Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1394

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1394 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32017R1394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1394 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La modifica recepisce l'aggiornamento dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine delle merci. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina ai fini dell'applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di specifiche merci classificate in determinati codici NC dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché dell'ovoalbumina/preparazioni correlate, con effetti sulla determinazione dei prezzi rappresentativi e della cauzione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95. L'ambito è limitato ai prodotti e alle origini indicati nell'allegato I sostituito dal regolamento di esecuzione; le origini sono codificate secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per carni di pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1394 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento (UE) n. 510/2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, evidenziando che il controllo periodico dei dati di mercato ha reso necessario aggiornare i valori per alcune importazioni in funzione delle variazioni dei prezzi per origine.

Finalità della modifica

La ratio dell'intervento è adeguare tempestivamente i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo del regime dei dazi addizionali all'importazione. I considerando sottolineano che i dati su cui si basa la determinazione dei prezzi rappresentativi devono essere regolarmente controllati e aggiornati, così da riflettere l'evoluzione dei prezzi delle merci secondo la loro origine geografica. Per questa ragione, la Commissione dispone che la modifica entri in vigore immediatamente con la pubblicazione.

Ambito applicativo e quadro normativo

Il regolamento interviene esclusivamente sull'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna i parametri economici applicabili a specifiche importazioni di prodotti agricoli trasformati o non trasformati rientranti nei settori delle carni di pollame e delle uova, inclusa l'ovoalbumina. Le origini delle merci sono identificate secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".

Prodotti interessati e valori aggiornati

L'allegato sostituito contiene i nuovi prezzi rappresentativi, espressi in EUR/100 kg, e gli eventuali importi della cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95. I prodotti interessati sono:

  • carcasse di polli presentazione 70 %, congelate (codice NC 0207 12 10);
  • carcasse di polli presentazione 65 %, congelate (0207 12 90);
  • pezzi disossati di galli o di galline, congelati (0207 14 10);
  • pezzi disossati di tacchini, congelati (0207 27 10);
  • uova sgusciate essiccate (0408 91 80);
  • preparazioni non cotte di galli o di galline (1602 32 11).

Per alcuni prodotti il prezzo rappresentativo varia in funzione dell'origine, con valori distinti, tra l'altro, per AR, BR, CL e TH. Analogamente, la cauzione è fissata in misura diversa a seconda della combinazione prodotto/origine, oppure è pari a zero nei casi indicati dall'allegato.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori che importano i prodotti interessati.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del presente regolamento, aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per i prodotti elencati.

Prodotti e codici NC interessati

L'allegato aggiorna i valori per carcasse di polli congelate (codici NC 0207 12 10 e 0207 12 90), pezzi disossati di galli o galline congelati (0207 14 10), pezzi disossati di tacchini congelati (0207 27 10), uova sgusciate essiccate (0408 91 80) e preparazioni non cotte di galli o galline (1602 32 11), con distinzione per origine.

Prezzi rappresentativi e cauzioni

Per ciascuna combinazione di prodotto e origine sono fissati nuovi prezzi rappresentativi in EUR/100 kg e, ove previsto, gli importi della cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95. Gli importi variano in base all'origine indicata nell'allegato (ad esempio AR, BR, CL, TH).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi all'importazionecommercio internazionaleprodotti agroalimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.