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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1390

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1390 della Commissione, del 26 luglio 2017, recante duecentosettantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32017R1390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna, con efficacia immediata, l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La Commissione recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 20 luglio 2017, aggiungendo sei persone e quattro entità e cancellando una persona dall’elenco. Il testo non introduce nuovi obblighi procedurali generali, ma aggiorna puntualmente i nominativi e i dati identificativi soggetti a misura restrittiva.

Modifica dell'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento fondi nel quadro delle sanzioni UE contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche, gruppi ed entità iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con effetti nell’intero territorio dell’Unione europea. La modifica consiste nell’aggiunta di sei persone fisiche e quattro entità/gruppi all’elenco delle designazioni sanzionatorie e nella cancellazione di una persona fisica dall’elenco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le misure di congelamento si riferiscono alle persone/entità elencate nell’allegato aggiornato.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1390 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che elenca le persone, i gruppi e le entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’Unione. L’atto recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 20 luglio 2017 e produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Il fine è mantenere allineato l’elenco UE alle designazioni ONU, garantendo la tempestiva applicazione delle misure restrittive contro soggetti associati a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.

Ambito sostanziale della modifica

L’intervento non disciplina in modo generale nuove fattispecie sanzionatorie, ma modifica puntualmente l’elenco nominativo contenuto nell’allegato I. Il congelamento di fondi e risorse economiche continua quindi a colpire i soggetti iscritti nell’elenco aggiornato, con effetti per gli operatori economici e finanziari chiamati ad applicare le misure restrittive previste dal regolamento di base.

Nuove persone fisiche inserite

Sono aggiunte sei persone fisiche all’elenco:

  • Alexanda Amon Kotey;
  • Elshafee El Sheikh;
  • Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo;
  • Malik Ruslanovich Barkhanoev;
  • Murad Iraklievich Margoshvili;
  • Oman Rochman Ustadz.

Per ciascuna voce l’allegato riporta alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, eventuali passaporti, indirizzi e altre informazioni identificative. La data di designazione è indicata per tutte come 20.7.2017. Tali dati sono funzionali all’identificazione certa dei destinatari delle misure restrittive da parte degli intermediari e delle autorità competenti.

Nuove persone giuridiche, gruppi ed entità inseriti

Sono aggiunti quattro soggetti all’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità:

  • Hanifa Money Exchange Office (filiale situata in Albu Kamal, Repubblica araba siriana);
  • Selselat al-Thahab;
  • Jaysh Khalid Ibn al Waleed;
  • Jund Al Aqsa.

L’allegato indica, per ciascuno, alias, indirizzi o aree geografiche di operatività e la data di designazione del 20.7.2017. In particolare, per alcuni soggetti è evidenziata l’attività di cambio valuta o la presenza in specifiche aree di Siria e Iraq.

Cancellazione di un nominativo

La voce relativa a Othman Deramchi (alias Abou Youssef) viene rimossa dall’elenco delle persone fisiche. Il testo conserva i dati essenziali del soggetto cancellato, compreso il codice fiscale italiano, l’estradizione dall’Italia in Algeria e il legame familiare con un altro soggetto designato. La cancellazione ha l’effetto di escludere tale persona dal regime di congelamento previsto dal regolamento di base, salvo eventuali ulteriori atti successivi.

Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento. La clausola di immediata efficacia conferma la natura urgente delle misure restrittive e la necessità di un aggiornamento tempestivo degli elenchi sanzionatori.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento ha natura meramente aggiornativa dell’elenco sanzionatorio.

Nuove designazioni di persone fisiche

Nell’elenco "Persone fisiche" sono aggiunti sei nominativi: Alexanda Amon Kotey, Elshafee El Sheikh, Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo, Malik Ruslanovich Barkhanoev, Murad Iraklievich Margoshvili e Oman Rochman Ustadz. Per ciascuno sono riportati alias, dati anagrafici e, ove presenti, indirizzi, passaporti e altre informazioni identificative; la data di designazione è 20.7.2017.

Nuove designazioni di persone giuridiche, gruppi ed entità

Nell’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" sono aggiunti quattro soggetti: Hanifa Money Exchange Office (filiale situata in Albu Kamal), Selselat al-Thahab, Jaysh Khalid Ibn al Waleed e Jund Al Aqsa. Sono indicati alias, indirizzi o aree operative e la data di designazione del 20.7.2017.

Cancellazione di una persona fisica dall’elenco

La voce relativa a Othman Deramchi (alias Abou Youssef) è depennata dall’elenco delle persone fisiche. Il testo riporta i dati identificativi della persona cancellata e la precedente data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando sottolinea l’esigenza di efficacia immediata delle misure restrittive.

Come è indicizzato

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