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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37073/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo: mancata e insufficiente motivazione sulla presunta violazione dell'art. 238-bis c.p.p. relativamente all'utilizzo, da parte del G.u.p., delle risultanze tratte dalle sentenze di applicazione della pena emesse nei confronti di AJMAR e della coimputata Fortunata BARONE (per le false fatturazioni indicate ai capi 1 e 5). Il ricorrente ha contestato che il G.u.p. non avrebbe indicato elementi diversi da quelli già valutati nelle dette sentenze e che l'annotazione della Guardia di Finanza (31/05/2012) non costituirebbe un autonomo approfondimento investigativo idoneo a integrare i riscontri richiesti dall'art. 238-bis

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le decisioni di merito contengano adeguata motivazione basata su elementi di fatto (contabilità della societa fallita, operazioni poste in essere, relazione ex art. 33 legge fallimentare del curatore, annotazione della Guardia di Finanza acquisita su richiesta della difesa). Ha osservato che i riscontri ai sensi dell'art. 238-bis possono consistere in qualsiasi elemento probatorio, non predeterminato per specie o qualita, e che elementi gia valutati in altro giudizio possono essere riutilizzati purché sottoposti a nuova e autonoma valutazione dal giudice. Per tali ragioni il motivo risulta generico e manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La norma richiede riscontri quando si utilizzano nel processo elementi desunti da procedimenti svoltisi con patteggiamento o applicazione della pena; tuttavia i riscontri possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie o qualita, e possono comprendere anche elementi gia utilizzati in altro giudizio a condizione che siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del cassazionista al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda quando il ricorso risulta manifestamente infondato o inammissibile per colpa

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso in cassazione e impone che il motivo sia prospettato nei limiti previsti; la Corte ha richiamato tale limite per precisare l'ambito in cui era valutabile il motivo

  • art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)

    La relazione del curatore fallimentare puo costituire elemento di prova e riscontro ai fini della valutazione della responsabilita penale relativa alla gestione della societa fallita

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Norma richiamata in ordine alla modalita di presentazione della requisitoria e delle conclusioni da parte del Procuratore generale in Cassazione; non incide sul merito della decisione

Massime di principio

  • L'art. 238-bis c.p.p. non esige riscontri di una specifica tipologia: i riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento probatorio, inclusi documenti contabili, relazioni del curatore e annotazioni della polizia giudiziaria
  • Elementi gia valutati in altri procedimenti (es. sentenze di applicazione della pena) possono essere riutilizzati in un diverso processo solo se il giudice li sottopone a nuova autonoma valutazione e non li recepisce acriticamente
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontare direttamente il percorso argomentativo del giudice di merito; l'assenza di specificita rende il ricorso inammissibile
  • La mancata specificazione del difetto di valutazione critica dei riscontri comporta generalmente il rigetto o l'inammissibilita del ricorso
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e pagamento di somma a titolo di ammenda

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