Sentenza del 09/03/2015 n. 920 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Riproduzione fotografica della cartolina e/o della relata - Dichiarazione di conformità all'originale a cura dell'Agente della riscossione - Effetto probatorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la riproduzione fotografica o scannerizzata della cartolina di ricevimento e/o della relata non fosse idonea a dimostrare la regolarità della notifica. La questione riguardava, in particolare, se la copia informatica ottenuta mediante scanner e accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell’agente della riscossione potesse avere pieno valore probatorio nel processo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta l’efficacia probatoria della riproduzione fotografica o scannerizzata della cartolina e/o della relata, considerato che l’uso dello scanner consente la conservazione dell’immagine in un archivio informatico e che il documento era stato dichiarato conforme all’originale dall’agente della riscossione. La riproduzione è stata ritenuta idonea a provare i fatti rappresentati, anche in applicazione dell’art. 2712 c.c., salvo specifico disconoscimento della conformità da parte del soggetto contro il quale è prodotta.
Norme richiamate
Articolo 2712 del codice civile
Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La norma attribuisce piena efficacia probatoria alle riproduzioni meccaniche, comprese quelle fotografiche o informatiche ottenute mediante scanner, quando la parte contro cui sono prodotte non ne disconosca specificamente la conformità ai fatti o agli originali.
Massime di principio
- La riproduzione scannerizzata o fotografica di una cartolina di ricevimento o di una relata può essere utilizzata per provare la notifica, soprattutto quando è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale.
- La copia informatica non è priva di valore solo perché non viene prodotto materialmente l’originale: la sua efficacia può derivare dall’art. 2712 c.c. e dalla dichiarazione di conformità.
- Chi contesta la conformità della riproduzione deve effettuare un disconoscimento specifico e tempestivo; una contestazione generica dell’autenticità o della sufficienza della copia può non essere idonea a privarla di efficacia probatoria.
- La produzione della riproduzione non garantisce automaticamente la validità della notifica: devono comunque risultare riconoscibili e coerenti gli elementi essenziali dell’atto, della relata e della ricezione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia la dichiarazione di conformità sia il contenuto concreto della copia e, se necessario, contestare puntualmente eventuali difformità rispetto all’originale o l’assenza degli elementi indispensabili della notificazione.
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