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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1389

Regolamento (UE) 2017/1389 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nell’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE un nuovo laboratorio competente per i virus di origine alimentare. La modifica risponde all’esigenza di rafforzare l’uniformità e l’affidabilità dei test analitici in un settore in cui l’assenza di un laboratorio di riferimento europeo ostacolava i controlli ufficiali. La designazione avviene tramite aggiornamento dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.

Designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per i virus di origine alimentare mediante modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla disciplina dei controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE contenuto nell’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004. Riguarda le autorità competenti, i laboratori nazionali di riferimento e i laboratori ufficiali coinvolti nei controlli e nelle analisi sui virus di origine alimentare. L’efficacia è generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per i virus di origine alimentare

Il regolamento (UE) 2017/1389 della Commissione modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 per inserire un nuovo laboratorio di riferimento dell’UE competente per i virus di origine alimentare. L’intervento risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di rafforzare l’uniformità dei metodi analitici e la qualità dei controlli ufficiali nel settore alimentare.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 882/2004 disciplina i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Esso prevede, all’articolo 32, il quadro dei laboratori di riferimento dell’UE e consente alla Commissione, al paragrafo 5, di aggiungere ulteriori laboratori all’allegato VII. In questo caso, la Commissione constata che l’assenza di un laboratorio di riferimento dell’UE per i virus di origine alimentare compromette l’efficacia dei controlli, anche perché la mancata uniformità nei test ostacola l’accreditamento e l’operatività di alcuni laboratori nazionali di riferimento e laboratori ufficiali.

Designazione del laboratorio

L’unica modifica sostanziale è l’inserimento, nell’allegato VII, parte I, del punto 22 relativo al "Laboratorio di riferimento dell’UE per i virus di origine alimentare". Il laboratorio designato è il Livsmedelsverket, con sede a Uppsala, in Svezia. La designazione segue una procedura di selezione avviata dalla Commissione con invito a presentare candidature pubblicato il 16 dicembre 2016.

Effetti pratici per gli operatori e le autorità

La presenza di un laboratorio di riferimento dell’UE in questo settore è volta a supportare le autorità competenti e la rete dei laboratori nazionali di riferimento e ufficiali, migliorando la coerenza dei risultati analitici e diagnostici. Per avvocati e commercialisti interessati alla filiera alimentare, il regolamento ha rilievo principalmente organizzativo e di compliance: non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma incide sulla struttura dei controlli ufficiali e sulla capacità delle autorità di eseguire verifiche più uniformi ed efficaci.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004

All’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il punto 22, che designa il laboratorio di riferimento dell’UE per i virus di origine alimentare: Livsmedelsverket, Uppsala, Svezia.

Ragioni della designazione

La Commissione rileva che, pur esistendo metodi consolidati per il rilevamento dei virus negli alimenti, l’efficacia dei controlli è limitata dalla mancanza di uniformità nell’uso dei test e dall’assenza di un laboratorio di riferimento dell’UE in materia. La designazione è finalizzata a migliorare la capacità dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di operare in modo coerente e a supportare i controlli ufficiali.

Base giuridica e procedura

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che consente alla Commissione di inserire ulteriori laboratori di riferimento dell’UE nell’allegato VII. La selezione del laboratorio designato è avvenuta a seguito di un invito a presentare candidature pubblicato il 16 dicembre 2016.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialilaboratori di riferimentosalute pubblica

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