservare prova delle poste consolidate per resistere a futuro contenzioso.
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